Autista NCC: circolare Min. Trasp. sul lavoro di autista NCC

Autista NCC

Autista NCC

La sottostante circolare ministeriale, scritta nel solito burocratese, specifica la documentazione necessaria per iniziare o per continuare il lavoro di autista NCC.

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 2 del 2/12/2011

per l’accesso alla professione di autista NCC in conformità al Regolamento della Comunità Europea n. 1071/2009.

Titolo

Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione.

Oggetto

Regolamento (CE) 1071/2009 (sull’attività di autista NCC).

Decreto del Dipartimento per i trasporti, prot. n. RD/291 del 25.11.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28-11-2011 (sull’attività di autista NCC, ndr).

Autista noleggio con conducente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità

Circolare n.2/2011
REGISTRO UFFICIALE – Prot.: 0026214_02/12/2011

A. INTRODUZIONE
Dal 4 dicembre 2011 sarà applicato il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Lo scrivente Dipartimento, con proprio Decreto dirigenziale prot. n. RD/291/11 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28-11-2011), ha dettato disposizioni tecniche di prima applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1071/2009.
Al fine di rendere possibile l’applicazione della nuova normativa comunitaria, e considerata la data di applicazione, si ritiene necessario fornire alcune prime istruzioni pur nelle more dell’adozione di tutti i provvedimenti e le norme attuativi occorrenti.
Ciò, tenuto conto che in base al citato DD n. 291/11 sono previste alcune attività in capo agli Uffici di motorizzazione (UMC), in particolare ai sensi dell’art. 9, co. 8, DD n. 291/11.
Peraltro, si fa presente che per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, a tali attività di esecuzione del Regolamento (CE) 1071/09 provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni, salvo che per la Regione Friuli Venezia Giulia ove esse saranno svolte dall’Ufficio periferico di Codroipo (UD) – via Beano, facente parte dello scrivente Dipartimento.
Il regolamento (CE) 1071/09 reca disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, ed è riferito al trasporto sia di persone che di merci. La principale innovazione rispetto all’assetto pre-vigente consiste nella previsione -sempre che sussistano determinati requisiti- dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore cui è subordinato l’esercizio della professione stessa. Corollario di questa innovazione è, tra gli altri, l’obbligo per gli Stati membri di istituire un Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate, che entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere interconnesso e accessibile per tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea (art. 16 § 5).
In merito a tale attività sono previste specifiche competenze degli UMC, che riguardano:
1) per il trasporto di persone: autorizzazione all’esercizio della professione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale);
2) per il trasporto di merci: autorizzazione all’esercizio della professione, previo accertamento del requisito di stabilimento in Italia e dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (poiché gli ulteriori requisiti sono accertati dal predetto Albo nazionale nel momento dell’iscrizione ad esso dell’impresa). Per il settore merci si provvede mediante separate istruzioni;
3) vigilanza sulla permanenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), con controlli almeno quinquennali e con adozione, al verificarsi dei casi previsti dalla norma, dei provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione;
4) in sede di prima applicazione: verifica della sussistenza dei requisiti per le imprese che già esercitano la professione di trasportatore di persone su strada (autista NCC, ndr) al 3 dicembre 2011 e che dal 4 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 12, co. 3, DD n. 291/11, sono iscritte automaticamente nel Registro elettronico nazionale (REN). Tali imprese proseguono nell’esercizio della professione in modo condizionato, fino, cioè, alla verifica della sussistenza dei nuovi requisiti previsti dalla normativa.

Più in particolare, in attuazione dell’articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009, l’art. 9, co. 2, del DD n. 291/11 attribuisce la potestà di autorizzare all’esercizio della professione di trasportatore su strada (autista NCC, ndr) alla competenza dell’UMC che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento l’impresa da autorizzare.

Al fine di consentire una migliore organizzazione dell’attività amministrativa degli UMC si è ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione del Reg. n. 1071/09 fornire istruzioni in ordine ai sopraindicati punti 1) e 4) (per il solo trasporto di persone) distinguendo tra due tipologie di procedimenti:
a) uno per le imprese che già esercitano la professione di trasportatore su strada da prima del 4 dicembre 2011 ed
b) uno per le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada a partire dal 4 dicembre 2011.

B. TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE

B.1 TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE (autista NCC, ndr) – IMPRESE CHE INTENDONO ESERCITARE LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI PERSONE (autista NCC, ndr) DAL 4 DICEMBRE 2011.

