Regolamento NCC Brescia: noleggio con conducente Brescia

Regolamento NCC Brescia

Regolamento NCC Brescia

Regolamento noleggio con conducente Brescia

Questa pagina di pubblica utilità, che riporta il “Regolamento NCC Brescia“, è offerta da…

In questo sito può essere ospitata una compagnia di NCC di Brescia

che voglia  aumentare clientela e prestigio offrendo da qui:

Accompagnamento in Brescia, provincia e tutta Italia.

Andata e ritorno in sicurezza per discoteche, pub, ristoranti, teatri, casinò ecc.

Servizi personalizzati per matrimoni, cerimonie, eventi, feste ecc.

Consegna immediata di plichi importanti e di piccole merci urgenti.

Autisti professionali, esperti, educati e prudenti.

Regolamento noleggio con conducente Brescia
Regolamento noleggio con conducente Brescia

Regolamento per il servizio di noleggio con conducente del Comune di Brescia

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data 24.3.1998
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 2.3.2001 n. 12/6978 P.G.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 7.3.2003 n. 58/7171 P.G.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 23.5.2005 n. 92/5469 P.G.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 25.9.2009 n.174/31288 P.G.

NCC Brescia
NCC Brescia

TITOLO I del Regolamento NCC Brescia

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta o veicolo a trazione animale, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

Art. 2 Definizione del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta o veicolo a trazione animale è rivolto all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

. obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale;
. divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
. divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.

Art. 3 Competenza e vigilanza
1. La competenza e la vigilanza relativa al servizio di cui al precedente art. 1 è del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.
2. Tutte le competenze che nel presente regolamento sono riferite al dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, possono essere dallo stesso delegate ad altro dirigente dello stesso settore.
3. Restano in ogni caso salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 4 Commissione consultiva

1. Una apposita commissione ha il compito di esprimere il proprio parere in riferimento all’esercizio del servi zio di cui al precedente art. 1 ed all’applicazione del presente regolamento nonché, su richiesta del sindaco, per qualsiasi altra questione relativa al servizio.
2. La commissione è composta:
. dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, che la presiede;
. da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dalla giunta comunale, su terne di persone designate, su richiesta del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, dalle rispettive organizzazioni;
. da due rappresentanti delle associazioni degli utenti, scelti dalla giunta comunale, su terne di persone designate, su richiesta del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive dalle associazioni stesse;
. dal comandante del corpo di polizia municipale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce.
3. I membri della commissione di cui al secondo e terzo alinea del comma precedente durano in carica per cinque anni.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, designato dal dirigente responsabile del settore stesso.

Art. 5 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio.

1. Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di cui al precedente art. 1 è fissato dalla giunta comunale, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del contingente assegnato al Comune, come previsto dalla legge regionale 15 aprile 1995 n. 20.

Art. 6 Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

. essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente;
. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
. avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
. avere il soffitto dell’abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.

2. Le motocarrozzette devono:

. essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conducente;
. avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile.

3. I veicoli a trazione animale devono:

. essere veicoli destinati al trasporto di persone, del tipo “vettura di piazza”, trainati da un cavallo con quattro ruote e cerchioni in ferro, aventi al massimo cinque posti, compreso quello del conducente;
. avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile.

4. Le autovetture devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” ed essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo. Le motocarrozzette ed i veicoli a trazione animale devono portare sulla parte posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” ed essere dotate di una targa recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo. I contrassegni di cui sopra devono essere conformi per misure e caratteristiche al bozzetto depositato presso il settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 7 Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore, nei limiti delle tariffe chilometriche minime e massime stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti.
2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

TITOLO II del Regolamento NCC Brescia

Norme per il rilascio delle licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta o veicolo a trazione animale.

Art. 8 Autorizzazione di esercizio

1. Il servizio di cui al precedente art. 1 è esercitato previo rilascio da parte del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive di apposita autorizzazione per ogni veicolo destinato al servizio stesso.
2. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta o veicolo a trazione animale. E’ invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente.

