Regolamento NCC Bologna: noleggio con conducente Bologna

Regolamento NCC Bologna

Regolamento noleggio con conducente Bologna

Regolamento noleggio con conducente Bologna

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Regolamento NCC Bologna

Regolamento per il servizio di noleggio con conducente
del Comune di Bologna e dell’area sovra-comunale

(omessi gli articoli del regolamento riguardanti esclusivamente il servizio taxi, visibili cliccando qui)

INDICE del regolamento NCC Bologna

CAPO I del regolamento NCC Bologna: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto

2. Definizione dei servizi

3. Impiego delle vetture immatricolate ad uso taxi ed NCC nei servizi di linea od in sostituzione dei servizi di linea

CAPO II del regolamento NCC Bologna: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

4. Titolo per l’esercizio dei servizi

5. Cumulo dei titoli

6. Forme giuridiche di esercizio dei servizi

7. Ambiti operativi territoriali

8. Rimesse per il servizio di noleggio con conducente

CAPO III del regolamento NCC Bologna: ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

9. Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

10. Impedimenti soggettivi

CAPO IV del regolamento NCC Bologna: COMMISSIONE CONSULTIVA D’AREA

11. Composizione e nomina

12. Funzioni

13. Modalità di funzionamento

14. Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V del regolamento taxi NCC Bologna: ORGANICO DEI SERVIZI TAXI ED NCC

15. Criteri e procedure per la determinazione del numero massimo di autovetture da adibire al servizio di taxi ed NCC

16. Organico dei servizi taxi ed NCC nell’area sovra-comunale

CAPO VI del regolamento NCC Bologna: MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

17. Selezione pubblica per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

18. Contenuti del bando di concorso

19. Presentazione della domanda

20. Commissione di concorso

21. Titoli di preferenza

22. Modalità di svolgimento e materie d’esame del pubblico concorso per l’assegnazione di licenze o autorizzazioni a titolo gratuito

23. Validità della graduatoria

24. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

25. Validità delle licenze e delle autorizzazioni

26. Inizio del servizio

CAPO VII del regolamento NCC Bologna: MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

27. Trasferibilità per atto tra vivi

28. Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VIII del regolamento NCC Bologna: ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

29. Sostituzione alla guida

30. Collaborazione familiare

31. Personale dipendente

CAPO IX del regolamento taxi NCC Bologna: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI ED NCC

32. Obblighi dei conducenti

33. Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi

34. Obblighi dei conducenti delle autovetture taxi per il trasporto prioritariamente indirizzato a persone con disabilità, anche gravi

35. Obblighi specifici per l’esercente il servizio NCC

36. Diritti dei conducenti taxi ed NCC

37. Divieti per conducenti taxi ed NCC

38. Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi

39. Divieti specifici per l’esercente il servizio NCC

CAPO X del regolamento NCC Bologna: CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI ED NCC

40. Caratteristiche dei veicoli

41. Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

42. Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio NCC

43. Tassametro per il servizio taxi

44. Controllo delle autovetture

45. Avaria del’autovettura

46. Licenze ed autorizzazioni per autovetture di scorta

47. Sostituzione autovettura per fermo tecnico

48. Radiotelefono

49. Uso proprio dell’autovettura taxi

CAPO XI del regolamento NCC Bologna: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

50. Responsabilità della gestione operativa

51. Posteggio di stazionamento taxi

52. Stazionamento per lo svolgimento del servizio NCC

53. Turni ed orari del servizio taxi

54. Trasporto di persone con disabilità

55. Tariffe

56. Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

57. Servizi taxi convenzionati

58. Taxi collettivo

CAPO XII del regolamento NCC Bologna: ILLECITI E SANZIONI

59. Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alla punizione delle violazioni

60. Sanzioni amministrative pecuniarie

61. Diffida

62. Sospensione dell’efficacia del titolo

63. Sospensione cautelare dal servizio

64. Decadenza del titolo

CAPO XIII del regolamento taxi NCC Bologna: DISPOSIZIONI FINALI

65. Norma di rinvio

66. Abrogazione di precedenti disposizioni

67. Entrata in vigore

68. Disposizioni transitorie

NCC Bologna
NCC Bologna

CAPO I del regolamento NCC Bologna

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio unificato, nell’area di cui al comma 2, dei servizi di Taxi con autovettura e di Noleggio Con Conducente e autovettura (di seguito denominati Taxi ed NCC), in conformità alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e tenuto anche conto dell’articolo 6 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248 e delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994).