B.1.1. domanda di Autorizzazione all’Esercizio della Professione (AEP)

L’impresa che intende esercitare la professione di trasportatore su strada chiede la relativa autorizzazione con istanza –in bollo-, da presentarsi sul modello in ALLEGATO 1. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da autenticare secondo le modalità previste dal DPR 445/2000.

Alla domanda sono acclusi:

1. la dichiarazione relativa al requisito di stabilimento (modello ALLEGATO 1.a).
Il requisito dello stabilimento costituisce un’innovazione prevista dal Regolamento 1071/2009. L’articolo 5 subordina tale requisito alla disponibilità, oltre che di una sede legale o amministrativa e di una sede operativa per l’espletamento delle attività concernenti i veicoli, anche di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione. Si evidenzia al riguardo che l’immatricolazione è possibile una volta rilasciato un titolo legale per l’accesso al mercato del trasporto su strada di persone (autorizzazione e contratti di servizio per i servizi di linea e/o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente). Infatti, l’immatricolazione di autobus ad uso di terzi non è consentita se non in forza di un titolo legale all’uopo previsto, e poiché quest’ultimo presuppone a sua volta l’AEP, il requisito dello stabilimento non potrà che perfezionarsi a seguito dell’immatricolazione. Pertanto a seguito di questo accertamento documentale l’AEP che viene rilasciata ha efficacia condizionata all’immatricolazione di almeno un veicolo, a seguito del rilascio del titolo legale per l’accesso al mercato. Le modalità di dimostrazione del requisito di stabilimento saranno dettagliate, come previsto dall’art. 5, DD n. 291/11, con decreto (ad oggi in via di definizione) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità.
2. la dichiarazione relativa al requisito dell’onorabilità (modello ALLEGATO 1.b), del legale rappresentante e, se del caso, di ogni soggetto -tenuto al possesso dell’onorabilità ai sensi dell’art. 6, co. 1, del DD 291/11- titolare delle cariche sociali di seguito indicate:
– amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il caso di società di persone, per ogni altro tipo di ente;
– socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
– titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare.
Si segnala che nella domanda (cfr. allegato 1) deve essere riportato l’elenco dei predetti soggetti, oltre al rappresentante legale dell’impresa, che sono tenuti a sottoscrivere la predetta dichiarazione, affinché l’UMC possa controllare che sia stata allegata alla domanda la dichiarazione di ciascuno di questi soggetti. Si precisa, inoltre, che anche il gestore dei trasporti, ai sensi dell’art. 6 del Reg. 1071/09, deve possedere il requisito dell’onorabilità, ma per esso il requisito è attestato in altra dichiarazione (v. punto successivo);
3. la dichiarazione relativa all’idoneità professionale, all’onorabilità e agli altri requisiti e dati previsti dalla normativa ed in particolare dall’art. 4 del DD n. 291/11 (legame con l’impresa) del gestore dei trasporti (modello ALLEGATO 1.c). Si segnala il rilievo dei dati da dichiarare in essa, relativi all’attestato di idoneità professionale posseduto dal gestore dei trasporti (Ente attestante, data di rilascio ed eventuale n. di riferimento, ambito territoriale nazionale od internazionale) poiché tali riferimenti sono essenziali per il popolamento del REN ai fini delle interconnessioni con gli altri Stati membri dell’Unione Europea previste tramite il Registro Elettronico Unico (ERRU).
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1071/2009 l’impresa può designare quale gestore dei trasporti –purché in possesso del requisito di onorabilità e titolare dell’idoneità professionale-, uno dei seguenti soggetti:
– amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
– socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
– titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;
– persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

In alternativa al gestore avente tali legami con l’impresa, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all’esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi delle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse..
4. Per la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria deve essere allegata:
– un’attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti, oppure
– un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, debitamente autorizzati e iscritti ai previsti albi. In tal caso l’attestazione ha forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per gli importi previsti per il soddisfacimento del requisito di idoneità finanziaria sotto indicati.
Si precisa che il requisito dell’idoneità finanziaria (cfr. art. 7 del Reg. 1071/2009) sussiste se l’impresa:
– è in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale (cfr. quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, richiamata nell’art. 7), previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto;
– dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
L’idoneità finanziaria va dunque valutata in funzione del numero di autobus che l’impresa dichiara di voler acquisire, riportati nel modello di domanda (mod. ALLEGATO 1). A tale stadio, infatti, l’impresa non ha ancora mezzi immatricolati e dunque l’idoneità finanziaria va verificata in relazione ai mezzi che prevede di utilizzare. Sarà poi in sede di controllo sul mantenimento dei requisiti che sarà verificata la effettiva corrispondenza tra il numeri di mezzi immatricolati e le risorse disponibili come attestate ai sensi dell’articolo 7 del Reg. 1071/2009.

