Regolamento NCC Messina

Regolamento noleggio con conducente Messina
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
AREA METROPOLITANA DI MESSINA
6° DIPARTIMENTO – 2° UFFICIO DIRIGENZIALE
SERVIZIO TRASPORTI
Regolamento dell’attivita’ di trasporto pubblico mediante taxi e NCC nell’area metropolitana di Messina
(legge 15 gennaio 1992, n. 21 – legge regionale 6 aprile 1996, n. 29)
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 17 gennaio 2008
(gli articoli che riguardano esclusivamente il servizio TAXI sono omessi, ma visibili cliccando qui)
Regolamento NCC Messina: INDICE
- Premesse
Capo I: Il servizio di piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (NCC)
Art. 1 – Disciplina e definizione dell’autoservizio pubblico non di linea
Art. 2 – Servizio taxi
Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente
Capo II: Professione di conducente di veicoli.
Art. 4 – Accesso alla professione di conducente di veicoli
Art. 5 – Commissione provinciale per l’idoneità all’esercizio
Art. 6 – Norme concernenti il ruolo dei conducenti
Art. 7 – Requisiti per l’esercizio della professione di conducente
Art. 8 – Impedimenti soggettivi
Art. 9 – Condizioni d’esercizio
Art. 10 – Caratteristiche dei mezzi di servizio
Art. 11 – Idoneità dei mezzi di servizio
Art. 12- Riconoscibilità dei mezzi di servizio
Capo III: Modalità per l’assegnazione della licenza taxi o dell’autorizzazione NCC
Art. 13 – Concorso per l’assegnazione della licenza taxi o dell’autorizzazione NCC
Art. 14 – Pubblicazione e contenuti del bando
Art. 15 – Titoli oggetto di valutazione e criteri di valutazione
Art. 16 – Graduatoria
Art. 17 – Ricorsi
Capo IV: Autorizzazione del servizio taxi/NCC
Art. 18 – Istanza di rilascio licenza/autorizzazione
Art. 19 – Documentazione
Art. 20 – Validità della licenza/autorizzazione
Art. 21 – Libero esercizio dell’attività: figure giuridiche
Capo V: Commissione consultiva
Art. 22 – Costituzione e funzionamento della commissione consultiva
Capo VI: Esercizio del servizio
Art. 23 – Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
Art. 24 – Inizio del servizio
Art. 25 – Responsabilità nell’esercizio del servizio
Art. 26 – Diffida
Art. 27 – Sospensione della licenza
Art. 28 – Revoca della licenza o dell’autorizzazione
Art. 29 – Decadenza della licenza o dell’autorizzazione
Art. 30 – Rinuncia della licenza o dell’autorizzazione
Art. 31 – Effetti della sospensione, revoca, decadenza e rinuncia della licenza o dell’autorizzazione
Art. 32 – Trasferibilità della licenza o dell’autorizzazione
Capo VII: Modalità di svolgimento del servizio
Art. 33 – Acquisizione della corsa
Art. 34 – Comportamento durante il servizio
Art. 35 – Comportamento dell’utente
Art. 36 – Collaborazione alla guida
Art. 37 – Sostituzione alla guida
Art. 38 – Sostituzione degli autoveicoli
Art. 39 – Radiotelefono
Art. 40 – Interruzione del trasporto
Art. 41 – Trasporto dei diversamente abili
Art. 42 – Tariffe
Art. 43 – Servizi taxi convenzionati
Art. 44 – Uso collettivo del taxi
Art. 45 – Cronotachigrafo e tassametro
Art. 46 – Impiego temporaneo ed eccezionale, in servizio taxi, di vetture adibite al servizio di noleggio con conducente
Art. 47 – Reclami
Capo VIII: Programmazione del servizio
Art. 48 – Sviluppo ordinato del settore
Art. 49 – Numero di autorizzazioni
Art. 50 – Parziale ritiro delle licenze o delle autorizzazioni
Art. 51 – Aree di stazionamento
Art. 52 – Turni di servizio
Art. 53 – Fuori-turno
Capo IX – Vigilanza del servizio
Art. 54 – Addetti alla vigilanza
Art. 55 – Sanzioni
Capo X: Disposizioni transitorie
Art. 56 – Entrata in vigore del regolamento
Capo XI: Disposizioni finali
Art. 57 – Adeguamento a leggi e norme
Regolamento NCC Messina: PREMESSE
1. La legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alle leggi regionali 6 aprile 1996, n.29; 9 agosto 2002, n. 13; 28 novembre 2002, n. 22 e 16 aprile 2003, n. 4.
2. La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 delega agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, l’esercizio delle funzioni amministrative attuative in materia di autoservizi pubblici non di linea.
3. L’ente di amministrazione dell’area metropolitana di Messina, istituita con decreto 10 agosto 1995, n. 230 del presidente della Regione siciliana, è la Provincia regionale di Messina.
4. L’esercizio delle funzioni amministrative attuative è limitato ai 51 comuni ricadenti nel territorio dell’area metropolitana. Per i comuni che non fanno parte dell’area metropolitana, l’esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati.
5. I comuni facenti parte dell’area metropolitana di Messina sono: Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini, Naxos, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, Mandanici, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, S. Marina di Salina, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant’Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.
6. L’ente di amministrazione dell’area metropolitana di Messina adotta il presente regolamento sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (NCC).
Capo I
del Regolamento NCC Messina
Il servizio di piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (NCC)
ART. 1 del Regolamento NCC Messina
DISCIPLINA E DEFINIZIONE DELL’ AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
1. Il servizio pubblico di piazza, svolto mediante autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità al codice della strada, è disciplinato nell’ambito del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dalla seguente normativa:
a) decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) legge 15 gennaio 1992, n. 21;
c) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiornato con decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
d) decreto ministeriale 15 dicembre 1992 n. 572;
e) decreto ministeriale 20 aprile 1993;
f) legge regionale 6 aprile 1996, n. 29;
g) legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
h) legge regionale 28 novembre 2002, n. 22;
i) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
j) disposizioni del presente regolamento.
2. Per autoservizio pubblico non di linea si intende il servizio che provvede, a richiesta, al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, al fine di soddisfare il fabbisogno dell’utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, svolto mediante autovetture, motocarrozzette, veicoli a trazione animale e natanti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Può essere esercitato come:
1. servizio di piazza (taxi);
2. servizio di noleggio con conducente (NCC).