2. L’area sovra-comunale dei servizi unificati (di seguito denominata “area”) delimitata dalla Provincia con deliberazione di Giunta n. 1058 del 2 dicembre 1996, comprende il territorio dei seguenti Comuni: ANZOLA EMILIA, BOLOGNA, CALDERARA DI RENO, CASALECCHIO DI RENO, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO, GRANAROLO DELL’EMILIA, OZZANO EMILIA, PIANORO, SASSO MARCONI, SAN LAZZARO DI SAVENA, ZOLA PREDOSA.

Art. 2 (Definizione dei servizi)

1. I servizi di Taxi ed NCC sono definiti, in via generale e nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto anche conto dell’articolo 6 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art.3 (Impiego delle autovetture immatricolate ad uso Taxi ed NCC nei servizi di linea od in sostituzione dei servizi di linea)

1. I titolari di autovetture Taxi ed NCC, facenti parte dell’area di cui al precedente articolo 1, possono utilizzare propri mezzi per effettuare servizi di linea nei Comuni montani e negli altri territori a domanda debole, ai sensi dell’articolo 14, comma 4 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, vale a dire in conformità alle disposizioni regionali sulla modalità di espletamento. La partecipazione alle gare per l’affidamento di detti servizi di linea è comunque subordinata al nulla osta dell’ufficio di cui al successivo articolo 50, in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio Taxi ed NCC dell’area.

2. I titolari di autovetture Taxi ed NCC, facenti parte dell’area, possono utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, vale a dire in conformità delle disposizioni sulle modalità di esercizio e sulle tariffe impartite dagli enti locali titolari delle linee stesse nonché delle disposizioni ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo delle autovetture. La partecipazione alle gare per l’affidamento di detti servizi di linea è comunque subordinata al nulla osta dell’ufficio di cui al successivo articolo 50, in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio Taxi ed NCC dell’area.

CAPO II del regolamento NCC Bologna

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 (Titolo per l’esercizio dei servizi)

1. L’esercizio dei servizi di Taxi ed NCC è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese.

2. Le modalità per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione sono disciplinate dall’articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall’articolo 6 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248, le licenze e le autorizzazioni rilasciate ai titolari di licenze per l’esercizio del servizio Taxi o sperimentalmente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, di seguito saranno definite licenze speciali in particolare per le seguenti peculiarità, di volta in volta esplicitate nel bando di concorso di cui al successivo articolo 18: a) onerosità (eventuale); b) obblighi particolari di servizio (quali ad esempio la residenzialità), temporaneità, stagionalità, innovatività e/o tariffe diverse; c) particolari ed ulteriori dotazioni o requisiti tecnici del veicolo, quali ad esempio: particolare eco-compatibilità dell’alimentazione: alimentazione esclusivamente a metano, GPL, con propulsione elettrica o ibrida; particolare attrezzamento in relazione a determinate categorie di utenti (persone con disabilità); d) speciali modalità di rilascio dei titoli autorizzatori, previsti dall’articolo 6 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248, anche mediante stipula di atti sostitutivi o integrativi del provvedimento finale, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 (Cumulo dei titoli)

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall’articolo 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, titolare di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC è ammesso fino ad un massimo di sei.

Art. 6 (Forme giuridiche di esercizio dei servizi)

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio Taxi o NCC possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell’attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

3. La gestione mediante conferimento può essere avviata previa comunicazione all’ufficio di cui al successivo articolo 50, con contestuale presentazione di: a) copia autentica dell’atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione; b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del certificato di iscrizione al registro delle Imprese per l’esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell’organismo collettivo (detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito del possesso della vettura, previsto dal successivo articolo 9, comma 1) e l’iscrizione al ruolo di cui all’articolo 6 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente.

4. L’ufficio di cui al successivo articolo 50 verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

5. Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l’indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 7 (Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio dell’area, fermo restando che la corsa, qualora diretta oltre tale ambito territoriale, è facoltativa.

3. L’inizio del servizio NCC, fatto salvo quanto consentito dall’articolo 48, comma 3, avviene con partenza della vettura dalla rimessa.

Art. 8 (Rimesse per il servizio di Noleggio Con Conducente)

1. Le rimesse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 8, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell’utenza.

2. Le caratteristiche, ai fini dell’idoneità e come requisito per il rilascio del titolo, sono disciplinate dal successivo articolo 9, comma 2.

3. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all’articolo 7 lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma libero all’interno delle rimesse complessivamente disponibili.

4. E’ ammessa la possibilità di utilizzare più rimesse. Le rimesse eccedenti quelle richieste come requisito dall’articolo 9, comma 2, possono essere ubicate anche fuori del Comune che ha rilasciato il titolo, purché entro l’area di cui al precedente articolo 1. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, comma 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, previo parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo.

