Regolamento NCC Genova

Regolamento noleggio con conducente Genova
Questa pagina di pubblica utilità, che riporta il “Regolamento NCC Genova”, è offerta da…
In questo sito può essere ospitata una compagnia di NCC di Genova
che voglia aumentare clientela e prestigio offrendo da qui:
Accompagnamento in Genova, provincia e tutta Italia.
Andata e ritorno in sicurezza per discoteche, pub, ristoranti, teatri, casinò ecc.
Servizi personalizzati per matrimoni, cerimonie, eventi, feste ecc.
Consegna immediata di plichi importanti e di piccole merci urgenti.
Autisti professionali, esperti, educati e prudenti.

Regolamento per i servizi di autonoleggio con conducente del Comune di Genova
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 134 del. 29/11/99 E C.C. 5 del 24/01/00
Approvato dalla Giunta Provinciale Con del. N. 192 del 12/04/00
In vigore dal 13 giugno 2000

CAPO I del Regolamento NCC Genova
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Articolo 1
(Definizione del servizio)
Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante autoveicoli, motocarrozzette, veicoli a trazione animale e natanti.
Articolo 2
(Disciplina del servizio)
Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
Articolo 3
(Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione)
1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio.
2. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo autoveicolo o natante.
3. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7 della Legge 21/1992.
E’ consentito conferire l’autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’art. 7. comma 1 della legge 21/1992. ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata.
Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto con il quale viene conferita l’autorizzazione;
b) certificato della CCIAA attestante l’esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell’organismo collettivo.
Nell’autorizzazione, intestata al titolare saranno riportate: la data del conferimento, la ragione sociale e l’indirizzo del soggetto benefìciario del conferimento.
Sono esentati dall’applicazione del presente articolo coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano titolari di autorizzazioni in qualità anche di legali rappresentanti di società.
Nei casi di avvenuto conferimento agli organismi previsti dall’art 7 comma 1 della legge 211/92, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione, in caso di recesso , quando sia trascorso almeno un anno dallo stesso. In casti di decadenza od esclusione dai predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con effetto immediato.
4. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con autobus possono esercitare la propria attività secondo le modalità fissate dal D.M. 448/91 e devono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto. all’Albo delle imprese artigiane e/o al registro imprese presso la CCIAA;
b) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.
Articolo 4
(Condizioni d’esercizio)
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. Il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
Articolo 5
(Tipologia e numero delle autorizzazioni)
I veicoli oggetto di autorizzazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) autovetture fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente;
b) autobus oltre i 17 posti;
c) minibus fino ad l massimo di 17 posti compreso il conducente;
d) motocarrozzette;
e) veicoli a trazione animale;
f) natanti.
Nel rispetto di quanto indicato nell’art. 4 della L.R. 40 del 25.07.1994 e successive modifiche verrà successivamente determinato il numero delle autorizzazioni da rilasciare per le tipologie di cui al punto d-e-f.
La dotazione organica attuale delle autorizzazioni per il servizio con conducente di cui rispettivamente ai punti a) e b) è la seguente: a. 190, b. 106.
Il numero delle autorizzazioni di cui al punto c (minibus), viene fissato in 50 unità ma é direttamente proporzionale al numero delle autorizzazioni di cui al punto a (autovetture) che pertanto potrebbero diminuire fino al numero minimo di 90; l’assegnazione di autorizzazioni di minibus verrà effettuata esclusivamente a soggetti già titolari di licenza di autonoleggio, e/o comunque in possesso dei requisiti previsti di cui al D.M.Trasporti n. 448/91, previa estinzione di n. 2 licenze di noleggio autovettura per ogni licenza di minibus richiesta.
Articolo 6
(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)
l mezzi di servizio da noleggio possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i noleggiatori e/o loro forme associative, nel rispetto di quanto previsto dal D.Leg.vo 422/97 e della Legge Regionale 31 del 9/9/98.
Articolo 7
(Servizi noleggi con conducente)
L’acquisizione della corsa o dei servizi avviene presso gli uffici del vettore per qualsiasi destinazione, salvo deroghe in ambito portuale, aeroportuale e ferroviario ove possano essere concessi spazi pubblici delimitati.
Articolo 8
(Commissione comunale consultiva).
l. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento la Giunta Comunale provvede, entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di una Commissione tecnica presieduta dal Direttore Polizia Municipale del Comune di Genova o suo delegato e composta da:
a) 3 rappresentanti delle Associazioni dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio comunale;
b) 1 funzionario Responsabile Ufficio Amministrativo Polizia Municipale;
c) 1 funzionario dell’Ufficio Auto pubbliche del Comune o suo delegato;
d) 1 rappresentante degli utenti;
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, il cui numero è determinato ai sensi del comma 1. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione dura in carica 4 anni e si può avvalere di esperti.
