NCC nel Codice della Strada: art. 85 e 86 sull’NCC

NCC nel Codice della Strada

Normativa NCC

Normativa NCC nel Codice della strada: art. 85 e 86 sul servizio di noleggio con conducente (NCC).

Riportiamo qui sotto i due soli articoli che si riferiscono al servizio di NCC nel Codice della Strada.

Tipi di veicoli, licenza comunale, servizio di piazza, sanzioni, confisca.

NCC nel Codice della Strada
NCC nel Codice della Strada

NUOVO CODICE DELLA STRADA

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285)

TITOLO III

Dei veicoli

NCC nel Codice della strada: Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (1)

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. (2)

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale. (3)

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 a euro 1.682. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. (5) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Vedi art. 244 reg. cod. strada.

(2) Si veda la L. 15 gennaio 1992, n. 21 e il D.M. 19 novembre 1992.

(3) Comma così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

(4) Le parole: “ovvero, …” fino a: “… di cui all’autorizzazione,” sono state inserite dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(5) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(6) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

NCC nel Codice della strada: Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. (1)

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (2)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. (2)

(1) Si veda la L. 15 gennaio 1992, n. 21, e il D.M. 19 novembre 1992.

(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010

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