CAPO III del regolamento NCC Bologna

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 (Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio Taxi ed NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna; c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a); d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 10; e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio; f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell’ambito dei Comuni appartenenti all’area; g) non essere già titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui al precedente articolo 5, comma 2; h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Per l’esercizio del servizio NCC è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell’impresa, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant’altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In caso di ragionevoli dubbi, il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 10 (Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione: a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia); c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; e) l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione; f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all’Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. Il responsabile del procedimento verifica d’ufficio la situazione prevista dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall’interessato l’autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.

CAPO IV del regolamento NCC Bologna: 

COMMISSIONE CONSULTIVA D’AREA

Art. 11 (Composizione e nomina)

1. Per l’esame di problemi di carattere generale e per l’espressione di pareri, in riferimento all’esercizio del servizio ed all’applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva di area sovra-comunale.

2. La Commissione consultiva è nominata con deliberazione della Giunta del Comune di Bologna ed è composta da quindici membri effettivi e relativi sostituti, di cui: a) quattro designati dai Comuni dell’area, di cui due dal Comune di Bologna (uno dei quali con funzioni di Presidente) e due, congiuntamente, dagli altri Comuni; b) quattro designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale; c) uno designato congiuntamente dalle associazioni sindacali di categoria a carattere locale, che abbiano almeno trenta aderenti; d) tre designati dalle associazioni delle imprese in forma associata maggiormente rappresentative in ambito locale; e) tre designati congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito provinciale.

3. La composizione della Commissione di cui ai precedenti commi è integrata, in occasione dell’espressione di pareri riferiti al servizio riservato a persone con disabilità, da un membro effettivo e relativo sostituto designati dalla Consulta permanente per il superamento dell’handicap.

4. Qualora le associazioni di cui al precedente comma 2, lettere b), c), d), e), non raggiungano l’accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Comune di Bologna procede, in esito a sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

5. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

6. Le associazioni, tra quelle di cui al precedente comma 2, lettere b), c), d), e) che intendano candidarsi a far parte della Commissione dovranno presentare istanza all’Amministrazione comunale, sottoscritta da almeno 50 tra taxisti o noleggiatori, identificabili mediante apposizione del numero di licenza.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Bologna di categoria non inferiore alla C.

8. Ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248è  istituito il Comitato permanente di monitoraggio del servizio Taxi, dalla composizione analoga a quella della Commissione consultiva di cui al presente articolo.

Art. 12 (Funzioni)

1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie: a) formazione e variazione degli organici dei servizi; b) formazione e variazione di norme regolamentari; c) tariffe; d) criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio Taxi.

2. La Commissione può nominare gruppi di lavoro con il compito di affrontare tematiche specifiche di settore.

3. La Commissione è tenuta a rendere il parere di cui al precedente comma 1 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione, all’organo richiedente, del termine entro il quale il parere sarà reso.

4. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 3 senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà dell’organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

5. Nel caso in cui la Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

Art. 13 (Modalità di funzionamento)

1. La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio e qualora sia richiesta di pareri facoltativi. E’ altresì convocata una volta all’anno per l’esame di problematiche generali connesse all’andamento dei servizi.

2. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ivi compreso almeno uno dei membri di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a).

3. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziano di età.

4. Ai fini dell’espressione di parere di cui al precedente articolo 12, comma 1, la Commissione adotta le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Di ogni seduta è redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

Art. 14 (Durata in carica e sostituzione dei membri)

1. La Commissione consultiva resta in carica quattro anni a far tempo dalla sua istituzione.

2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento, per dimissioni ovvero ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

3. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento la Commissione nominata dalla Giunta del Comune di Bologna con propria deliberazione Prog. n. 40 del 28 febbraio 2006 (e successive modificazioni) è integrata con il nuovo membro di cui al precedente articolo 11 lettera d) e rimane in carica dalla data di esecutività della predetta deliberazione sino alla scadenza di cui al precedente comma 1.

CAPO V del regolamento NCC Bologna: 

ORGANICO DEI SERVIZI TAXI ED NCC

Art. 15 (Criteri e procedure per la determinazione del numero massimo di autovetture da adibire al servizio di Taxi ed NCC)

1. Ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248 e visto il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Bologna che, in quanto strumento di riorganizzazione complessiva della mobilità urbana in grado di incidere nel breve e nel medio periodo, garantendo il massimo livello di raccordo con le opere in corso di realizzazione e con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinati e comunali, può fungere da istruttoria tecnica per l’area di cui al precedente articolo 1, il presente regolamento stabilisce il numero massimo di autovetture da adibire al servizio di Taxi ed NCC. nell’area (di seguito definito organico potenziale), come pure la sua distribuzione territoriale, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 11, in conformità alle procedure decisionali definite dalla apposita convenzione istitutiva della gestione unificata del servizio.