Art. 9 Requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione.

1. L’autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
. cittadinanza italiana o, in mancanza, situazione giuridica che consenta di svolgere il servizio con le modalità di cui al successivo art. 17;
. età non inferiore ad anni diciotto;
. iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall’art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia;
. proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al precedente art. 6;
. proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale;
. certificato di buona salute rilasciato da struttura sanitaria pubblica. Il dirigente responsabi le del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore o i vincitori del concorso di cui al successivo art. 11, e la persona cui è trasferita l’autorizzazione per effetto di una delle fattispecie previste dal successivo art. 19;
. piena capacità di agire.

Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 non può essere rilasciata a chi:

a. è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965. n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 n. 55;
b. ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’articolo 416bis del co dice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
c. ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
d. ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appel lo, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati all’alinea precedente;
e. è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f. è sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è gia stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
g. è incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o un’arte;
h. è stato dichiarato fallito;
i. è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
l. è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Brescia, sia da parte di altri comuni;
m. è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all’effettuazione di servizi di trasporto.

2. Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da “a” ad “f” non sussistono nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “i” continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione; nel caso di cui alla lettera “h” fino all’emanazione da parte del Tribunale del decreto di chiusura del fallimento.

Art. 11 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

1. Le autorizzazioni per il servizio di cui al precedente art. 1 disponibili vengono poste a concorso pubblico.
2. Il bando di concorso, approvato con determinazione del dirigente responsabile del Settore Industria e Spor tello Unico Attività Produttive, deve essere affisso all’albo pretorio e pubblicato per estratto su almeno due quotidiani cittadini.
3. La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo ed indirizzata al Comune, Settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
. cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente;
. possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9;
. insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10;
. recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
Il possesso dei requisiti di cui sopra al secondo alinea (eccezion fatta per quanto attiene al requisito di cui al quinto e sesto alinea del precedente art. 9 che deve essere dimostrato al momento indicato dal successivo art. 14 e l’insussistenza degli impedimenti di cui sopra al terzo alinea eccezion fatta per l’impedimento previsto dal quarto comma del precedente art. 10, che non deve sussistere nel momento indicato dal successivo art. 14) devono rispettivamente essere presenti e non sussistere alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande. Ogni candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di una sola autorizzazione.

4. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati, gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo art. 12.

Art. 12 Titoli preferenziali

1. Se il numero delle domande è superiore a quello delle autorizzazioni disponibili in base al bando di concorso, è titolo preferenziale l’aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo. I titoli di cui sopra devono essere documentati con i contratti previsti dall’art. 10 legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di parità dei titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata.
In subordine la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno.
Il numero dei figli a carico deve essere dichiarato con atto notorio da allegare al momento della presentazione della domanda.
In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 13.

Art. 13 Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria

1. Una commissione composta:

. dal responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, che la presiede;
. dal comandante del corpo di polizia municipale;
. da un funzionario del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive;

scaduto il termine previsto dal precedente art. 11, provvede all’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali. Indi, conformemente ai disposti del precedente art. 12, forma la graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle licenze poste a concorso.

2. L’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di cui al precedente art. 1 è condizionata alla presenta zione della documentazione di cui al successivo art. 14 entro il termine ivi indicato ed alla verifica d’ufficio da parte del dirigente stesso del possesso degli altri requisiti per l’ammissione al concorso e dei titolo preferenziali.