ART. 2 del Regolamento NCC Messina
SERVIZIO TAXI…
ART. 3 del Regolamento NCC Messina
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1. Il servizio di noleggio con conducente espletato con autovetture, motocarrozzette, natanti, veicoli a trazione animale, si rivolge ad un’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno di rimesse o pontili di attracco se natanti.
4. La disponibilità dei posti su ogni singola autovettura può essere adeguata fino ad un massimo di otto posti più autista.
5. Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, coincidono con il sito di stazionamento, esclusivamente con partenza dal territorio del comune in cui viene esercitata l’autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale dell’area metropolitana.
6. Il prelevamento fuori dal territorio del comune in cui viene esercitata l’autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall’utente.
7. Il servizio di noleggio opera senza limiti territoriali.
8. E’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento allo scopo di assicurarsi la prestazione nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E’ tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. In caso di noleggio già contrattato, è consentita la sosta in attesa dell’espletamento del servizio.
9. Nei comuni di minori dimensioni, determinati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.), in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, è consentito che le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi.
10. Le tariffe sono stabilite mediante libera contrattazione presso l’autorimessa o gli uffici amministrativi dell’azienda.
11. Il conducente può effettuare anche più prestazioni su richiesta dell’utente.
Capo II
del Regolamento NCC Messina
Professione di conducente di veicoli
ART. 4 del Regolamento NCC Messina
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI
1. L’accesso alla professione di conducente di veicoli per l’espletamento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si consegue con l’iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” (articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 e articolo 4 legge regionale 9 agosto 2002, n. 13) istituito presso le Camere di Commercio ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13.
ART. 5 del Regolamento NCC Messina
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO
1. Le commissioni di cui all’articolo 3 della legge 9 agosto 2002, n. 13, sono costituite a livello provinciale con decreto del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sono composte da:
1. il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;
2. un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, designato dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;
3. due rappresentanti della categoria degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;
4. due ufficiali della Polizia municipale, designati dall’amministrazione del comune capoluogo di provincia, di cui uno in servizio presso lo stesso comune capoluogo e l’altro in servizio presso uno dei comuni della provincia, individuato secondo un criterio di rotazione;
5. il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, o un suo delegato.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal presidente della stessa.
3. Le commissioni durano in carica tre anni con decorrenza dalla data del decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 6 del Regolamento NCC Messina
NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI
1. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
1. conducenti di autovetture;
2. conducenti di motocarrozzette;
3. conducenti di natanti;
4. conducenti di veicoli a trazione animale.
2. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all’ente di amministrazione dell’area metropolitana.
3. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall’articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (sostituzione alla guida).
4. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attività, coloro che, in possesso dei requisiti previsti, alla data del 30 aprile 2002, di entrata in vigore della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, siano già titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in possesso dei requisiti previsti, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di familiare che collabora o di sostituto del titolare della licenza di taxi o di sostituto del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero in qualità di dipendente dell’impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.
6. Per l’iscrizione di diritto nel ruolo, i soggetti interessati devono presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente, apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l’iscrizione.
7. L’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti, nonché al superamento dell’esame di idoneità all’esercizio del servizio previsto.
8. Sono requisiti professionali indispensabili per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti:
1. l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
2. per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette, il possesso del certificato di abilitazione professionale (c.a.p.) di cui all’articolo 116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
3. per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti, il possesso della patente nautica;
4. per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 226, comma 4, lettere a) e b) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
9. Sono requisiti morali indispensabili per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti:
1. il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
2. il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
10. I requisiti di cui al punto 9 del presente articolo non sussistono fintanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
11. Coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato della Comunità Europea, abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti, specificando la sezione del ruolo per cui si richiede l’iscrizione.
12. Nella domanda, redatta su carta semplice con sottoscrizione in calce, l’interessato deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale devono essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni.
13. La sottoscrizione è disciplinata dall’articolo 38, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
14. La domanda deve, altresì, contenere:
1. la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, sottoscritta dall’interessato, e prodotta, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
2. l’istanza di partecipazione all’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio pubblico non di linea.
15. L’esame di idoneità consiste in una prova scritta, che può essere effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in un colloquio orale concernente le seguenti materie:
1. elementi di geografia della Regione siciliana;
2. elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del ruolo;
3. norme concernenti il collaudo, l’immatricolazione, l’utilizzazione e la manutenzione dei veicoli;
4. nozioni sulla sicurezza della circolazione, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti;
5. norme di comportamento previste dal regolamento taxi e per l’autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
16. Il ruolo è soggetto a revisione, disposta periodicamente dalla C.C.I.A.A. al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di iscrizione.
17. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla C.C.I.A.A. l’eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti di iscrizione.
ART. 7 del Regolamento NCC Messina
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE
1. L’ esercizio della professione di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è consentito ai cittadini della Comunità Europea, iscritti al “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici”, titolari di certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), proprietari (o che ne abbiano accertata disponibilità in leasing) di veicolo come previsto dall’articolo 8, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Per ottenere il rilascio della licenza all’esercizio del servizio taxi o dell’autorizzazione all’esercizio del servizio NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
2. essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di Messina nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici” di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
3. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 8;
4. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio, come previsto dall’articolo 8, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
5. non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione, nei cinque anni precedenti;
6. non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC rilasciata da altro ente, fatto salvo il diritto al cumulo di cui al successivo articolo 9;
7. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata al servizio.
3. Per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di pontile d’attracco, se natante, nell’ambito del comune in cui viene esercitata l’autorizzazione.
4. E’ da intendersi rimessa qualunque luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.
5. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso; nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell’impresa, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico- sanitarie, edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla legge al riguardo.
6. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
7. In caso di ragionevoli dubbi, il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.
ART. 8 del Regolamento NCC Messina
IMPEDIMENTI SOGGETTIVI
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione:
– l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
– l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
– l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
– l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri enti;
– l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
– svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività deve, comunque, essere dichiarata e documentata prima del rilascio della licenza o dell’autorizzazione;
– l’esistenza di malattie deturpanti o contagiose e/o altra malattia che impedisca l’ esercizio della professione.
ART. 9 del Regolamento NCC Messina
CONDIZIONE D’ESERCIZIO
1. In capo ad uno stesso soggetto fisico non è ammesso:
– il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi;
– il cumulo di una licenza per l’esercizio del servizio taxi e di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
2. In capo ad uno stesso soggetto fisico è ammesso:
– il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente anche nell’ambito territoriale del comune ove esiste il servizio taxi;
– il cumulo di una licenza per l’esercizio del servizio taxi e di una autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente se esercitati con natante.