2. Entro i limiti dell’organico potenziale, di cui al precedente comma 1 ed al successivo articolo 16, la Giunta del Comune di Bologna, verificata la necessità di adeguare il livello di offerta alle esigenze dell’utenza e sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 11, determina variazioni all’organico dei servizi Taxi ed NCC dell’area.

3. Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248, la Giunta del Comune di Bologna, con le modalità di cui al precedente comma 2, definisce lo specifico titolo gratuito od oneroso del rilascio di nuove licenze per il servizio di Taxi e, in caso di titolo oneroso: a) l’eventuale importo da attribuire alle licenze per il servizio di Taxi; b) uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione delle procedure di selezione in tempi celeri qualora vi sia eccedenza di richieste di partecipazione.

4. I proventi derivanti dalla cessione delle licenze di cui al precedente comma 3 vengono ripartiti nella misura dell’80% tra i titolari di licenza taxi. Il restante 20% è introitato dal Comune di Bologna al fine di costituire un fondo per finanziare iniziative volte al miglioramento della qualità ed al monitoraggio, anche elettronico, degli autoservizi pubblici non di linea dell’area di cui al precedente articolo 1.

5. Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006, n. 248, la Giunta del Comune di Bologna, con le modalità di cui al precedente comma 2, definisce le caratteristiche delle licenze speciali di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Art. 16 (Organico dei servizi Taxi ed NCC dell’area sovra-comunale)

1. L’organico potenziale dei Comuni dell’area di cui al precedente articolo 1, per i servizi Taxi ed NCC, è determinato in 742 licenze per l’esercizio del servizio Taxi ed in 245 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC. L’organico in servizio è determinato in 706 licenze per l’esercizio del servizio Taxi ed in 245 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC, suddivise come segue: 

Anzola dell’Emilia 2 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 0 NCC;

Bologna  609 taxi area sovra-comunale, 31 Prioritarie Disabili (incluse 8 licenze di cui al successivo articolo 68), 227 NCC;

Calderara di Reno 2 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 2 NCC; 

Casalecchio di Reno 13 taxi area sovra-comunale, 3 NCC;

Castel Maggiore 2 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 3 NCC; 

Castenaso 4 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 4 NCC;

Granarolo dell’Emilia 2 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 1 NCC;

Ozzano Emilia 5 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 0 NCC;

Pianoro 4 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 2 NCC;

Sasso Marconi 3 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 2 NCC;

San Lazzaro di Savena 9 taxi area sovra-comunale, 0 taxi residenziali, 1 NCC;

Zola Predosa 2 taxi area sovra-comunale, 2 taxi residenziali, 1 NCC. 

Licenze non assegnate, presenti in organico potenziale: 36.

CAPO VI del regolamento NCC Bologna

MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17 (Selezione pubblica per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze per l’esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.

2. Per essere ammessi al concorso necessario il possesso di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 9 del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 9, comma 1, lettere b), e), h), che devono essere posseduti ai fini del rilascio del titolo.

3. Il concorso è indetto dal dirigente del Settore competente del Comune di Bologna, anche per conto dei Comuni dell’area di cui al precedente articolo 1. Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni dell’area, sul bollettino della Regione Emilia Romagna e su due quotidiani.

Art. 18 (Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere: a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare, l’indicazione dei Comuni al cui organico si riferiscono, eventuali condizioni di esercizio di cui al precedente articolo 15, comma 5; b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni; c) il termine di presentazione della domanda, le modalità per l’inoltro della stessa ed eventuali documenti da presentare; d) l’importo della licenza, in caso di pubblico concorso per l’assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso; e) l’indicazione dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo 21 e, in caso di pubblico concorso per l’assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso, i criteri selettivi di valutazione automatica; f) le materie di esame in caso di pubblico concorso per l’assegnazione di licenze o autorizzazioni a titolo gratuito; g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria; h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.

Art. 19 (Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune di Bologna, deve essere conforme al modello appositamente predisposto.

2. I requisiti di cui al precedente articolo 9 sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande l’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi. Il predetto elenco è approvato con determinazione del dirigente preposto all’ufficio.