Art. 14 Documentazione per il rilascio della autorizzazione

1. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 13, invita i soggetti assegnatari delle autorizzazioni a produrre i sottoelencati documenti entro novanta giorni dalla relativa comunicazione:
1. carta di circolazione dell’autovettura o motocarrozzetta da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing o atto notorio da cui risulti la proprietà o disponibilità in leasing di veicolo a trazione animale con le caratteristiche di cui sopra all’art. 6;
2. contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.
3. documentazione da cui risulti proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale.
4. certificato medico attestante idoneità fisica al servizio. Il certificato medico deve essere redatto da medico della struttura sanitaria pubblica.
5. atto notorio da cui risulti l’insussistenza degli impedimenti per il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art. 10 lettere l, m.
6. documentazione o certificazione da cui risulti che l’assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal successivo art. 17.
2. Gli atti e le certificazioni di cui sopra ai nn. 4 e 5 del primo comma e l’atto notorio di cui al numero 1 devono essere prodotti con data non anteriore a quella della richiesta da parte del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.
3. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, ed effettuate le verifiche d’ufficio di cui all’art. 13, ove ne sussistano le condizioni, procede al rilascio della autorizzazione di cui al precedente art. 8 previo esito favorevole della verifica di cui al successivo art. 15 e disinfezione di cui al successivo art. 24.
4. La non assegnazione della autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 9 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10 è pronunciata, trascorso il termine di cui al precedente art. 13, dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive che provvede all’ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 13.

Art. 15 Verifica del veicolo.

1. Prima del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art. 14 il veicolo è sottoposto a verifica da parte del responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive e del comandante del corpo di polizia municipale: tale verifica riguarda l’aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti di cui al precedente art. 6.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esito favorevole della verifica.
3. L’esito della verifica deve essere annotato su apposito registro tenuto presso il settore vigilanza.

Art. 16 Inizio del servizio

1. Ottenuto il rilascio dell’autorizzazione il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive ha facoltà di concedere una breve proroga solo per gravi e giustificati motivi.

Art. 17 Figure giuridiche

1. I titolari d’autorizzazione per l’esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 al fine del libero esercizio della propria attività possono:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della legge 15.1.1992 n. 21.
2. Nei casi in cui al primo comma è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, l’autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 18 Dati riportati sull’autorizzazione.

1. Sull’autorizzazione sono riportati, oltre ai dati relativi al tipo di veicolo, al numero di telaio e al numero di targa di riconoscimento, questi ultimi per le autovetture e motocarrozzette:

. quando si verificano le fattispecie di cui al primo comma, lettere a., c., d. del precedente art. 17: il cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale dello stesso e numero dell’autorizzazione;
. quando si verifica la fattispecie di cui al primo comma, lett. b. del precedente art. 17, la natura giuridica del soggetto, denominazione, sede legale, numero di codice fiscale ed altresì cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza del legale o legali rappresentanti. Devono essere anche indicati cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto conferente e numero dell’autorizzazione.

2. Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere annotata immediatamente sull’autorizzazione stessa, su richiesta al dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive da parte del titolare.

Art. 19 Trasferibilità dell’autorizzazione.

1. L‘autorizzazione per l’esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 è trasferita dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:
a. sia titolare dell’autorizzazione da cinque anni;
b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L’accertamento dell’inabilità permanente o dell’inidoneità al servizio è effettuato d’ufficio dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive tramite struttura sanitaria pubblica.

2. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, su richiesta degli eredi ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, sempre nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10.
3. Al titolare che ha trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. La trasferibilità dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 è sempre riferita al titolare persona fisica che poi eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal precedente art. 17.
5. La trasferibilità dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 non può esse re esercitata se il titolare dell’autorizzazione abbia in corso procedimento penale o contestazione prevista dai successivi artt. 36 e 37.
6. Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti il nuovo titolare dell’autorizzazione è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione a seguito di concorso.

Art. 20 Guida e sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 possono avvalersi nello svolgimento del servizio: di persone con cui è stato stipulato contratto di lavoro sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o in mancanza sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari o contratto di gestione per un termine, in quest’ultimo caso, non superiore a sei mesi; della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall’art. 230/Bis del codice civile, ove si verifichino le fattispecie ivi previste. I sopra menzionati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9, salvo per quanto attiene al primo e terzultimo e quartultimo alinea e non trovarsi nelle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10. Quanto sopra deve essere autorizzato dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.
2. Anche ai soggetti di cui al precedente primo comma si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 21 Dichiarazione di prosecuzione dell’attività.