* * *

Si evidenzia che, come previsto dall’art. 3, co. 3, e dall’art. 4, cc. 3 e 5, DD n. 291/11, in caso di modifica o perdita dei requisiti all’UMC devono arrivare entro 30 giorni a cura dell’impresa comunicazioni in merito, le quali devono essere valutate e, se del caso, a seguito di esse l’UMC deve procedere ad aggiornare i dati dell’impresa presenti nel registro elettronico nazionale (REN). Nel caso di variazioni o perdita della capacità finanziaria tali obblighi di comunicazione sono a cura, oltre che dell’impresa, anche del soggetto che ha rilasciato la relativa attestazione; il termine previsto in tal caso è, invece, di quindici giorni.

* * *

Una fattispecie particolare è costituita, nel periodo immediatamente successivo al 4 dicembre 2011, da imprese di trasporto su strada di persone che non sono presenti nella banca dati del CED al 3 dicembre 2011, ma che entro tale data hanno fatto domanda di titolo legale per l’accesso al mercato del trasporto di persone presso i rispettivi Enti competenti (ad es. domanda di autorizzazione per lo svolgimento del  presentata prima del 4 dicembre 2011 ad una Regione). Si tratta di un caso che, in sostanza, è iniziato sotto il regime ante Regolamento 1071/2009 e si conclude invece in vigenza di tali ultime disposizioni. In tal caso al momento dell’immatricolazione del primo autobus le imprese devono compilare apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 (modello ALLEGATO 2). Tale dichiarazione sarà in bollo se contestualmente, con la stessa, l’impresa richiede anche il rilascio del certificato.
In tale dichiarazione l’impresa di trasporto su strada di persone indica, tra l’altro, la data in cui ha presentato la domanda per ottenere il titolo legale di accesso al mercato all’Ente competente ed i riferimenti del medesimo titolo legale ottenuto, e ad essa allega:
– la dimostrazione del requisito di stabilimento secondo il modello dall’ALLEGATO 1.a. Si precisa che, in tal caso, è facoltà dell’impresa presentare tale dichiarazione in momento successivo (entro il 3.6.2011);
– la dichiarazione del gestore dei trasporti (modello ALLEGATO 1.c) nella quale sono indicati anche gli estremi dell’attestato di idoneità professionale del medesimo gestore dei trasporti e, qualora rilasciato prima del 4 dicembre 2011, il relativo ambito territoriale di validità (nazionale od internazionale).

Solo a seguito della presentazione della sopra descritta documentazione tale impresa, ai sensi dell’art. 9, co. 6, DD n. 291/11, viene iscritta dall’UMC competente nel REN è quindi autorizzata all’esercizio della professione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/09.
In tutti i casi ricadenti nella presente fattispecie, qualora l’UMC che deve procedere alla prima immatricolazione sia diverso da quello competente per l’iscrizione dell’impresa al REN, il primo (UMC che immatricola) trasmette al secondo la predetta dichiarazione di cui all’allegato n. 2 e la relativa documentazione prodotta dall’impresa.

B.1.2. Istruttoria del procedimento di autorizzazione all’esercizio alla professione