Art. 20 (Commissione di concorso)

1. Per l’espletamento di pubblico concorso per l’assegnazione di licenze o autorizzazioni a titolo gratuito il dirigente del Settore competente del Comune di Bologna nomina un’apposita Commissione costituita di almeno tre membri, tra i quali il responsabile dell’ufficio di cui al successivo articolo 50 e due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di categoria non inferiore alla C.

2. La Commissione di cui al precedente comma 1 opera come collegio perfetto, redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al dirigente di cui al medesimo comma 1 per l’approvazione, nonché per l’eventuale richiesta di opzione ai vincitori per ordine di graduatoria, nel caso in cui i posti in organico da ricoprire siano riferiti a più di un Comune dell’area, e per la comunicazione degli esiti del procedimento ai Comuni medesimi.

3. Per l’espletamento di pubblico concorso per l’assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso l”esame delle richieste è effettuato dal dirigente di cui al precedente comma 1, alla presenza di due testimoni scelti tra dipendenti del Comune di Bologna, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora indicati nella lettera di invito. In caso di parità di punteggio si procede con sorteggio.

Art. 21 (Titoli di preferenza)

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza l’aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di NCC ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero aver svolto l’attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.

Art. 22 (Modalità di svolgimento e materie d’esame del pubblico concorso per l’assegnazione di licenze o autorizzazioni a titolo gratuito)

1. L’esame si svolge mediante una prova scritta o un colloquio sulle seguenti materie: a) il presente regolamento; b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici dei Comuni appartenenti all’area di cui al precedente articolo 1.

Art. 23 (Validità della graduatoria)

1. La graduatoria ha validità di quattro anni dalla data di approvazione.

Art. 24 (Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il responsabile del procedimento del Comune interessato dà formale comunicazione ai vincitori del concorso, assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione dell’autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e), f), g) e h), comma 2 e articolo 10, comma 1, lettere a), c), d) ed f). Il medesimo responsabile provvede d’ufficio agli accertamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).

2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 25 (Validità delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell’Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

3. Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 9 o al verificarsi degli impedimenti di cui all’articolo 10. Tuttavia nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) ed e), qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore, viene concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.

Art. 26 (Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità temporanea, per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO VII del regolamento NCC Bologna: 

MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 27 (Trasferibilità per atto tra vivi)

1. La licenza e l’autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in presenza di documentato trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa. La richiesta, al Comune che ha rilasciato il titolo, deve essere corredata da copia autentica dell’atto di cessione dell’azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti indicati all’articolo 24.

2. Nel caso di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l’attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l’immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

4. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita in un Comune dell’area tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 28 (Trasferibilità per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, entro tre mesi dal verificarsi dell’evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa: a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, primo periodo della Legge 15 gennaio 1992, n. 21) ovvero ad un soggetto terzo, anch’esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione di cui all’articolo 24 e la dichiarazione di accettazione del terzo; b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, secondo periodo della Legge 15 gennaio 1992, n. 21), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Comune, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale: – in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi; – in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento. c) limitatamente alla licenza taxi, la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l’obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al comma 3.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata l’autorizzazione, il terzo o l’erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti indicati all’articolo 24 entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l’erede deve comprovare il possesso dei requisiti indicati al predetto articolo 24 non oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.

4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.

5. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all’erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

CAPO VIII del regolamento NCC Bologna: 

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 29 (Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida… (omissis)

Art. 30 (Collaborazione familiare)

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. L’esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta  di apposito nulla osta da parte dell’ufficio del Comune competente, cui va presentata la seguente documentazione: a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell’art.10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21; b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera a), b) c) e l’insussistenza degli impedimenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), d), e) ed f). Il predetto ufficio, effettuate le verifiche d’ufficio in relazione all’articolo 10, comma 1, lettera b), rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l’obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

4. La sussistenza dell’impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 31 (Personale dipendente)

1. I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’assunzione, devono presentare all’ufficio comunale che ha rilasciato il titolo la seguente documentazione: a) copia dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista; b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l’impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

3. La situazione del personale dipendente (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi) è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell’autorizzazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

4. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all’autorizzazione.

CAPO IX del regolamento NCC Bologna: 

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC

Art. 32 (Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi ed NCC hanno l’obbligo di: a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo; b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato; c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo; d) entrare su richiesta dell’utente anche in strade private agibili, salvo che l’accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada; e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita determinazione dirigenziale, unicamente i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi stabiliti dal Comune di Bologna, fatto salvo quanto stabilito in materia di pubblicità sui taxi dal Codice della Strada; f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza); g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l’autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati; h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato analogamente ai conducenti dei servizi pubblici di linea; i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di Bologna; l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di persone con disabilità visiva; m) comunicare all’ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza, entro il termine di trenta giorni; n) comunicare, all’ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime; o) applicare, all’interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.