3. Nei comuni di minore dimensione, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, previo parere del competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio taxi sono esonerate dall’obbligo del tassametro.
4. E’ consentito che le vetture immatricolate per l’esercizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio taxi (articolo 14, comma 3, legge 15 gennaio, n. 21). Le autovetture, pertanto, possono sostare negli spazi destinati ai taxi allo scopo di effettuare tale servizio, previa autorizzazione dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana, sentito il comune sul cui territorio è svolto il servizio.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza o da un suo dipendente (nel caso di noleggio con conducente) o da un collaboratore familiare.
6. L’esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, dietro regolare richiesta firmata contestualmente dal o dai collaboratori, di apposito nulla osta da parte dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana, cui va allegata la seguente documentazione:
– certificato di iscrizione del collaboratore, presso la la C.C.I.A.A. di Messina, nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici” di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza in capo al collaboratore degli impedimenti soggettivi di cui al precedente articolo 8;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza in capo al collaboratore di licenza taxi rilasciata da altro ente;
– copia della patente auto;
– copia del codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– copia del C.A.P. o dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– certificato carichi pendenti o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– certificato misure e prevenzione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– certificato di sana e robusta costituzione;
– copia dell’atto costitutivo di impresa familiare.
7. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l’obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
8. La sussistenza dell’impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
9. Il titolare della licenza o autorizzazione ha l’obbligo di trasmettere all’ente di amministrazione dell’area metropolitana l’elenco dei collaboratori familiari, in possesso dei previsti requisiti, impiegati nella guida dei mezzi.
10. I titolari di autorizzazione NCC possono, inoltre, assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio ed entro trenta giorni dall’assunzione devono presentare all’ente di amministrazione dell’area metropolitana la documentazione di cui al punto 6. a), b), c), d), e), f), g), h), i) del presente articolo, nonché:
– certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l’impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
La situazione del personale dipendente – numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi – è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare dell’autorizzazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
E’ consentito, altresì, conferire autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente.
In caso di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi organismi, si applicano i commi 2 e 3 del succitato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Il presente regolamento, unitamente alla licenza rilasciata dall’ente di amministrazione dell’area metropolitana e a tutti i documenti inerenti l’attività, devono trovarsi a bordo del mezzo in ogni spostamento e, su richiesta, essere esibiti agli organi di vigilanza.
ART. 10 del Regolamento NCC Messina
CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SERVIZIO
1. Le autovetture adibite ai servizi di taxi o NCC devono essere dotate di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi devono…
3. Le autovetture adibite al servizio di NCC devono:
1. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
2. avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell’utente ed esposta in modo ben visibile, collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, estraibile da eventuali supporti e tradotta nelle diverse lingue straniere;
3. essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
4. I natanti adibiti ai servizi di taxi o NCC devono essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dal codice della navigazione e dalle norme che regolano la navigazione negli ambiti in cui viene esercitato il servizio.
ART. 11 del Regolamento NCC Messina
IDONEITÀ DEI MEZZI DI SERVIZIO
1. L’idoneità dei mezzi di servizio è accertata da documentazione rilasciata dagli uffici competenti della M.C.T.C. secondo le disposizioni vigenti ai sensi degli articoli 113 del Testo Unico n. 1740/33 e 145 del Testo Unico n. 393/59 o, nel caso di natanti, dalle Capitanerie di Porto competenti.
ART. 12 del Regolamento NCC Messina
RICONOSCIBILITÀ DEI MEZZI DI SERVIZIO
1. I mezzi in servizio da noleggio portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta “NOLEGGIO”.
3. I taxi recano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “TAXI” e una targa posteriore, inamovibile, con la numerazione d’ordine progressivo e la dicitura “SERVIZIO PUBBLICO”.
4. Tutti i mezzi dovranno uniformarsi esponendo stemmi identificativi del comune di appartenenza e dell’area metropolitana di Messina.
5. Targhe e stemmi saranno forniti dall’ente di amministrazione dell’area metropolitana contestualmente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione.
6. Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l’uso proprio, fuori servizio, dell’autovettura adibita al servizio taxi; in tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta “TAXI”.
Capo III
del Regolamento NCC Messina
Modalità per l’assegnazione della licenza taxi o dell’autorizzazione NCC
ART. 13 del Regolamento NCC Messina
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA TAXI O DELL’AUTORIZZAZIONE NCC
1. L’assegnazione di nuove licenze o autorizzazioni, a coloro i quali risultano idonei ai sensi del presente regolamento, scaturisce dall’esito di apposito pubblico concorso per titoli.
2. Le licenze sono concesse esclusivamente a persone fisiche e in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni o enti diversi.
3. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente sono concesse a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo.
4. Al concorso sono ammessi tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
5. Il bando è indetto dall’ente di amministrazione dell’area metropolitana entro novanta giorni dal momento in cui è determinato o aumentato l’organico, ovvero si sono resi vacanti posti nell’organico esistente.
6. Le licenze o le autorizzazioni saranno conferite sulla base della valutazione dei requisiti generali e dei titoli valutabili e preferenziali.
7. L’ente di amministrazione dell’area metropolitana garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 14 del Regolamento NCC Messina
PUBBLICAZIONE E CONTENUTI DEL BANDO
1. Il bando di concorso, redatto conformemente al presente regolamento, è pubblicato per intero presso gli albi pretori dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana e dei comuni facenti parte dell’area metropolitana. E’ pubblicato, altresì, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il periodo di pubblicazione agli albi pretori non deve essere inferiore a trenta giorni.
2. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze sono i seguenti:
– numero e dislocazione delle licenze da assegnare o delle autorizzazioni da rilasciare;
– requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
3. titoli di valutazione;
4. titoli di preferenza;
5. graduatoria;
6. indicazione del contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
7. documentazione da presentare successivamente alla formazione della graduatoria;
8. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
9. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio.
3. Entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, viene approvato l’elenco dei candidati ammessi.
ART. 15 del Regolamento NCC Messina
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
1. L’ufficio dirigenziale dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana preposto al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni valuta, per ogni candidato, i seguenti titoli, ai quali viene assegnato il punteggio indicato a fianco:
1. Titolo di studio:
. Diploma di Istituto d’Istruzione Secondaria di secondo grado:……………Punti 8.00
. Diploma di laurea triennale:…………………………………………………………..Punti 12.00
. Diploma di laurea quinquennale:……………………………………………………Punti 15.00 I punteggi sopra indicati non sono tra loro cumulabili.