L’UMC, mediante verifica della validità, completezza e congruenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni o degli altri documenti presentati, accerta in particolare che:
1. l’impresa abbia sede legale od amministrativa in Italia ed abbia in disponibilità in Italia una sede operativa, impegnandosi a conformarsi successivamente –ove non sarà già conforme- a quanto sarà disposto nell’emanando decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, previsto all’art. 5 del DD n. 291/11;
2. il rappresentante legale e, ove sia necessario, le altre persone previste nel paragrafo B.1.1., n. 2 della presente circolare, siano in possesso del requisito dell’onorabilità, verificando che abbiano presentato la relativa dichiarazione (v. allegato 1.b);
3. il gestore dei trasporti sia in possesso (v. ALLEGATO 1.c) del requisito di onorabilità e di idoneità professionale, indicando, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, del DD n. 291/11, il legame che ha con l’impresa stessa e gli estremi e l’ambito di applicazione dell’attestato di idoneità professionale.
4. la documentazione prodotta, ai fini della dimostrazione dell’idoneità finanziaria, sia conforme – per forma, tipo e soggetti sottoscrittori – a quanto previsto dall’art. 7 del Reg. n. 1071/09, come sopra specificato (§ B.1.1. punto 4);
5. le risorse finanziarie complessivamente indicate nell’attestazione o nelle attestazioni siano adeguate secondo quanto previsto all’art. 7, par. 2, Reg. n. 1071/09, e cioè pari a € 9.000 per un unico autobus immatricolato a nome dell’impresa in uso di terzi e € 5.000 per ogni ulteriore autobus supplementare utilizzato.

B.1.3 Fase decisoria del procedimento di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada

L’UMC competente, ai sensi dell’art. 11, par.1, Reg. (CE) n. 1071/2009 e dell’art. 9, co. 2, DD n. 291/11, conclude tale procedimento istruttorio entro 90 giorni con l’adozione della decisione conclusiva del procedimento. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 10-bis, della legge 241/90, che così recita: “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. (omissis)”.
L’UMC competente, terminata l’istruttoria, procede:
1. in caso di decisione di accoglimento dell’istanza, e quindi di decisione di autorizzare l’impresa all’esercizio alla professione di trasportatore su strada, ad inserire – per gli effetti di cui all’art. 9, co. 6, del DD n. 291/11 – i dati nell’apposito sistema informativo, in merito al quale saranno fornite specifiche istruzioni. Mediante tale inserimento l’UMC procede all’iscrizione dell’impresa nella sezione “imprese e gestori” del Registro Elettronico Nazionale (REN), che consiste nell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, la cui efficacia è condizionata all’immatricolazione di almeno un veicolo. In prima attuazione, nella domanda sarà stata indicata la modalità con cui l’impresa richiede l’invio del certificato (certificato il cui modello è contenuto nell’ALLEGATO 3), che attesta il numero e la data di iscrizione al REN.

Una volta iscritta al REN e quindi autorizzata all’esercizio della professione, l’impresa di trasporto su strada di persone potrà ottenere il titolo legale per l’accesso al mercato presso gli Enti competenti. A questo punto essa potrà procedere all’immatricolazione dei veicoli ai sensi degli articoli 93 o 94 del Codice della strada. L’immatricolazione comporta il venir meno della condizione sospensiva dell’efficacia dell’AEP che perciò diviene pienamente efficace a tutti gli effetti.

2. in caso di decisione di rigetto dell’istanza l’UMC competente emana un provvedimento negativo motivato, avverso il quale l’impresa istante può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Si richiama, in questo caso, il disposto dell’articolo 10-bis della legge n. 241/90, riportato ad inizio paragrafo.

B.2 TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE (autista NCC, ndr) – IMPRESE CHE ESERCITANO LA PROFESSIONE DA PRIMA DEL 4 DICEMBRE 2011

Le imprese di trasporto su strada di persone i cui dati, al 3 dicembre c.a., sono contenuti nel Centro Elaborazione Dati (CED) dello scrivente Dipartimento, come previsto anche dall’art. 12, co. 3, del DD n. 291/11, sono automaticamente iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN), la cui istituzione è prevista dal Regolamento 1071/09 (art. 16). Per il trasporto di persone si tratta, evidentemente, dei dati relativi alle imprese a nome delle quali sono immatricolati in uso di terzi uno o più autobus.
L’iscrizione ipso iure al REN corrisponde ad un’AEP condizionata. Si tratta infatti di un’autorizzazione la cui efficacia è sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che in base all’art. 13 del Regolamento 1071/2009 le imprese dovranno-entro sei mesi dal 4 dicembre e cioè entro il 3 giugno 2012- dimostrare la effettiva sussistenza del requisito di stabilimento (requisito che in precedenza non era richiesto), mediante una dichiarazione all’UMC competente contenuta nel modello in ALLEGATO 4 debitamente redatta dal legale rappresentante e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione sono allegate le dichiarazioni effettuate ai sensi del DPR 445/2000, in ordine:
– al requisito di stabilimento, le cui modalità di dimostrazione sono stabilite dal decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità previsto dall’art. 5, del DD n. 291/11 dal rappresentante legale dell’impresa (modello ALLEGATO 1.a);
– al requisito di idoneità professionale (con indicazione di Ente attestante, data di rilascio ed eventuale n. di riferimento, ambito territoriale nazionale od internazionale del relativo attestato rilasciato entro il 4 dicembre 2011) posseduto dal gestore dei trasporti, nonché il suo legame con l’impresa, a firma del medesimo gestore dei trasporti (modello ALLEGATO 1.c). Tali riferimenti sono essenziali per il popolamento del REN e soprattutto del Registro Elettronico Unico che consentirà l’interconnessione prevista al più tardi dal 1° gennaio 2013 tra i diversi Registri dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Si precisa, per quanto riguarda la dichiarazione da parte dell’impresa, che essa non è soggetta ad imposta di bollo, a meno che l’impresa non richieda contestualmente il rilascio del certificato.
Si richiamano infine, anche in questo caso, gli obblighi di comunicazione (da parte dell’impresa e dei soggetti attestanti) in caso di modifica o perdita dei requisiti, specificati nel § B.1.1.

