Regolamento NCC Firenze

Regolamento noleggio con conducente Firenze
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Regolamento per il servizio di noleggio con conducente del Comune di Firenze
Deliberazione del Consiglio comunale n. 39/19 del 26.01.1998: revoca la deliberazione podestarile del 22.3.1934 approvante il “Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle vetture di rimessa” e le deliberazioni nn. 439 del 28.2.1967 esecutiva dal 7.6.1967, n. 205 del 18.1.1993 (“Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle vetture di rimessa – modifica art. 10 c. 3 relativo periodo espletamento attività necessario per trasferimento licenze di noleggio con conducente“), G. n. 306/489 del 3.3.1995 e G. n. 675/539 del 28.2.1997 entrambe relative al vincolo della limitazione dei posti per licenze per il servizio di noleggio con conducente.

NORMATIVA
Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle autovetture di rimessa del 22.03.1934.
D.M. del 20.12.1991 n. 448 (Regolamento per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
Legge 15.1.1992 n. 21 (Legge Quadro)
D. Lgs. del 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada)
D.M. del 20.4.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente)
Legge Regionale del 6.9.1993 n. 67 (Norme in materia di trasporto persone)
Delib. Reg. del 1.3.1995 n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti)
D.M. del 19.1.1996 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio al servizio di linea)
SOMMARIO
TITOLO I del regolamento NCC Firenze: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Principi generali
Art. 2 – Definizione dei servizi
Art. 3 – Altre tipologie di servizio
Art. 4 – Disciplina dei servizi
Art. 5 – Figure giuridiche di gestione
Art. 6 – Condizioni d’esercizio
Art. 7 – Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
Art. 8 – Modalità di svolgimento del servizio
Art. 9 – Commissione comunale consultiva
TITOLO II del regolamento NCC Firenze: IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA
CAPO I – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA
Art. 10 – Requisiti per l’esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta
Art. 11 – Esame per gli aspiranti alla professione
CAPO II – L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PER AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA
Art. 12 – Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozzette
Art. 13 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
Art. 14 – Contenuti del bando di concorso
Art. 15 – Commissione di concorso
Art. 16 – Titoli oggetto di valutazione
Art. 17 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
Art. 18 – Trasferibilità dell’autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
CAPO III – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA
Art. 19 – Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozzette
Art. 20 – Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette
Art. 21 – Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozzetta
Art. 22 – Acquisizione del servizio
Art. 23 – Collaborazione alla guida
Art. 24 – Interruzione del trasporto
Art. 25 – Trasporto persone portatrici di handicap
Art. 26 – Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozzetta
Art. 27 – Contachilometri
Art. 28 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette
TITOLO III del regolamento NCC Firenze: IL NOLEGGIO CON AUTOBUS
CAPO I – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS
Art. 29 – Requisiti per l’esercizio della professione con autobus
Art. 30 – Requisiti e ubicazione della rimessa
CAPO II – L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PER AUTOBUS
Art. 31 – Numero delle autorizzazioni per autobus
Art. 32 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione per autobus
Art. 33 – Trasferibilità dell’autorizzazione per autobus
CAPO III – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS
Art. 34 – Caratteristiche degli autobus
Art. 35 – Contrassegni per gli autobus
Art. 36 – Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
Art. 37 – Contachilometri e cronotachigrafo
Art. 38 – Inizio e sospensione del servizio con autobus
Art. 39 – Acquisizione del servizio con autobus
Art. 40 – Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea
TITOLO IV del regolamento NCC Firenze: IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CAPO I – VALIDITA’ E VERIFICA
Art. 41 – Validità dell’autorizzazione e verifiche periodiche
CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 42 – Comportamento del noleggio durante il servizio
Art. 43 – Comportamento dell’utente durante il servizio
CAPO III – VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
Art. 44 – Addetti alla vigilanza
Art. 45 – Sanzioni amministrative
Art. 46 – Violazioni e sanzioni
Art. 47 – Responsabilità nell’esercizio del servizio
Art. 48 – Reclami sul servizio
Art. 49 – Decadenza dell’autorizzazione
Art. 50 – Revoca dell’autorizzazione
Art. 51 – Rinuncia all’autorizzazione
Art. 52 – Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all’autorizzazione
TITOLO V del regolamento NCC Firenze: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 – Approvazione del Regolamento
Art. 54 – Abrogazioni delle disposizioni precedenti
Art. 55 – Norme transitorie
TITOLO I
del regolamento NCC Firenze:
Disposizioni Generali
Art. 1
Principi generali
1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l’esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci) ed il trasporto pubblico di linea.