2. Conoscenza lingua straniera:
Verranno attribuiti per ogni lingua straniera conosciuta a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, i seguenti punteggi secondo i livelli di conoscenza:
. Elementare:………………………………………………………………………………..Punti 1.00
. Medio:……………………………………………………………………………………….Punti 2.00
. Eccellente:………………………………………………………………………………….Punti 3.00
Sono cumulabili i punteggi acquisiti per ciascuna lingua straniera.
Ai fini della valutazione, il candidato dovrà produrre attestazione di frequenza e superamento di verifica finale rilasciata da Istituti linguistici riconosciuti in sede di Unione Europea, ovvero produrre attestazione relativa al superamento di corsi di formazione rilasciata da Enti accreditati da una regione italiana o da una provincia autonoma.
3. Anzianità di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Messina al “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici” di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21:
. Attribuzione per ogni semestre:……………………………………………………Punti 0.25
4. Attività svolta in qualità di sostituto alla guida, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 21/92, per un periodo di tempo complessivo non inferiore a 365 giorni:
. dal 15.1.1992 al 5.4.1996: ciascun giorno:………………………………………Punti 0.18
. dal 6.4.1996 alla data di pubblicazione del bando: ciascun giorno:…….Punti 0.03
Il punteggio di cui al punto d) non sarà riconosciuto al candidato incorso anche in una sola violazione dell’applicazione delle tariffe stabilite, nonché al candidato cui siano state irrogate due o più diffide o sanzioni per violazione delle altre norme inerenti il servizio taxi o n.c.c..
5. figli minori a carico: attribuzione per ogni figlio (max 4 figli):……………Punti 2.50 f) monoreddito della famiglia di appartenenza:…………………………………….Punti 1.00
2. Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale il maggiore carico familiare riferito ai soli figli minori anche se in affidamento, indipendentemente dal fatto che il/la canditato/a sia coniugato/a o meno, ed in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.
ART. 16 del Regolamento NCC Messina
GRADUATORIA
1. I requisiti generali e specifici ed i titoli di valutazione e di preferenza devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
2. La graduatoria viene formulata dal responsabile del procedimento in seguito alla:
– verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7 del presente regolamento;
– verifica di regolarità e completezza dell’istanza;
– valutazione dei titoli di valutazione allegati;
– valutazione dei titoli di preferenza.
3. La graduatoria, formulata con i criteri sopra esposti, viene sottoscritta dal dirigente responsabile del procedimento dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana e viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e a quello dei comuni dell’area metropolitana per trenta giorni consecutivi.
ART. 17 del Regolamento NCC Messina
RICORSI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA GRADUATORIA
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana, gli interessati possono presentare ricorso in opposizione al rappresentante legale dell’ente.
2. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile se presentati, entro il termine stabilito, al protocollo generale dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana, o se spediti a mezzo raccomandata postale entro lo stesso termine (fa fede la data del timbro postale).
3. La Giunta provinciale, esaminati i ricorsi presentati in tempo utile, li accoglie o li respinge, facendone constatare la relativa motivazione nell’atto deliberativo; quindi approva la graduatoria definitiva degli aspiranti al conseguimento delle licenze o delle autorizzazioni.
Capo IV
del Regolamento NCC Messina
Autorizzazione del servizio taxi/NCC
ART. 18 del Regolamento NCC Messina
ISTANZA DI RILASCIO LICENZA/AUTORIZZAZIONE
1. La licenza o l’autorizzazione d’esercizio sono rilasciate dal dirigente preposto in esecuzione di una delibera della Giunta provinciale che ha preventivamente approvato la graduatoria di merito scaturita dal concorso.
2. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza dell’autorizzazione, deve avanzare istanza in bollo al dirigente preposto dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana, specificando le caratteristiche e il tipo di autoveicolo che si intende adibire al servizio, l’ubicazione della rimessa, o il sito preferenziale di stazionamento se taxi (qualora siano disponibili più siti), e producendo autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, nonché i certificati di cui al seguente articolo 19.
ART. 19 del Regolamento NCC Messina
DOCUMENTAZIONE
All’istanza di cui all’articolo 18, devono essere allegati:
1. certificato di appartenenza alla Comunità Europea;
2. certificato di residenza;
3. certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di iscrizione al ruolo nella qualità di titolari d’impresa;
4. certificato del casellario giudiziale. Nel caso di società, esso riguarderà il rappresentante legale e il consiglio di amministrazione;
5. certificato dei carichi pendenti presso la pretura e la procura;
6. certificato dell’A.U.S.L. competente, attestante l’inesistenza di malattie deturpanti o contagiose e/o altra malattia che impedisca l’esercizio della professione; tale dichiarazione, in caso di società, riguarderà i conducenti;
7. dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con quella di conducente di veicoli per trasporto pubblico;
8. certificazione circa la proprietà del mezzo o la disponibilità dello stesso mediante leasing.
ART. 20 del Regolamento NCC Messina
VALIDITÀ DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE
1. La validità della licenza/autorizzazione d’esercizio è illimitata, fatti salvi i casi in cui la licenza/autorizzazione può essere ritirata prima della scadenza, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29.
2. La licenza/autorizzazione deve essere vidimata annualmente, al fine di verificare la permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione.
3. La vidimazione avviene entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio di NCC, anche ove esercitato con veicoli a trazione animale, devono, entro il mese di febbraio di ciascun anno solare, produrre istanza di rinnovo della licenza o dell’autorizzazione, corredata da:
A – per i titolari di licenza taxi o di autorizzazione di NCC esercitati con autovettura:
– fotocopia del libretto dell’autovettura autorizzata al servizio, da cui si possa chiaramente evincere l’avvenuta revisione in corso di validità;
– eventuale istanza di convalida delle dichiarazioni contenute nei modelli richiesti dalla Direzione dell’Agenzia delle Dogane di Messina;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’effettivo svolgimento del servizio nell’anno precedente, con indicazione precisa dei giorni di assenza per qualsivoglia causa o motivo;
-. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
B – per i titolari di autorizzazione di NCC esercitata con veicoli a trazione animale (vetturini a cavallo):
– certificato veterinario relativo al cavallo utilizzato per il servizio, che attesti lo stato di salute dell’animale.