Art. 33 (Obblighi specifici per l’esercente il servizio Taxi)

1. Oltre agli obblighi di cui all’articolo 32, ed al 34 per il servizio prioritariamente indirizzato a persone con disabilità anche gravi… (omissis)

Art. 35 (Obblighi specifici per l’esercente il servizio NCC)

1. Oltre agli obblighi di cui all’articolo 33 l’esercente il servizio NCC ha l’obbligo di: a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore; b) comunicare entro sette giorni, all’Ufficio di cui al successivo articolo 50, la variazione dell’indirizzo della rimessa; c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di sopraggiunta prenotazione mediante radio telefono ai sensi dell’articolo 48, comma 3.

Art. 36 (Diritti dei conducenti Taxi ed NCC)

1. I conducenti, durante l’espletamento del servizio, hanno i diritti di: a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale; b) richiedere all’utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito; c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32, comma 1, lettera l); d) rifiutare la corsa all’utente che omette di rispettare le norme del Codice della Strada circa l’uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di trattenuta; e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione.

2. In particolare il tassista ha diritto di: a) rifiutare la corsa all’utente che si presenti in stato di evidente alterazione; b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti; c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall’utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta; d) rifiutare la corsa che comporti l’allungamento del servizio di oltre trenta minuti del turno di lavoro prescelto; e) non consentire all’utente l’accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo (o scudo) protettivo divisorio.

3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 34, lettera c), nei posteggi con almeno cinque stalli è consentito, a non più di due tassisti, di allontanarsi per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di trenta minuti. In tal caso la vettura deve stazionare in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art. 37 (Divieti per i conducenti di Taxi e NCC)

1. E’ fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di: a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo; b) fumare o consumare cibo durante la corsa; c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti; d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo; e) ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche; f) tenere, verso cittadini, utenti e colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato; g) trasportare animali di loro proprietà; h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea; i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento; l) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 38 (Divieti specifici per l’esercente il servizio Taxi)

1. Oltre ai divieti di cui all’articolo 37 all’esercente il servizio Taxi è vietato… (omissis)

Art. 39 (Divieti specifici per l’esercente il servizio NCC)

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 35, lettera c) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.

2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l’onere di fornire la prova all’agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all’ufficio comunale competente. La prova consiste nel fornire copia della ricevuta completa di data, orario di inizio e fine del servizio e descrizione del percorso.

CAPO X del regolamento NCC Bologna: 

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NCC

Art. 40 (Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi ed NCC devono: a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente; c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali; d) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all’esterno, idonei al contenimento di valigie; e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove; f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti; g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di persone con disabilità.

2. L’applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all’ufficio di cui al successivo articolo 50. L’ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 41 (Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all’articolo 40, l’autovettura taxi deve… (omissis)

Art. 42 (Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio NCC)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all’articolo 41, l’autovettura NCC deve: a) essere di colore blu o nero nelle varie tonalità commercializzate; b) esporre all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura “NCC”, lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposito provvedimento del Comune di Bologna; c) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile; d) essere dotata di contrassegno di appartenenza all’area di cui al precedente articolo 1.

2. Le autovetture immesse in servizio a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni in vigore dell’Unione Europea e senza possibilità di utilizzo delle scorte commerciali di motorizzazioni precedenti); se funzionanti a diesel, dotate di filtro antiparticolato (FAP) o dispositivo equivalentemente omologato.

Art. 43 (Tassametro per il servizio Taxi)

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche… (omissis)

Art. 44 (Controllo delle autovetture)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio NCC sono sottoposte, prima dell’inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dell’ufficio di cui al successivo articolo 50 onde accertare, in particolare, l’esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 40, 41, 42.

2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione NCC, previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all’articolo 62.

3. Il predetto ufficio, in caso di regolarità della verifica, rilascia apposita attestazione di idoneità della vettura.

4. L’autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento deve, nel termine indicato dall’ufficio comunale, essere ricondotto alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo, tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l’attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune che ha rilasciato il titolo, su segnalazione dell ufficio di cui al successivo articolo 50, provvede ai sensi dell’articolo 64, comma 1.