Art. 2
Definizione dei servizi
1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell’utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità di tutte le sue forme e manifestazioni.
Art. 3
Altre tipologie di servizio
1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo nell’ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9, verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.
Art. 4
Disciplina dei servizi
1. I servizi di cui all’art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. I servizi di cui all’art. 3 saranno disciplinati da apposito provvedimento dell’Amministrazione comunale.
3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.
Art. 5
Figure giuridiche di gestione
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.
Art. 6
Condizioni d’esercizio
1. E’ vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 30% del numero di autorizzazioni, separatamente per autovetture, motocarrozzette e autobus, rilasciate dall’Amministrazione comunale.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l’immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell’autorizzazione trasmette annualmente all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
Art. 7
Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
1. Previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore o uno dei soggetti indicati all’art. 5 comma 3 oppure un organismo associativo dei medesimi.
Art. 8
Modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l’acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L’Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell’ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di noleggio.
Art. 9
Commissione comunale consultiva
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione e all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento, l’Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione così composta:
a) direttore o suo delegato della Direzione Sviluppo Economico, in funzione di presidente;
b) funzionario responsabile dell’ufficio vetture pubbliche – Servizio Polizia Amministrativa, che assumerà la carica di presidente in caso di assenza del direttore;
c) funzionario o suo delegato della Direzione Mobilità;
d) funzionario o suo delegato del Servizio Turismo;
e) comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;
f) tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
g) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale
2. Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettere f) e g) non raggiungessero l’accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l’Amministrazione comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In caso di mancata designazione, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) b) c) e).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Polizia Amministrativa di qualifica non inferiore alla VI°
4. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all’anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
7. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
8. Altresì la Commissione:
a) propone attività di vigilanza sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
b) promuove indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti;
c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.
9. La Commissione dura in carica quattro anni.
10. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l’Amministrazione comunale potrà procedere all’approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.
TITOLO II
del regolamento NCC Firenze:
Il noleggio con autovettura o motocarrozzetta
CAPO I
La professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta
Art. 10
Requisiti per l’esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta
1. L’esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibii ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21;
d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
e) avere a disposizione una rimessa, nel comune di Firenze, idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
2. L’esercizio della professione è altresì subordinato al superamento con esito positivo di un esame teorico-pratico, con le modalità di seguito indicate, salvo i casi di esenzione previsti all’art. 11 comma 4.
Art. 11
Esame per gli aspiranti alla professione
1. Gli aspiranti alla professione di noleggiatore con autovetture o motocarrozzetta ai quali sia stata rilasciata l’autorizzazione a seguito di concorso pubblico o ne abbiano richiesto la volturazione a seguito del trasferimento della stessa da altro titolare secondo le modalità previste dall’art. 18, devono risultare idonei all’esercizio dell’attività mediante il superamento della prova di esame di seguito indicata.
2. L’idoneità degli aspiranti è accertata da parte della Commissione di cui alla Delibera n. 593/261 del 7.2.97.
3. La prova d’esame verterà sui seguenti argomenti:
a) conoscenza del presente regolamento;
b) conoscenza della toponomastica dell’area comunale e comprensoriale;
c) conoscenza dell’ubicazione dei principali luoghi d’interesse pubblico della città e del comprensorio;
d) conoscenza dei lineamenti fondamentali della conversazione in una lingua straniera, a scelta del candidato, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
4. Coloro che già esercitano l’attività di noleggiatore in un qualsiasi comune della regione Toscana, sono esentati dall’esame di cui al comma 2.