ART. 21 del Regolamento NCC Messina
LIBERO ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ: FIGURE GIURIDICHE
1. I titolari di licenza/autorizzazione per l’esercizio del servizio taxi, ovvero di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività (articolo 7, legge 15 gennaio 1992, n 21) possono:
– essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
– associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
– associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
– essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera 1. o b) del comma 2, dell’articolo 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Nei casi di cui alla precedente lettera b), il socio può conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui alla precedente lettera b), la licenza non potrà essere ri-trasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno 12 mesi dal recesso.
Capo V
del Regolamento NCC Messina
Commissione consultiva
ART. 22 del Regolamento NCC Messina
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
1. Presso la sede dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana è nominata, con deliberazione della Giunta Provinciale, la Commissione consultiva ex articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che opera in riferimento all’esercizio del servizio ed alla corretta applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione consultiva è composta da 11 membri con diritto di voto, individuati nel modo seguente:
1. un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal legale rappresentante dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana, con funzioni di presidente;
2. un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal sindaco del comune dell’area metropolitana con maggiore numero di licenze/autorizzazioni attive, in rappresentanza dei comuni della fascia ionica – Comune di Messina escluso – componente;
3. un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal sindaco del comune dell’area metropolitana con maggiore numero di licenze/autorizzazioni attive in rappresentanza dei comuni della fascia tirrenica – Comune di Messina escluso – componente;
4. un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal sindaco del comune capoluogo dell’area metropolitana – componente;
5. tre rappresentanti per il settore taxi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale, comunale – componenti;
6. due rappresentanti per il settore NCC designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale, comunale – componenti;
7. un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative operanti nell’ambito locale dell’area metropolitana – componente;
8. un rappresentante dell’associazione degli utenti svantaggiati, maggiormente rappresentativa, operante nell’ambito locale dell’area metropolitana – componente.
3. Alle sedute della Commissione partecipa, ma senza diritto di voto, il dirigente del Servizio Trasporti o un dipendente suo delegato ovvero i rappresentanti di ogni altro ufficio dirigenziale dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana qualora la loro presenza si rendesse necessaria.
4. Alle sedute della Commissione partecipano, ma senza diritto di voto, i dirigenti o direttori (o loro delegati) della C.C.I.A.A. e della M.C.T.C., qualora gli argomenti trattati richiedano la presenza dei suddetti uffici ovvero i rappresentanti di qualsiasi altro ufficio dei comuni dell’area metropolitana di Messina.
5. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti con la qualifica “C” (ex 6° livello).
6. Nel caso in cui i soggetti che devono designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione non provvedono entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal legale rappresentante dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
7. La Commissione resta in carica 5 anni e comunque fino all’insediamento della successiva.
8. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del legale rappresentante dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana e dei comuni e associazioni che li hanno rispettivamente designati.
9. La Commissione è appoderata presso gli uffici del Servizio Trasporti.
10. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all’esercizio del servizio.
11. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
– formazione e variazione del numero delle licenze e/o delle autorizzazioni;
– formazione e variazione di norme regolamentari;
– determinazione delle tariffe;
– criteri per l’individuazione dei luoghi di stazionamento;
– criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio e/o delle eventuali turnazioni diurne/notturne.
12. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici del Servizio Trasporti sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di giorni trenta, nel caso in cui il presidente della Commissione ne abbia rappresentato al dirigente del Servizio Trasporti la necessità ai fini istruttori.
13. Le sedute della Commissione sono convocate dal presidente, il quale fissa l’ordine del giorno su proposta del dirigente del Servizio Trasporti. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio.
14. La Commissione è convocata di norma almeno tre volte l’anno e qualora ne facciano richiesta scritta, ovvero mediante verbalizzazione, almeno un terzo dei suoi componenti.
15. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia, oltre al presidente, la presenza della maggioranza dei restanti componenti, di cui almeno uno deve essere un rappresentante dei comuni, uno del settore taxi, uno del settore NCC ed uno, comunque, degli utenti: la mancanza di uno solo di tali rappresentanti rende nulla la seduta.
16. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione, che deve essere letto e confermato dai membri della Commissione e controfirmato dal presidente.
17. Qualora la Commissione sia convocata per l’esame di questioni che interessano specificatamente il territorio di uno o più comuni dell’area metropolitana, il presidente deve convocare anche i dirigenti responsabili degli uffici comunali interessati ovvero i rappresentanti delle varie amministrazioni interessate.
Capo VI
del Regolamento NCC Messina
Esercizio del servizio
ART. 23 del Regolamento NCC Messina
FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA, DISTACCHI
1. Ogni titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trentadue giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.
3. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all’ufficio preposto dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana che, qualora riscontri che l’assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
4. Per il servizio taxi, ogni genere di assenza, anche di un solo giorno, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore, direttamente all’ufficio preposto dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana.
5. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Per tutta la durata dell’aspettativa il titolare della licenza o dell’autorizzazione può richiedere all’ufficio competente dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana di farsi sostituire da persona dallo stesso designata in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento. Al fine del trasferimento della licenza o dell’autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.
6. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti. Nel caso in cui la predetta sospensione sia superiore a mesi sei il titolare della licenza o dell’autorizzazione può richiedere all’ufficio competente dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana di farsi sostituire da persona dallo stesso designata in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento. Al fine del trasferimento della licenza o dell’autorizzazione, il periodo di distacco sindacale o politico è considerato come attività di servizio.
ART. 24 del Regolamento NCC Messina
INIZIO DEL SERVIZIO
1. All’atto di assegnazione della licenza o dell’acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve, a pena di decadenza, dare inizio al servizio entro centoventi giorni dalla data del rilascio o del trasferimento del medesimo. Detto termine potrà essere prorogato per un massimo di altri centoventi giorni, solo in presenza di legale certificazione attestante l’impossibilità temporanea per cause di forza maggiore.
ART. 25 del Regolamento NCC Messina
RESPONSABILITÀ NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti dall’esercizio del servizio, sia taxi che NCC, è imputabile unicamente al titolare della licenza o dell’autorizzazione, ovvero ai suoi collaboratori o dipendenti, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilità dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana rilasciante.
ART. 26 del Regolamento NCC Messina
DIFFIDA
1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui al seguente articolo 27.