1. Il titolare dell’autorizzazione comunale di esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 deve entro il 31 dicembre di ogni anno produrre una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l’intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l’anno successivo, dichiarazione che deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 14 comma primo punti 1, 2, 3, 4.
2. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive ricevuta la dichiarazione di cui al comma precedente, corredata dalla documentazione sopra indicata, effettua gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 13. Provvede poi a far effettuare la verifica di cui al precedente art. 15 e disinfezione di cui al successivo art. 24. Ove le situazioni di cui sopra diano luogo ad accertamenti negativi, adotta i conseguenti provvedimenti di cui al titolo IV.

Art. 22 Veicoli in circolazione

1. Ogni veicolo destinato al servizio di cui al precedente art. 1 deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell’ originale aggiornato dell’autorizzazione di cui al precedente art. 8, con copia della documentazione di cui al precedente art. 21.

Art. 23 Sostituzione del veicolo.

1. L’eventuale sostituzione del veicolo indicato nell’autorizzazione di cui al precedente art. 8 è subordinata alla preventiva autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive che viene rilasciata dopo l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente art.6, su istanza del titolare dell’autorizzazione, ed a seguito della verifica prevista dal precedente art. 15 e della disinfezione di cui al successivo art. 24.

Art. 24 Disinfezione periodica del veicolo

1. I veicoli debbono essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio dell’unità sanitaria lo cale con periodicità almeno annuale ed in ogni caso quando si abbia avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

Art. 25 Visite di controllo dei veicoli

1. La verifica di cui al precedente art. 15 può essere disposta dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive in qualsiasi momento.
2. Se il veicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, notifica i rilievi al titolare dell’autorizzazione e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione dell’autorizzazione mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare stesso non ha provveduto alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.
3. Se invece esiste fondato motivo di ritenere, su relazione del responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, che l’autovettura o motocarrozzetta non risponde più ai requisiti tecnici per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive provvede a darne notizia alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 26 Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla guida

1. Quando su indicazione degli addetti ai servizi di polizia stradale sorgono dubbi che il conducente di un’autovettura o motocarrozzetta adibita al servizio di noleggio con conducente non si trova più nelle condizioni di idoneità psicofisica previste dalla legge per condurre veicoli, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive provvede a darne comunicazione alla prefettura ed alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.
2. Ove si tratti invece di infermità che per loro natura o durata potrebbero comunque pregiudicare il regolare andamento del servizio a giudizio dell’azienda sanitaria locale, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, ove non si verifichi la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 20, provvede in caso contrario alla sospensione dell’autorizzazione.

Art. 27 Stazionamento dei veicoli

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di cui al precedente art. 1 avviene all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.

Art. 28 Responsabilità relative al servizio di noleggio veicoli con conducente.

1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l’esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 fa carico esclusivamente al titolare dell’autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.

TITOLO III del Regolamento NCC BresciaNORME DI COMPORTAMENTO

Art. 29 Diritto al servizio

1. Il servizio di noleggio di cui al precedente art. 1 è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, purché non presentino un deficit motorio tale da rendere necessario l’utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato.
2. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono espor re, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

Art. 30 Abrogato

Art. 31 Comportamento dei conducenti

1. I conducenti hanno l’obbligo:

a. di vestire con decoro e di essere curati nella persona;
b. di usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati;
c. di caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dal veicolo le persone anziane o comunque malferme;
d. di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o per trasporto malati (purché non risultino affetti da malattie contagiose), di feriti, di funzionari ed agenti, anche con pagamento differito;
e. di aiutare a scendere a fine corsa gli utenti, qualora sia richiesto e scaricare i bagagli, non ché di prestare ove possibile tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
f. di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa l’interno del veicolo e, qualora vi trovas sero qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare immediata restituzione al proprietario, consegnarlo entro ventiquattro ore dal termine del servizio all’ufficio oggetti rinvenuti del settore provveditorato del comune, indicando le circostanze del ritrovamento;
g. di rilasciare, a richiesta del cliente, ricevuta attestante l’importo del servizio;
h. di portare sul veicolo l’autorizzazione unitamente agli altri documenti di circolazione e di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;

2. I conducenti hanno facoltà di ricusare il trasporto di persone alterate dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, o con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei caniguida dei non vedenti.