CAPO II del Regolamento NCC Genova
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
Articolo 9
(Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore)
l. L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati secondo le norme di legge ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b) idoneità finanziaria;
c) idoneità professionale;
2. Non soddisfa al requisito dell’idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n.75;
d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato dichiarato fallito;
e) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa,
In tutti i casi sopra elencati il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi previsti dalla legge.
3. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa.
Ai fini dell’accertamento della idoneità finanziaria l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione considera i conti annuali dell’impresa, ove esistano, i fondi disponìbili compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa, i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni, nonché il capitale di esercizio, dai quali si risalga ad un capitale netto di almeno 100 milioni.
In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un’attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all’allegato A del Decreto Ministero Trasporti 20 dicembre 1991 n.448.
L’importo dell’attestazione e dei conti dell’impresa dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.
4. L’idoneità professionale è soddisfatta mediante l’attestato di abilitazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del D.M. 448/91.
5. I requisiti di cui al comma 1 punti b) e c) non devono essere richiesti per i soggetti che intendono esercitare l’attività con sole autovetture.
CAPO III del Regolamento NCC Genova
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Articolo 10
(Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni)
1 Le diverse autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, salvo quanto previsto all’art 5 per le assegnazioni di licenza minibus.
2 Il bando è indetto entro l anno dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, qualora le stesse, sentita la Commissione, non vengano annullate seguendo i criteri di cui all’art. 5.
Articolo 11
(Contenuti del bando)
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle diverse autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell’apposita Commissione di cui all’articolo 8;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di disponibilità del veicolo.
Articolo 12
(Ttoli oggetto di valutazione)
l. Al fine di assegnare le diverse autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, si procede alla redazione di una graduatoria di merito, valutando i seguenti elementi ed assegnando:
a) 0,2 punti per ogni anno, o frazione di questo, di anzianità, complessivamente risultante dal/i certificato/i storico/i della Camera di Commercio nel settore noleggio con conducente in qualità di titolare, o conferente, fino ad un massimo di 4 punti,
b) 0,2 punti negativi per ogni anno o frazione di questo, risultante dall’età media del parco veicoli calcolato dalla data della prima immatricolazione fino ad un massimo di 2 punti;
c) 0,5 punti per il possesso del diploma di scuola media, superiore o alternativamente.
d) 1 punto per il possesso per il diploma di laurea;
e) 0,1 punti per ogni anno o frazione di questo, di lavoro in posizione di dipendente o collaboratore nel settore del noleggio con conducente, fino ad un massimo di 2 punti;
Nel caso di assegnazione di autorizzazione per autobus, e qualora il richiedente sia una persona giuridica, i punteggi di cui alle lettere c), d), ed e) saranno attribuiti al legale rappresentante.
La sottrazione dei punti di cui alla lettera b) si opera esclusivamente nel caso di confronto tra soggetti già titolari e/o conferenti di autorizzazione.
2. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al soggetto fisico/giuridico più anziano. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Articolo 13
(Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione)
l. Il Dirigente responsabile del servizio, approva la graduatoria di merito e provvede all’assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’assegnatarìo, del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore, nonchè la dimostrazione di disponibilità di adeguata autorimessa, entro 3 mesi dall’assegnazione, pena di decadenza.
Articolo 14
(Trasferibilità dell’ autorizzazione)
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver raggiunto i sessant’anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi del titolare, in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.
Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente e comunque nel rispetto delle nonne vìgenti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazìone viene revocata e messa a concorso.
3. Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione e non può essergliene trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. Il beneficiario del trasferimento a qualsiasi titolo dovrà dimostrare quanto previsto dall’art. 13 comma 2.
5. In caso di trasferimento di autorizzazione per il noleggio di autobus il soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione potrà trasferire la stessa secondo quanto previsto dal Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3.
CAPO IV del Regolamento NCC Genova
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 15
(Rimesse di servizio)
Tutti i titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente devono dotarsi di adeguata rimessa, da mantenere durante il periodo di attività.
Articolo 16
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. E’ ammessa la sospensione del servizio per 6 mesi ed in caso di giustificati motivi, per ulteriori 6 mesi.
Articolo 17
(Riconoscibilità e caratteristiche dei veicoli)
1. Gli autoveicoli in servizio da noleggio con conducente sono dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC” con riprodotti ai lati, gli stemmi di Regione e Comune, inoltre portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO” unitamente agli stemmi della Regione e del Comune.
2. Le autovetture debbono possedere le seguenti caratteristiche:
– avere cilindrata non inferiore a 1000 cc
– avere almeno quattro porte
Per le altre categorie di veicoli, le caratteristiche dovranno corrispondere a quelle eventualmente stabilite successivamente.
Articolo 18
(Comportamento del noleggiatore durante il servizio)
Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo.
Articolo 19
(Comportamento degli utenti)
Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a. fumare in vettura;
b. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
c. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.