ART. 27 del Regolamento NCC Messina
SOSPENSIONE DELLA LICENZA
1. La licenza d’esercizio può essere sospesa dall’ente rilasciante per un periodo non superiore a mesi tre, su segnalazione di agenti incaricati alla sorveglianza, nei casi di infrazioni non passibili di sanzioni e revoca derivanti da:
1. violazione del codice della strada;
2. violazione delle norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività;
3. violazione delle norme amministrative o penali che regolano l’esercizio dell’attività;
4. mancato adempimento degli obblighi specifici del servizio compresa l’inosservanza delle tariffe di trasporto approvate;
5. violazione al vigente regolamento.
2. La sospensione viene comunicata agli uffici della M.C.T.C., alla C.C.I.A.A. e alle organizzazioni di categoria per eventuali provvedimenti di competenza.
3. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l’ente di amministrazione dell’area metropolitana può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. La sospensione sarà revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.
ART. 28 del Regolamento NCC Messina
REVOCA DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La licenza o l’autorizzazione possono essere revocate a seguito di diffida, in qualsiasi momento, dall’ente rilasciante in base a quanto previsto dalle leggi vigenti o dal presente regolamento nei seguenti casi:
– quando venga a mancare, nel titolare, uno dei requisiti necessari per svolgere l’ esercizio;
– per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di licenze per il servizio di noleggio e di licenze per il servizio taxi;
– se l’attività viene esercitata da altri che non siano il titolare della licenza taxi o autorizzati dall’ente di amministrazione dell’area metropolitana per il NCC;
– quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera contravvenendo alle leggi tributarie e sanitarie;
– quando sia intervenuta condanna, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore a sei mesi;
– quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento dell’esercizio o sia stata verificata recidività nel mancato adempimento degli obblighi specifici del servizio;
– quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
– quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso;
– per qualsiasi grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio, ai sensi delle normative vigenti.
ART. 29 del Regolamento NCC Messina
DECADENZA DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La licenza d’esercizio decade per:
– mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di notifica dell’assegnazione della licenza o dell’autorizzazione;
– interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi, senza giustificazione;
– mancata vidimazione annuale di cui all’articolo 20 del presente regolamento;
– fallimento del titolare della licenza o dell’autorizzazione;
– cessione della proprietà del veicolo autorizzato e collaudato ove lo stesso non fosse stato sostituito entro novanta giorni;
– cumulo di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
– non ottemperanza ai provvedimenti di sospensione dal servizio;
– morte del titolare, salvo quanto disposto dal presente regolamento.
2. La decadenza viene comunicata agli uffici competenti della M.C.T.C. e della C.C.I.A.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 30 del Regolamento NCC Messina
RINUNCIA ALLA LICENZA O ALL’AUTORIZZAZIONE
1. Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio del servizio taxi o NCC, deve presentare istanza di rinuncia al competente ufficio dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana.
2. La rinuncia viene comunicata agli uffici competenti della M.C.T.C. e della C.C.I.A.A. per eventuali competenze.
ART. 31 del Regolamento NCC Messina
EFFETTI DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Nessun indennizzo è dovuto dall’ente di amministrazione dell’area metropolitana all’assegnatario o ai suoi eredi, nei casi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli 27, 28, 29 e 30 del presente regolamento.
ART. 32 del Regolamento NCC Messina
TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La licenza o l’autorizzazione d’esercizio possono essere trasferite, col consenso dell’ ente rilasciante, dietro richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta al ruolo di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
– cessata attività essendo assegnatario della licenza o dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
– raggiunto limite del sessantesimo anno d’età del titolare;
– sopraggiunta e permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite, col consenso dell’ente rilasciante, ad uno degli eredi, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
3. Nel caso in cui l’erede non intenda continuare l’attività, dovrà presentare istanza di interruzione all’ente rilasciante, entro il termine di giorni trenta dalla data di morte del titolare.
4. Entro i successivi sei mesi dalla data di morte del titolare, l’erede può richiedere all’ente di amministrazione dell’area metropolitana di trasferire la licenza o l’autorizzazione del defunto a terzi, purché iscritti presso la C.C.I.A.A. al ruolo specifico di cui all’articolo 6, ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
5. Nel caso in cui l’erede non eserciti tale diritto entro il termine di due anni, la licenza o l’autorizzazione verranno revocate e rese disponibili, mediante concorso, ad altri richiedenti.
6. Il concorso per l’assegnazione della licenza o dell’autorizzazione revocata deve essere bandito entro i successivi mesi sei dalla data della revoca medesima.
7. Al titolare che abbia trasferito la propria licenza a terzi non può esserne attribuita o trasferita altra per un periodo di cinque anni dalla data di trasferimento della precedente.
Capo VII
del Regolamento NCC Messina
Modalità di svolgimento del servizio
ART. 33 del Regolamento NCC Messina
ACQUISIZIONE DELLA CORSA
1. I taxi possono circolare e sostare liberamente.
2. Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, può essere effettuato con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l’autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall’utente, secondo modalità che sono disciplinate con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana.
3. Il servizio di noleggio con conducente, pur operando senza limiti territoriali, ha inizio presso la rimessa del vettore situata all’interno del territorio comunale.
4. Al noleggiatore è fatto divieto di acquisire la corsa mediante sosta in posteggio di stazionamento su spazi ed aree pubbliche in assenza di apposita autorizzazione.
5. Qualora i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell’autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo d’attesa.
ART. 34 del Regolamento NCC Messina
COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO
1. I conducenti degli autoveicoli, nell’espletamento del servizio, devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, e comunque mantenere un atteggiamento decoroso.
2. I conducenti degli autoveicoli sono obbligati:
– a mantenere in perfetta efficienza la strumentazione del veicolo;
– ad attenersi, durante la sosta nella propria area di stazionamento, alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle vetture, cioè:
– allinearsi dietro altro veicolo nell’ordine di arrivo;
– fare avanzare la vettura verso la testa del posteggio in seguito alla partenza di altre vetture;
– non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo che in assenza dei rispettivi autisti;
– non abbandonare la vettura;
– rispettare la normativa per la quale, nei posteggi muniti di telefono, la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta alla vettura di testa;
– non lavare la vettura durante la sosta nell’area di stazionamento;
– mantenere pulito il mezzo;
– curare la qualità del trasporto;
– compiere i servizi eventualmente richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini;
– ispezionare, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall’utente, recarsi all’ufficio oggetti smarriti della Polizia municipale per depositare l’oggetto, al fine di agevolarne la restituzione;
– prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, durante tutte le fasi di trasporto, se ve ne fosse la necessità;
– predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
– rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto, se richiesta;
– conservare costantemente all’interno dell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della vigilanza della circolazione stradale;
– trasportare gratuitamente le carrozzine dei disabili ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
– seguire il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, salvo specifica, diversa richiesta del cliente.