Art. 32 Divieti

1. E’ fatto divieto di stazionare con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sulle strade o a ree pubbliche o in posti fissi allo scopo di procurarsi il noleggio.
2. E’ consentito, quando il noleggio risulti preventivamente richiesto, che i veicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiate.
3. Ai conducenti è fatto divieto durante il servizio:

a. di consumare cibi e di tenere la radio ad alto volume;
b. di adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie ingombranti;
c. di far schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di segnalazione;
d. di far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, anche du rante il periodo di sosta;
e. di rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e parimenti di concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
f. di portare animali propri nel veicolo;
g. di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella concordata, salvi i diritti verso gli utenti che avessero recato danni al veicolo;
h. di fermare il veicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta in tal senso degli utenti o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
i. di deviare di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dall’utente;
l. di consentire la guida del veicolo a persona non autorizzata a’sensi del precedente art. 20.
m. di fumare nel veicolo.

Art. 33 Norme per gli utenti del servizio di noleggio veicolo con conducente
1. Agli utenti del servizio di cui al precedente art. 1 è fatto divieto di:

. insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
. compiere atti contrari alla decenza;
. fare schiamazzi o rumori molesti;
. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
. mangiare, bere e fumare.

2. Gli utenti possono rivolgere al dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento con le modalità indicate dai successivi artt. 35 e 36.

Art. 34 Sospensione del servizio

1. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo, gli utenti hanno diritto di rinunciare alla corsa, pagando solo l’importo corrispondente al percorso effettuato.
2. D’altra parte il conducente può esigere l’importo corrispondente al percorso effettuato quando gli utenti smontino all’entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che gli utenti non depositino una somma da definirsi per trattenere a disposizione il veicolo. La somma depositata verrà restituita agli utenti alla ripresa del servizio. Scaduto il termine convenuto, il conducente non è tenuto ad attendere ulteriormente gli utenti.

TITOLO IV del Regolamento NCC Brescia

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE

Art. 35 Sospensione dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione di cui al precedente art. 8 deve essere sospesa in caso di:

. mancata presentazione del veicolo alla verifica di cui al precedente art. 15;
. mancato compimento delle operazioni di cui al precedente art. 21;
. mancata disinfezione periodica di cui al precedente art. 24;
. sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale nelle fattispecie previste dal c.p.;
. investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
. guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata;
. mancata pronta consegna all’ufficio oggetti rinvenuti del settore provveditorato del comune de gli oggetti reperiti nel veicolo, nei termini previsti dal precedente art. 31;
. mancato rispetto delle tariffe;
. pretesa di compensi eccedenti il prezzo convenuto;
. abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
. destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
. mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 6;
. morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti all’autorizzazione;
. sostituzione del veicolo non circolante con altro senza preventiva autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive a’sensi del precedente art. 23;
. interruzione del servizio senza giustificato motivo;

2. L’autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o reiterate del presente regolamento.
3. La sospensione può durare fino a trenta giorni, salvo che per le fattispecie di cui al primo, terzo, ottavo e nono alinea del precedente primo comma per cui può durare fino a novanta giorni, ed è inflitta dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.
4. Il procedimento per addivenire alla sospensione dell’autorizzazione, eccezion fatta per la fattispecie di cui sopra al quarto alinea del primo comma che opera immediatamente e per l’intero periodo di applicazione della misura di sicurezza personale e di privazione della libertà personale, prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all’interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
5. Durante la sospensione dell’autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.
6. Per i soggetti di cui al precedente art. 20 la sospensione dell’autorizzazione di cui al presente articolo, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da sospensione dell’autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive di cui al precedente art. 20.