CAPO II
L’Autorizzazione all’esercizio per autovettura o motocarrozzetta
Art. 12
Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozzette
1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, l’Amministrazione comunale stabilisce il numero della autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1.3.95, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9.
Art. 13
Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 10.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l’aumento dell’organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.
Art. 14
Contenuti del bando di concorso
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
c) requisiti per la partecipazione al concorso;
d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell’assegnazione;
e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
f) elencazione delle eventuali prove d’esame;
g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
Art. 15
Commissione di concorso
1. Per l’espletamento del concorso, l’Amministrazione comunale nomina un’apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta da membri esperti nel settore del noleggio con conducente e nelle discipline previste per la prova d’esame.
3. I membri della Commissione di cui al comma precedente non possono essere nominati consecutivamente nella Commissione successiva.
4. La data dell’esame è fissata dalla Commissione ed è comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima, a mezzo raccomandata A.R., a cura dell’ufficio comunale competente.
5. Alla prova d’esame e alle relative valutazioni debbano essere presenti tutti i membri, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
Art. 16
Titoli oggetto di valutazione
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
a) titolo di studio;
b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c) servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente;
e) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
f) altri titoli attinenti alla professione.
2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d’età.
Art. 17
Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
1. L’Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso, provvede all’assegnazione dell’autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. L’ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.
3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Firenze nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
Art. 18
Trasferibilità dell’autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
1. L’autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d’azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell’autorizzazione:
a) essere titolare dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessanta anni;
c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento “mortis causa” dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente con autovettura e motocarrozzetta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare-erede, l’autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. L’Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarrozzetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisizione di una nuova autorizzazione.
CAPO III
L’Esercizio del servizio con autovettura o motocarrozzetta
Art. 19
Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozzette
1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovettura adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell’autovettura o motocarrozzetta, il titolare deve comunicare all’ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L’ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all’art. 20, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta di trasporto, l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 9, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.
Art. 20
Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette
1. Le autovetture e le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
– “NOLEGGIO“;
– “Comune di Firenze” e lo stemma (giglio di colore rosso).
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
– sulla parte superiore, la scritta “Comune di Firenze” e “NCC”;
– al centro lo stemma del Comune (giglio di colore rosso);
– nella parte inferiore, il numero dell’autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall’ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del Comune di Firenze e l’anno.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l’ufficio comunale competente.
5. Sui suddetti veicoli è vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, salvo quanto previsto dal Regolamento per il Piano generale degli impianti.
Art. 21
Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozzetta
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell’autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell’autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni.
Art. 22
Acquisizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all’interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9 e delle organizzazioni sindacali di categoria, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.
Art. 23
Collaborazione alla guida
1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
4. Il titolare dell’autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle nozioni fondamentali indicate nella prova d’esame di cui all’art. 11 comma 3.
Art. 24
Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 25
Trasporto persone portatrici di handicap
1. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 26
Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozzetta
1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l’ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.
Art. 27
Contachilometri
1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all’utente.
Art. 28
Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette
1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozzette immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l’interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l’Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Firenze;
b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell’arco dell’anno;
d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell’autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
TITOLO III
del regolamento NCC Firenze:
Il noleggio con autobus
CAPO I
La professione di noleggiatore con autobus
Art. 29
Requisiti per l’esercizio della professione con autobus
1. L’esercizio dell’attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L’accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all’ottenimento o al rinnovo quinquennale dell’autorizzazione all’esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.
Art. 30
Requisiti e ubicazione della rimessa
1. L’esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. L’ubicazione della rimessa dovrà essere:
a) nel territorio comunale di Firenze, qualora l’impresa abbia sede legale in un altro comune e sede secondaria nel comune di Firenze;
b) nel territorio comunale di Firenze o di uno dei comuni confinanti, qualora le imprese abbiano la propria sede legale nel comune di Firenze.
3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
CAPO II
L’autorizzazione all’esercizio per autobus
Art. 31
Numero delle autorizzazioni per autobus
1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell’Amministrazione comunale, ma solo ad approvazione da parte della Provincia di Firenze.