3. E’ inoltre vietato:
– far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, fatta eccezione per i servizi integrativi al servizio di linea;
– portare animali propri in vettura;
– interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo che in casi di accertata forza maggiore, evidente pericolo, nonché di esplicita richiesta del committente;
– chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata o rispetto all’importo indicato nel tassametro;
– espletare il servizio con il tassametro spento;
– espletare servizi ad itinerario fisso;
– negare il trasporto per il numero massimo di posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
– deviare di propria iniziativa dal percorso più breve per recarsi al luogo richiesto dal passeggero;
– fumare o consumare cibo durante la corsa.
ART. 35 del Regolamento NCC Messina
COMPORTAMENTO DELL’UTENTE
1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
– fumare o consumare cibo in vettura;
– gettare oggetti dai veicoli, sia fermi che in movimento;
– pretendere il trasporto di merci o altro materiale diversi dal bagaglio al seguito;
– pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
ART. 36 del Regolamento NCC Messina
COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi e di autorizzazione all’esercizio del noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti ed affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti presso la C.C.I.A.A. al “Ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e purché ne abbiano precedentemente fatta comunicazione all’ente di amministrazione dell’area metropolitana, che provvederà a rilasciare specifica autorizzazione, qualora i collaboratori siano in possesso dei prescritti requisiti di cui al presente regolamento.
ART. 37 del Regolamento NCC Messina
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi…
ART. 38 del Regolamento NCC Messina
SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
1. La sostituzione degli autoveicoli autorizzati è prevista solo nel caso di fermo per riparazione o per cause di forza maggiore e contingenti.
2. L’ente di gestione dell’area metropolitana, su richiesta dell’interessato, rilascia autorizzazione ad altro veicolo, valida solo per il periodo di fermo, che potrà circolare avvalendosi della licenza dell’autoveicolo in riparazione, previa acquisizione del collaudo della vettura previsto dalla legge.
3. Dette autovetture, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Il titolare di licenza può inoltre, previa autorizzazione dell’ufficio competente dell’ente di gestione dell’area metropolitana, sostituire la propria autovettura ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio, che risulti in regola secondo il codice della strada, disponibile per turno, ferie o altre cause legittime.
ART. 39 del Regolamento NCC Messina
RADIO TELEFONO
1. I servizi taxi e noleggio con conducente possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
2. Il servizio radio taxi raccorda l’utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell’autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell’utente. Il servizio radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita.
ART. 40 del Regolamento NCC Messina
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto, per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo proporzionale al percorso effettuato, sia che si tratti di servizio taxi o NCC.
ART. 41 del Regolamento NCC Messina
TRASPORTO DEI DIVERSAMENTI ABILI
1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di taxi e NCC sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. E’ fatto obbligo ai conducenti di veicoli di prestare tutta l’assistenza necessaria.
3. Il trasporto di carrozzine o di supporti necessari alla mobilità di portatori di handicap, nonché dei cani guida per i non vedenti, è effettuato gratuitamente.
4. I veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti diversamente abili devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
ART. 42 del Regolamento NCC Messina
TARIFFE
1. Le tariffe devono essere esposte al pubblico all’interno dell’autovettura, in modo ben visibile.
2. Per il noleggio con conducente in servizio di rimessa, la tariffa è determinata dalla libera contrattazione delle parti.
3. Per il noleggio con conducente in servizio di piazza, le tariffe vengono fissate per le varie tratte e sono calcolate dal Servizio Trasporti dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative, con l’ausilio di un tassametro omologato montato su una autovettura di servizio.
4. Per il servizio taxi…
ART. 43 del Regolamento NCC Messina
SERVIZI TAXI CONVENZIONATI…
ART. 44 del Regolamento NCC Messina
USO COLLETTIVO DEL TAXI…
ART. 45 del Regolamento NCC Messina
CRONOTACHIGRAFO E TASSAMETRO…
ART. 46 del Regolamento NCC Messina
IMPIEGO TEMPORANEO ED ECCEZIONALE IN SERVIZIO TAXI DI VETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1. L’ente di amministrazione dell’area metropolitana può autorizzare l’utilizzo, temporaneo ed eccezionale, di vetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente in servizio taxi, nei seguenti casi:
– sostituzione di vetture guaste o incidentate;
– incremento numerico di vetture in servizio di piazza in relazione ai flussi turistici stagionali, per eventi sociali eccezionali o comunque per motivi di pubblico interesse.
ART. 47 del Regolamento NCC Messina
RECLAMI
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio debbono essere indirizzati all’ente di amministrazione dell’area metropolitana che, esperiti gli accertamenti del caso, porrà in essere i provvedimenti necessari.
2. All’interno di ogni vettura debbono essere esposti in maniera ben visibile, in quattro lingue, l’indirizzo e il numero telefonico degli uffici a cui indirizzare il reclamo.
Capo VIII
del Regolamento NCC Messina
Programmazione del servizio
ART. 48 del Regolamento NCC Messina
SVILUPPO ORDINATO DEL SETTORE
1. Al fine di assicurare uno sviluppo ordinato del settore, compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, l’ente di amministrazione dell’area metropolitana, viste le leggi che regolano la materia, considerata la situazione esistente alla data dell’entrata in vigore della legge, sentiti i comuni facenti parte dell’area metropolitana, sentite le associazioni di categoria a livello provinciale, acquisito il parere della Commissione di cui all’articolo 22 del presente Regolamento, il Servizio Trasporti dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana definisce il programma per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni all’esercizio del servizio di autotrasporto pubblico non di linea.
2. Il programma di cui al precedente punto è approvato dalla Giunta Provinciale e viene aggiornato di norma ogni cinque anni, ovvero può essere aggiornato ogni tre anni su richiesta dei comuni dell’area metropolitana interessati o delle associazioni di categoria.
3. L’aggiornamento, approvato dalla Giunta Provinciale, è tempestivamente portato a conoscenza dei comuni dell’area metropolitana e delle associazioni di categoria interessati.