Articolo 20
(Trasporto handicappati)
1. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare il servizio ai soggetti portatori di handicap con i supporti necessari alla loro mobilità e usufruire, nel caso di necessità, di accompagnatori specializzati.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale D. 19 del 12.04.1994 sono riservate n. 100 licenze in servizio sociale; tali licenze vengono assegnate ai soggetti gestori del servizio di trasporto handicappati, individuati a seguito dell’espletamento di specifiche procedure concorsuali da parte della Direzione Servizi Sociali ed hanno durata uguale al periodo di assegnazione del servizio stesso. Nei capitolati di gara elaborati a tal fine dai Servizi Sociali vengono definite le modalità di svolgimento del servizio e di autorizzazione dei percorsi da effettuare.
Articolo 21
(Tariffe)
1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione animale e natanti è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore per una tariffa chilometrica minima e massima individuata sulla base dei criteri dettati dal Decreto Ministero Trasporti 20 aprile 1993 e depositata presso la Camera di Commercio, salvo quanto previsto al precedente art. 20 in materia di trasporto di persone handicappate, per il quale la tariffa viene definita dai Servizi Sociali in sede di affidamento del servizio.
2. Il corrispettivo per il servizio di noleggio di autobus è direttamente concordato con il committente nell’ambito di un tariffario temporale chilometrico minimo e massimo, stabilito dalla Camera di Commercio, sentita la Commissione di cui all’art.8.
Articolo 22
(Reclami)
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’apposito Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso in relazione alle loro specifiche attribuzioni, oltre all’applicazione delle eventuali sanzioni, informano l’Ufficio auto pubbliche del Comune per i provvedimenti disciplinari di competenza.
CAPO V del Regolamento NCC Genova
VIGILANZA SUL SERVIZIO
Articolo 23
(Addetti alla vigilanza)
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale e agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Articolo 24
(Idoneità dei mezzi al servizio)
La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le verifiche sull’idoneità dei mezzi al servizio.
Articolo 25
(Sanzioni)
l. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell’autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:
a) articolo 4. comma 2: mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo;
b) articolo 7. comma 1: obbligo di acquisizione del servizio presso gli uffici del vettore;
c) articolo 17: mancato rispetto delle norme di riconoscibilità dei veicoli;
d) articolo 18, punti da a) a c);
Articolo 26
(Rinuncia all’autorizzazione)
Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve darne comunicazione scritta al competente Ufficio comunale.
Articolo 27
(Sospensione dell’ autorizzazione)
E’ soggetto alla sospensione dell’autorizzazione chi incorre nelle seguenti violazioni:
a) applicazione di tariffe diverse da quelle previste all’art. 21;
b) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 25 comma 2;
c) l’autorizzazione può anche essere sospesa qualora l’interessato non ottemperi a prescrizioni o inviti rivolti dalla Civica amministrazione attraverso l’Ufficio Auto pubbliche.
Articolo 28
(Revoca dell’autorizzazione)
È soggetto alla revoca dell’autorizzazione chi si viene a trovare nei seguenti casi:
a) quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore contemplati all’articolo 9;
b) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni come previsto dall’art. 14;
e) a seguito di più di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un biennio;
f) quando l’autorizzazione non insiste sul veicolo per più di un anno.
Articolo 29
(procedura per la sospensione e per la revoca) .
1. II provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi il provvedimento è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentito il parere della Commissione di cui all’art. 8.
2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentita in ogni caso la Commissione di cui all’art. 8.
3. Nei casi in cui il presente regolamento preveda la revoca dell’autorizzazione per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell’interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida per l’eventuale eliminazione della causa di revoca.
4. Salvo che l’infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all’interessato entro 30 gg. da quando l’Ufficio ne è venuto a conoscenza, e questi può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. L’interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente.
5. L’autorizzazione di esercizio in caso di revoca o sospensione deve essere consegnata all’ufficio, entro 30 giorni dalla data di notifica. La mancata ingiustificata consegna dell’autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.
Articolo 30
(Decadenza dell’autorizzazione)
Il Dirigente responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all’art. 8, dispone la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 16.
Articolo 31
(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione)
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione.
Qui trovi anche l’elenco dei posteggi taxi di Genova, con numero di telefono e indirizzo di ogni posteggio.

Vuoi moltiplicare subito i tuoi clienti?
ti fa trovare ai primi posti sul web anche da chi non conosce il tuo nome ma sta cercando prodotti o servizi come i tuoi.
RENDE MOLTO, COSTA POCO E… PAGHI DOPO!
Siti da prima pagina – SEO – Posizionamento siti al top su Google
Questa stessa pagina, ad esempio, viene vista da chiunque cerchi
“regolamento NCC Genova“, “regolamento noleggio con conducente Genova” o “NCC Genova“.
***
info@sitoprimapagina.it – P. IVA 02486040377
Sezioni di questo sito: NCC nella tua città, Bus, Cerco/Vendo licenza NCC, Regolamenti NCC e Giurisprudenza di settore.
Focus di questa pagina: “regolamento noleggio con conducente Genova“, “regolamento NCC Genova“, “NCC Genova“.