Art. 32
Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione per autobus
1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’esercizio della professione, possono richiedere all’Amministrazione comunale, su istanza in carte legale, l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:
a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Firenze;
b) dispongano della rimessa di cui all’art. 30;
c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Firenze ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
d) il bilancio d’esercizio relativo all’ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall’art. 5 comma 3 del D.M. 448/91;
e) il numero di autorizzazioni richieste ogni anno non superi le seguenti percentuali, arrotondate per difetto:
– limite del 100% per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni
– limite del 50% per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni
– limite del 40% per chi è titolare di un numero superiore a cinque autorizzazioni.
2. Il requisito dell’idoneità professionale, di cui all’art. 6 del D.M. 448/91, conseguito da meno di tre anni, consente il rilascio di una sola autorizzazione.
3. Le imprese che non sono titolari di autorizzazioni del Comune di Firenze ma che già esercitano con titoli rilasciati da altri comuni, fatto salvo il vincolo di cui al comma 2, potranno richiedere per i primi tre anni, una sola nuova autorizzazione per ogni anno.
4. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 33
Trasferimento dell’autorizzazione per autobus
1. L’autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d’azienda ed è trasferibile in presenza di documento trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa.
2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:
a) il richiedente sia titolare dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di noleggiatore con autobus.
3. Il trasferimento “mortis causa” dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d’idoneità professionale, l’esercizio provvisorio dell’impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.91. Trascorsi diciotto mesi dall’apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull’indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l’autorizzazione è revocata.
4. L’Amministrazione comunale dispone il trasferimento del autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successone (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
5. Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.
6. L’Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d’intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell’impresa.
CAPO III
L’esercizio del servizio con autobus
Art. 34
Caratteristiche degli autobus
1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all’ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L’ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all’art. 35, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta di trasporto, l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 9, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.
Art. 35
Contrassegni per gli autobus
1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:
– “Comune di Firenze” a caratteri neri;
– lo stemma del Comune (giglio di colore rosso);
– il numero della licenza a caratteri neri;
– “NCC” di colore rosso.
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
– sulla parte superiore, la scritta “Comune di Firenze” e “NCC”;
– al centro lo stemma del Comune (giglio di colore rosso);
– nella parte inferiore, il numero dell’autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall’ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del Comune di Firenze e l’anno di apposizione.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l’ufficio comunale competente.
5. E’ consentita l’apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento per il Piano generale degli Impianti.
Art. 36
Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, l’Amministrazione comunale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:
a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di Firenze;
b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;
c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell’arco dell’anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l’autobus venga impiegato in servizi di linea.
2. L’autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
Art. 37
Contachilometri e cronotachigrafo
1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.
Art. 38
Inizio e sospensione del servizio con autobus
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell’autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
Art. 39
Acquisizione del servizio con autobus
1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.
3. L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9 e delle organizzazioni sindacali di categoria interessate, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.
Art. 40
Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea
1. E’ consentito l’impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.
TITOLO IV
del regolamento NCC Firenze:
Il servizio di noleggio con conducente
CAPO I
Validità e verifica
Art. 41
Validità dell’autorizzazione e verifiche periodiche
1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all’ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell’autorizzazione.
3. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, l’Amministrazione comunale dispone una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all’accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente regolamento.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l’inadeguatezza dei requisiti previsti per l’esercizio della professione, l’ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9, procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all’ottemperanza di quanto previsto.
Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all’art. 50.
CAPO II
Norme di comportamento
Art. 42
Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell’utente, per avaria o incidente;
e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l’estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
i) esporre in modo ben visibile all’interno dell’autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Firenze – Servizio Polizia Amministrativa – Ufficio Vetture Pubbliche, il numero di telefono e il numero dell’autorizzazione;
j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l’orario di servizio;
k) comunicare entro 10 giorni all’ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell’apposito vano bagagli del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
g) fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
Art. 43
Comportamento dell’utente durante il servizio
1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) fumare durante il trasporto;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.
CAPO III
Vigilanza sul servizio e sanzioni
Art. 44
Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Firenze e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all’art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.