Art. 45 (Avaria dell’autovettura)

1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l’utente ha diritto di corrispondere solo l’importo maturato fino al verificarsi dell’evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all’utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 46 (Licenze e autorizzazioni per autovetture di scorta)

1. Il Comune di Bologna, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici, può determinare, con atto dell’organo competente, le licenze e autorizzazioni da utilizzare a tale scopo, in soprannumero rispetto all’organico di cui al precedente articolo 16. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l’impiego non conforme.

2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per i servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici (mediante forme contrattuali quali ad esempio leasing o noleggio) , di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, operanti nel territorio dei Comuni dell’area di cui al precedente articolo 1.

3. Le licenze e le autorizzazioni per autovetture di scorta, rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui al comma 2, non sono trasferibili.

Art. 47 (Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di licenza o autorizzazione, previo nulla osta dell’ufficio di cui al successivo articolo 50, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.

Art. 48 (Radio telefono)

1. I servizi Taxi ed NCC possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

2. Il servizio radio taxi raccorda l’utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell’autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell’utente. Il servizio radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita dal Comune di Bologna, sentiti i gestori dei ponti radio.

3. Il servizio radio telefono di NCC raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione, senza rientro in rimessa.

Art. 49 (Uso proprio dell’autovettura Taxi)

1. Ai sensi dell’articolo 14… (omissis)

CAPO XI del regolamento NCC Bologna: 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 50 (Responsabilità della gestione operativa)

1. All’ufficio competente del Comune di Bologna spetta, in conformità a quanto stabilito nella convenzione costitutiva dell’area sovra-comunale, ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa dei servizi di tutti i Comuni dell’area medesima.

2. Al responsabile di tale ufficio compete, pertanto, l’adozione di tutte le misure e dei provvedimenti necessari allo scopo, ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 51 (Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi… (omissis)

Art. 52 (Stazionamento per lo svolgimento del servizio NCC)

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.

2. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 53 (Turni ed orari del servizio Taxi)

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari… (omissis)

Art. 54 32 (Trasporto persone con disabilità)

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di NCC sono accessibili a tutte le persone con disabilità. I conducenti hanno l’obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso delle persone alle autovetture. Hanno inoltre l’obbligo di installare le dotazioni per la soglia minima di accessibilità definite con atto dirigenziale, previo parere della Consulta permanente per il superamento dell’handicap. In sede di prima applicazione si applicano le disposizioni in proposito contenute negli accordi del 29 luglio e 5 settembre 2005 e del 31 gennaio 2006. Il trasporto delle carrozzine per le persone con disabilità e i cani guida per le persone con disabilità visiva sono gratuiti.

2. Le autovetture per i servizi Taxi e NCC, comprese quelle di scorta di cui all’articolo 47 possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto pubblico non di linea prioritariamente indirizzato a persone con disabilità anche gravi (prioritarie disabili).

3. Per persone con disabilità anche gravi devono intendersi, in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell’autovettura e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso ed alto.

4. Per essere immesse in servizio le autovetture di cui al comma 2 devono essere adattate, in modo permanente ed in conformità alle norme vigenti, in modo tale da consentire l’immissione diretta della carrozzina ed il relativo ancoraggio al veicolo, nonché avere il sedile a disposizione dell’eventuale accompagnatore. Le caratteristiche tecniche di dettaglio cui devono conformarsi gli adattamenti delle vetture per il trasporto di persone con disabilità gravi sono determinate con provvedimento del dirigente del Settore competente del Comune di Bologna, previo parere della Consulta permanente per il superamento dell’handicap.

5. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto prioritariamente indirizzato a persone con disabilità in situazione di particolare gravità devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’articolo 2 o 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché ulteriori simboli o diciture distintivi del servizio, da determinarsi con provvedimento del dirigente del Settore competente del Comune di Bologna.

6. Per assicurare la massima accessibilità da parte dell’utenza al servizio di trasporto di persone con disabilità anche gravi, i titolari del servizio stesso ed i Comuni competenti garantiscono, anche su indicazione della Consulta permanente per il superamento dell’handicap, le più adeguate forme di pubblicità e di conoscenza del servizio stesso.

7. Particolari condizioni tariffarie e di servizio saranno determinate con appositi provvedimenti, previo parere della Commissione consultiva di cui al precedente articolo 11, nella composizione integrata dal membro designato dalla Consulta permanente per il superamento dell’handicap.

Art. 55 (Tariffe)

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all’articolo 13, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Le tariffe e gli eventuali supplementi sono determinati, per tutti i Comuni dell’area di cui al precedente articolo 1, con deliberazione della Giunta del Comune di Bologna.