L’UMC competente effettuati i corrispondenti accertamenti come sopra brevemente descritti, provvede, ai sensi dell’art. 9, co. 6, DD n. 291/1 alla conferma dell’iscrizione al REN e conseguentemente la relativa AEP non è più condizionata, bensì diviene definitiva. Se invece, decorsi i sei mesi dal 4 dicembre 2011, l’impresa non ha provveduto alla comunicazione ovvero i documenti siano incompleti o non validi, l’UMC provvederà alla cancellazione dell’impresa dal REN, dandone comunicazione motivata all’impresa stessa.

****

Si precisa infine che le imprese che al 3 dicembre 2011, che per effetto della previgente normativa (art. 18 co. 3 del D. lgs. 395/2000) erano esonerate dalla dimostrazione dei requisiti in quanto esercenti l’attività di trasporto di persone al 31/12/1977, devono, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 5 del DD n. 291/11, dimostrare entro il 3 giugno 2012 tutti i requisiti previsti dal Reg. 1071/09, come è sopra stabilito per le imprese che a tutto il 3 dicembre 2011 non hanno esercitato la professione di trasportatore su strada (cfr. § B.1 della presente circolare), producendo tutta la documentazione allegata alla domanda prevista nel paragrafo B.1.1.

Il Capo Dipartimento
Dott. ing. Amedeo Fumero

Riepilogo dei modelli allegati:

ALLEGATO 1 domanda – imprese che non hanno esercitato la professione (di autista NCC, ndr) a tutto il 3.12.2011

ALLEGATO 1.a (dichiarazione del rappresentante legale – requisito di stabilimento)

ALLEGATO 1.b (dichiarazione requisito di onorabilità)

ALLEGATO 1.c (dichiarazione del gestore dei trasporti)

ALLEGATO 2 (dichiarazione del legale rappresentante per le imprese non iscritte al REN ma che hanno già presentato domanda per l’accesso al mercato prima del 4.12.2011)

ALLEGATO 3 (certificato di iscrizione al REN)

ALLEGATO 4 comunicazione del legale rappresentante per le imprese che esercitano già la professione al 3.12.2011

Link al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove sono scaricabili on line i suddetti modelli, ed a “Il portale dell’automobilista”, ove è consultabile il registro delle ditte di NCC iscritte all’Albo Nazionale Trasporto Persone.

Vuoi moltiplicare subito i tuoi clienti?

SitoPrimaPagina

ti fa trovare ai primi posti sul web anche da chi non conosce il tuo nome ma sta cercando prodotti o servizi come i tuoi.

RENDE MOLTO, COSTA POCO E… PAGHI DOPO!

Siti da prima pagina – SEO – Posizionamento siti al top su Google

Questa stessa pagina, ad esempio, viene vista da chiunque cerchi 

“autista NCC”, “autista noleggio con conducente”, “attività di autista ncc”

***

info@sitoprimapagina.it – P. IVA 02486040377

Sezioni di questo sito:  NCC nella tua cittàBusCerco/Vendo licenza NCCRegolamenti NCC e Giurisprudenza di settore.

Focus di questa pagina: “autista NCC“, “autista noleggio con conducente“, “attività di autista ncc