Art. 45
Sanzioni amministrative
1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689;
b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione.
2. L’Amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell’autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L’Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all’ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l’ufficio comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione di cui all’art. 9 e successivamente comunica all’interessato l’avvio del procedimento relativo.
6. Relativamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 7, l’interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvio al procedimento, all’ufficio comunale competente.
7. L’Amministrazione comunale dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9.
Art. 46
Violazioni e sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000:
a) art. 6 comma 5;
b) art. 8 comma 4;
c) art. 20;
d) art. 26 comma 2;
e) art. 27;
f) art. 28 comma 2;
g) art. 35;
h) art. 36 comma 2;
i) art. 37 comma 2;
j) art. 42 comma 1 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), j), k);
k) art. 42 comma 2 lettere b), g);
l) art. 43.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 900.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
a) art. 26 comma 3;
b) art. 41 commi 1, 2 e 3;
c) art. 42 comma 1 lettera b);
d) art. 42 comma 2 lettere a), c), e), h), i);
3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 900.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:
a) art. 22;
b) art. 25;
c) art. 39;
d) art. 42 comma 2 lettere d), f).
4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 1.000.000.
5. Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, con l’autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione fino all’ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l’Amministrazione comunale dispone la revoca dell’autorizzazione.
6. Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, con l’autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 900.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione.
7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell’ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 900.000. L’Amministrazione comunale dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
8. Il titolare dell’autorizzazione che violi, per tre volte nell’arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da uno a sette giorni.
9. Il titolare di autorizzazione che, nell’esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da trenta a novanta giorni.
10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l’infrazione non fosse ripetuta. Dopo l’accertamento della terza violazione l’Amministrazione comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell’autorizzazione da trenta a novanta giorni.
11. Il titolare di autorizzazione che, senza l’autorizzazione dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da sette a trenta giorni.
12. Il periodo di sospensione dell’autorizzazione non potrà coincidere con l’eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
13. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L’importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.
Art. 47
Responsabilità nell’esercizio del servizio
1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell’autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.
Art. 48
Reclami sul servizio
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l’adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
Art. 49
Decadenza dell’autorizzazione
1. L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9, dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell’autorizzazione:
a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l’esercizio della professione dal Titolo II Capo I e dal Titolo III Capo I;
b) incorra, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell’arco di un anno;
d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dai territori indicati dall’art. 30.
2. L’ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione del provvedimento di competenza.
Art. 50
Revoca dell’autorizzazione
1. L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9, dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell’autorizzazione:
a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 6;
b) svolga attività giudicate incompatibili con l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
e) sia in corso più di una volta nelle violazioni di cui all’art. 46 comma 9 o 10;
f) abbia utilizzato il veicolo o l’autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
g) effettui il servizio con l’autorizzazione sospesa.
2. L’ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all’ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l’adozione del provvedimento di competenza.
Art. 51
Rinuncia all’autorizzazione
1. Il titolare o l’erede che intendano rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.
Art. 52
Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all’autorizzazione
1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell’autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all’erede, al collaboratore, al dipendente o all’assegnatario dell’autorizzazione.
TITOLO V
del regolamento NCC Firenze:
Disposizioni finali
Art. 53
Approvazione del regolamento
1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
Art. 54
Abrogazione delle disposizioni precedenti
1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente “Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle autovetture di rimessa”, concernenti la disciplina del servizio di noleggio con conducente.
2. Con il presente regolamento, vengono abrogate inoltre le disposizioni contenute nelle Deliberazioni n. 306/489 del 3.3.95 e n. 675/539 del 28.2.97 e tutte quelle incompatibili con le norme relative alla eliminazione del contingente per il servizio di noleggio autobus con conducente e con i modi di assegnazione delle autorizzazioni.
Art. 55
Norme transitorie
1. L’organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n. 104.
2. Le organizzazioni sindacali di categoria ed i soggetti di cui all’art. 5 hanno facoltà di proporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti dagli artt. 20 e 35. Entro 120 giorni dalla suddetta data, l’Amministrazione comunale stabilità i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.
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