2. A partire dal mese di marzo di ogni anno il Comune di Bologna attiva il procedimento di verifica della congruità delle tariffe e dei supplementi, in riferimento all’andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita, rilevati a livello locale nell’anno precedente nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. Allo scopo, acquisiti elementi di giudizio e proposte dalle Organizzazioni sindacali e economiche di categoria, il Comune provvede, in conformità alle procedure pattuite in convenzione, a sentire i Comuni dell’area. Le determinazioni conclusive sono assunte, previo parere della Commissione Consultiva di cui all’articolo 11, entro novanta giorni dal termine di avvio del procedimento di verifica.

3. Le associazioni di cui all’articolo 57, nell’ambito delle convenzioni disciplinate dallo stesso articolo, possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata ai sensi del comma 1. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti da utilizzare su una qualsiasi delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate ai sensi del comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta del Comune di Bologna, sentito il parere della Commissione Consultiva, possono altresì essere disposte riduzioni delle tariffe per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, con applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori del servizio taxi.

5. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Comune di Bologna in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.

6. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune di Bologna debbono essere esposte all’interno dell’autovettura, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.

7. I tassisti ed i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 56 (Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a quarantacinque giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all’ufficio di cui al precedente articolo 50, che, qualora riscontri che l’assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Per il servizio taxi ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvedono a darne comunicazione mensile al competente ufficio comunale entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per i tassisti non associati la comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente all’ufficio comunale.

3. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.

4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle normative vigenti.

Art. 57 (Servizi Taxi convenzionati)

1. Le associazioni dei tassisti di cui all’articolo 7… (omissis)

Art. 58 (Taxi collettivo)

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per uso collettivo del taxi… (omissis)

CAPO XII del regolamento NCC Bologna: 

ILLECITI E SANZIONI

Art. 59 (Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni)

1. L’ufficio comunale competente di ciascun Comune dell’area, anche avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull’osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d’ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. Qualora, a seguito di inchiesta l’ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a desumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti.

3. L’ufficio di cui al precedente articolo 50 può promuovere iniziative di coordinamento. Allo stesso ufficio vanno segnalati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati, anche agli effetti dell’applicazione degli articoli 61 e 62, comma 1, lettera n).

Art. 60 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 62 e 64, per i quali si applicano le sanzioni ivi previste, e qualora i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalle vigenti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di 102 euro, ai sensi dell’ art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 61 (Diffida)

1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell’Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 62, comma 1, lettera n).

Art. 62 (Sospensione dell’efficacia del titolo)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell’efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni: a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati; b) prestazione del servizio con tassametro manomesso; c) aver fornito testimonianza falsa nell’ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio; d) violazione dell’articolo 31, comma 3; e) violazione dell’articolo 37, lettera c); f) violazione dell’articolo 37, lettera f) qualora ci dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto; g) violazione dell’articolo 38, lettera g) e dell’articolo 7, comma 3; h) violazione dell’articolo 43, commi 5 e 6; i) violazione dell’articolo 44, comma 2; l) violazione dell’articolo 54, comma 1; m) secondo provvedimento di diffida di cui all’articolo 61, nell’arco di due anni; n) violazione dell’articolo 3.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Art. 63 (Sospensione cautelare dal servizio)

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l’Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 64 (Decadenza del titolo)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo: a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo casi di forza maggiore; b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione; c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell’articolo 62; d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell’articolo 44, comma 4; e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2. Salvo il caso di cui alla lettera c) del precedente comma 1, per il quale l’applicazione della sanzione automatica, il procedimento si conforma alle norme vigenti pro tempore sul procedimento amministrativo.

3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al precedente comma 1, lettera b) e dell’articolo 44 comma 4, comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l’impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.

4. La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di Commercio competente ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

CAPO XIII del regolamento NCC Bologna

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 (Norma di rinvio)

1. La disciplina degli autoservizi Taxi ed NCC dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall’articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

Art. 66 (Abrogazione di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento unificato per la gestione su area sovra-comunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze dei Comuni dell’area, che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 67 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato in accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell’accordo da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna.

Art. 68 (Disposizioni transitorie)

1. Le attuali otto licenze per l’esercizio del servizio NCC priorizzate disabili, di cui alla deliberazione di Giunta Prog. n. 262 del 17 ottobre 2006, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono trasformate gratuitamente in licenze per l’esercizio del servizio di taxi per il trasporto prioritariamente indirizzato a persone con disabilità anche gravi, di cui al precedente articolo.

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