ART. 49 del Regolamento NCC Messina
NUMERO DI AUTORIZZAZIONI
1. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciabili nell’ambito dell’area metropolitana, per ogni comune interessato, è proporzionale al numero di abitanti, integrato da correttivi numerici variabili in funzione delle esigenze specifiche e dell’incidenza dei flussi turistici stanziali e stagionali .
2. In ogni comune dell’area metropolitana che non sia provvisto di servizio ausiliario di trasporto pubblico (taxi o NCC), può essere indetto il concorso per il rilascio di una licenza o di una autorizzazione subito dopo l’approvazione del presente Regolamento, a prescindere dai parametri di cui al punto precedente.
3. Tutte le licenze e le autorizzazioni già operanti nell’ambito territoriale dell’area metropolitana alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, vengono confermate, anche se in soprannumero.
4. Le licenze e le autorizzazioni soprannumerarie, fatti salvi i casi di successione mortis causa, non rimangono disponibili ad essere successivamente assegnate, nel rispetto della programmazione numerica.
5. I sindaci dei comuni dell’area metropolitana, nelle more dell’adozione della programmazione numerica delle licenze e delle autorizzazioni, ovvero ogni qualvolta ravvisino la necessità di coprire in tempi brevissimi le esigenze di mobilità sul proprio territorio, possono proporre il numero strettamente necessario di autorizzazioni e/o licenze da rilasciare sul proprio territorio comunale, che potranno essere messe, tutte o in parte, a bando, previo parere della Commissione di cui all’articolo 22 del presente Regolamento.
ART. 50 del Regolamento NCC Messina
PARZIALE MODIFICA DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le licenze o le autorizzazioni rilasciate possono essere parzialmente modificate, in ogni singolo comune dell’area metropolitana, qualora occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.
2. L’ente di gestione dell’area metropolitana stabilirà i criteri di riduzione, sentiti ove occorra, in funzione delle necessità contingenti, i comuni, le organizzazioni di categoria, e la Commissione consultiva di cui all’articolo 22 del presente Regolamento.
ART. 51 del Regolamento NCC Messina
AREE DI STAZIONAMENTO
1. Le aree di stazionamento, nonché il numero massimo di veicoli per ogni area, sono individuati dagli uffici comunali competenti compresi nell’area metropolitana, sul suolo pubblico di propria competenza, e segnalati all’ente di gestione dell’area metropolitana che provvede ad autorizzarle ove rispettino i criteri di equilibrata distribuzione sul territorio, al fine di garantire il soddisfacimento del fabbisogno di continuità dei trasporti dell’utenza, integrando logisticamente tale servizio alla rete dei trasporti pubblici.
2. Con apposita ordinanza comunale temporanea, in circostanze eccezionali, (feste, concorsi, gare ecc.), e ove si riscontrassero necessità logistiche, il numero degli autoveicoli sostanti può essere limitato o incrementato, nonché possono essere fissati altrove i luoghi di stazionamento. Le modifiche apportate con l’ordinanza di cui al precedente comma, devono essere comunque comunicate, per conoscenza, all’ente di amministrazione dell’area metropolitana.
ART. 52 del Regolamento NCC Messina
TURNI DI SERVIZIO…
ART. 53 del Regolamento NCC Messina
FUORI-TURNO…
Capo IX
del Regolamento NCC Messina
Vigilanza del servizio
ART. 54 del Regolamento NCC Messina
ADDETTI ALLA VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all’ articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli agenti della Polizia provinciale.
2. L’ufficio preposto dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana può effettuare controlli sull’osservanza delle norme del presente regolamento, promuovere inchieste d’ufficio o su reclamo di terzi, accertare la violazione ed instaurare i procedimenti per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. In tali circostanze, l’ufficio provvede a redigere apposito verbale e ad inoltrarlo agli organi eventualmente competenti.
ART. 55 del Regolamento NCC Messina
SANZIONI
1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative – quali sospensione e revoca della licenza – e pecuniarie, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dall’articolo 10, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dagli artt. 85 e 86 del D. lgs. N. 285 del 30/04/92 e s.m.i.;
2. Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni relative a:
– articolo 10 (Capo II): sostanziata mancanza, a bordo del mezzo, del certificato di iscrizione al ruolo;
– articolo 12 (Capo II): riconoscibilità dei mezzi;
– articolo 20 (Capo IV): mancato rispetto dell’obbligo di vidimazione annuale;
– articolo 33 (Capo VII): acquisizione della corsa;
– articolo 34 (Capo VII): comportamento durante il servizio;
– articolo 45 (Capo VII): corretto uso del tassametro.
3. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni.
4. Qualora il trasgressore non provveda al pagamento può, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica, far pervenire all’autorità competente a decidere, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito.
5. Per coloro che nell’arco di 2 anni incorrono per 2 volte nelle irregolarità di cui al comma 2, la sanzione pecuniaria è stabilita in € 500,00. Di quanto, l’Organo accertante, ai fini dell’annotazione della recidiva, trasmetterà copia del verbale di contestazione all’Ufficio preposto dell’Ente di Amministrazione dell’Area Metropolitana.
Capo X
del Regolamento NCC Messina
Disposizioni transitorie
ART. 56 del Regolamento NCC Messina
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate con decorrenza dal giorno successivo alla sua approvazione.
2. Gli uffici competenti dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana devono provvedere a notificare ad ogni titolare di licenza o di autorizzazione, copia approvata del presente Regolamento. Della predetta notifica verrà steso regolare verbale.
3. Nel caso di cooperative di servizi per l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico mediante taxi, la notifica del Regolamento può essere fatta direttamente al legale rappresentante della cooperativa medesima nel numero necessario per gli iscritti alla società cooperativa.
4. Ai titolari di licenza o di autorizzazione corre l’obbligo, nei casi ove occorra, di regolarizzare la propria posizione amministrativa secondo quanto previsto dal presente Regolamento, entro e non oltre centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Capo XI
del Regolamento NCC Messina
Disposizioni finali
ART. 57 del Regolamento NCC Messina
ADEGUAMENTO A LEGGI E NORME
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiama alle vigenti norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Sicilia e ad eventuali ordinanze o regolamenti comunali o a disposizione dell’ente di amministrazione dell’area metropolitana.
Utilities: Elenco dei posteggi taxi di Messina, con numero di telefono e indirizzo di ogni posteggio.

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