Art. 36 Revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione di cui al precedente art. 8 è revocata:

. per perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 9;
. per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10;
. qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione del veicolo nei termini di cui al precedente art. 25;
. in caso di trasferimento dell’autorizzazione senza l’osservanza della procedura prevista dal precedente art. 19;
. in caso di recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe;
. qualora l’attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
. in caso di sospensione dell’autorizzazione per tre volte nell’arco di un anno solare;
. per mancato compimento delle operazioni previste dal precedente art. 21, oltre al termine di cui al precedente art. 35;
. per morte del titolare, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 19 e 20.

2. Il procedimento per addivenire alla revoca dell’autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all’interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
3. La revoca è disposta dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produtti ve, sentita la commissione di cui al precedente art. 4 e l’interessato, ove possibile.
4. La revoca comporta il ritiro dell’autorizzazione e del contrassegno a cura del Settore Vigilanza.
5. Per i soggetti di cui al precedente art. 20 la revoca dell’autorizzazione, di cui al presente articolo, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da revoca dell’autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attivi tà Produttive di cui al precedente art. 20.

Art. 37 Decadenza dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione di cui al precedente art. 7 è soggetta a decadenza:

. per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 16;
. per rinuncia esplicita del titolare dell’autorizzazione;
. per fallimento del titolare dell’autorizzazione;
. per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 5 della L.R. 15 aprile 1995 n. 20.

2. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 38 Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regola mento o ordinanze dello stesso attuative comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 80 a Euro 500. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra è ininfluente sull’applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione per le fattispecie indicate dai precedenti artt. 35, 36 e 37.

TITOLO V del Regolamento NCC Brescia

NORME TRANSITORIE

Art. 39 Adeguamento forme giuridiche

1. L’adeguamento alle forme giuridiche previste dal precedente art. 17 deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, pena la revoca dell’autorizzazione.

Art. 40 Dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente di nuova immatricolazione devono essere do tate dei dispositivi di cui al precedente art. 6, primo comma, per ridurre i carichi inquinanti.

TITOLO VI del Regolamento NCC Brescia

NORME FINALI

Art. 41 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale di cui al D.L.vo 30. 4.1992 n. 285, alla legge 15.1.1992 n. 21, alla L.R. 15.4.1995 n. 20 e successive eventuali modifiche, nonché alle altre disposizioni legislative regolamentari applicabili in materia.

Art. 42 Consegna del regolamento ai titolari dell’autorizzazione

1. Copia del presente regolamento deve essere consegnata ai titolari di autorizzazione a cura del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 43 Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, approvato con deliberazione G.M. 15.5.1989 n. 2086/13495 P.G. ratificata dal C.C. con provvedimento n. 680 del 2.10.1989, per la parte relativa al servizio di noleggio con autovettura, motocarrozzetta o veicoli a trazione animale.

Utilities: Elenco dei posteggi taxi di Brescia, con numero di telefono e indirizzo di ogni posteggio.

Regolamento noleggio bus Brescia

Vuoi moltiplicare subito i tuoi clienti?

SitoPrimaPagina

ti fa trovare ai primi posti sul web anche da chi non conosce il tuo nome ma sta cercando prodotti o servizi come i tuoi.

RENDE MOLTO, COSTA POCO E… PAGHI DOPO!

Siti da prima pagina – SEO – Posizionamento siti al top su Google

Questa stessa pagina, ad esempio, viene vista da chiunque cerchi 

regolamento NCC Brescia“, “regolamento noleggio con conducente Brescia” o “NCC Brescia“.

www.taxinccautoblu.it, www.taxinumerotelefono.it, www.autoblubologna.com, visibili cliccando sulle immagini in alto. 

Qui informazioni contatti <

info@sitoprimapagina.it – P. IVA 02486040377

Sezioni di questo sito:  NCC nella tua cittàBusCerco/Vendo licenza NCCRegolamenti NCC e Giurisprudenza di settore.

Focus di questa pagina: “regolamento noleggio con conducente Brescia“, “regolamento NCC Brescia“, “NCC Brescia“.