Regolamento NCC Milano

Regolamento noleggio con conducente Milano
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COMUNE DI MILANO
SETTORE ATTUAZIONE MOBILITA’ E TRASPORTI
Regolamento per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura
Approvato dal Consiglio Comunale:
– in data 24.11.1997 con deliberazione n. 133/1997, pubblicata all’Albo Pretorio dal 27.11.1997 al 12.12.1997;
– in data 26.03.2001 con deliberazione n. 46/2001, pubblicata all’Albo Pretorio dal 29.03.2001 al 13.04.2001. (esecutivo dal 23.04.2001).
– integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, entrata in vigore il 14.3.2003

CAPO I del Regolamento NCC Milano
NORME GENERALI
ART. 1 – Definizione del servizio di autonoleggio.
Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é quello esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo, muniti della carta di circolazione prescritta, messi a disposizione degli utenti all’interno di apposite autorimesse. Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse oppure presso la sede del titolare.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per l’esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
E’ vietato adibire gli autoveicoli sopra indicati a servizi diversi da quello cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea in concessione o provvisoriamente autorizzati.
ART. 2 – Disciplina del servizio.
Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente è di n. 229 unità e viene stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale. Gli autoveicoli da adibire al servizio di cui al 1° comma devono avere le caratteristiche indicate all’art. 14 del presente Regolamento. La tipologia e le caratteristiche dei suddetti autoveicoli vengono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.
ART. 3 – Commissione Tecnico-Consultiva.
Presso il Settore Trasporti e Mobilità é istituita la Commissione tecnico-consultiva. La Commissione é incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l’applicazione del presente Regolamento e l’adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.
La Commissione é composta:
• da tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno espressione della minoranza;
• dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede, o suo delegato;
• dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
• dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio;
• da un rappresentante dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
• da tre rappresentanti delle associazioni degli autonoleggiatori a mezzo autovettura riconosciute in sede nazionale;
• da un rappresentante del movimento cooperativo;
• da un rappresentante designato dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
• da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
Funge da segretario della Commissione il Responsabile dell’Ufficio Autopubbliche del Settore Trasporti e Mobilità o altro impiegato dello stesso Ufficio. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale. Per ciascun componente esterno alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all’attività della Commissione in assenza del titolare. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico, congiuntamente al rappresentante supplente. La Commissione – anche in composizione ridotta, che assicuri comunque la rappresentanza di tutte le componenti della categoria – funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l’assegnazione di autorizzazioni di esercizio per il servizio di autonoleggio. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.
ART. 4 – Sorveglianza del servizio.
La sorveglianza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é svolta dal Comune attraverso i funzionari ed il personale dell’Ufficio competente nonché dalla Polizia Municipale. Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
CAPO II del Regolamento NCC Milano
NORME PER LE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
ART. 5 – Autorizzazioni per l’esercizio.
Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente é subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione. L’esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l’osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli Organi competenti. Gli operatori, titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio rilasciata da altro Comune, non possono, nell’ambito del Comune di Milano, procurarsi servizi con stabilità e continuità, nonché usufruire di qualsiasi struttura preordinata allo scopo ubicata nel Comune di Milano.
ART. 6 – Rilascio e durata delle autorizzazioni.
Sentita la Commissione di cui all’art. 3 del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità rilascia le autorizzazioni per l’esercizio del servizio. Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti i criteri ed i requisiti per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni. L’autorizzazione per l’esercizio ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari.
ART. 7 – Condizioni per la trasferibilità delle autorizzazioni per l’esercizio.
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a. sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
b. abbia raggiunto il 60° anno di età;
c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale.
E’ ammesso il trasferimento da parte del titolare di più autorizzazioni per l’esercizio, anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste al comma precedente.
Il soggetto designato può acquisire la titolarità della autorizzazione alle seguenti condizioni:
a. possesso dei requisiti di cui all’art. 9 lett. A) punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
b. non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura revocata, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
c. non essere contemporaneamente titolare di licenza di esercizio taxi.
ART. 8 – Rinnovazione delle autorizzazioni per l’esercizio causa morte.
In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Comunale competente. La o le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio sono trasferite in favore degli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso, purché ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Qualora nessuno degli eredi anzidetti, entro lo stesso termine, sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme del presente Regolamento per la titolarità ovvero non intendano esercitare direttamente o tramite personale dipendente l’attività, gli stessi ne possono chiedere il trasferimento ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti prescritti. Nell’ipotesi che alla morte del titolare vi siano tra gli eredi figli minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità della/e autorizzazione/i dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le prescrizioni di legge in materia. L’autorizzazione di esercizio rientra nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati. Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti é giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio.
ART. 9 – Requisiti per l’assegnazione delle autorizzazioni.
A. Per le persone fisiche:
1. età non superiore ai 55 anni;
2. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea, nel qual caso dovrà dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
4. non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, sempre che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
5. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 4);
6. risiedere nel Comune di Milano o in un altro Comune della Provincia;
7. essere iscritto al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese Artigiane;
8. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, ovvero di un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al precedente punto 2);
9. non titolarità in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.
B. Per le persone giuridiche:
1. avere la sede principale o secondaria nel Comune di Milano o in un altro Comune della Provincia;
2. essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente;
3. i cui titolari o legali rappresentanti abbiano i requisiti richiesti al punto A), ad eccezione dell’obbligo della residenza in un Comune della Provincia.
ART. 10 – Sede dell’esercizio ed ubicazione delle autorimesse.
I titolari di autorizzazioni per l’esercizio del servizio devono comunicare all’Ufficio competente la propria sede e l’ubicazione delle rimesse presso le quali debbono stazionare i veicoli. Queste ultime devono essere ubicate nel Comune di Milano, tranne nel caso ipotizzato al successivo 4° comma. Entro 30 giorni deve essere comunicata all’Ufficio competente ogni variazione intervenuta. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.
CAPO III del Regolamento NCC Milano
NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI
ART. 11 – Inizio del servizio ed obblighi del titolare dell’autorizzazione.
Il titolare dell’autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, l’attività entro sei mesi dalla comunicazione della intervenuta intestazione della autorizzazione. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un termine valutato discrezionalmente da parte della Commissione di cui all’art. 3 del presente Regolamento. Il titolare deve altresì presentare all’Ufficio Autopubbliche, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività, l’elenco degli autoveicoli, in numero di uno per ciascuna autorizzazione e fornire, contemporaneamente, la documentazione atta a provarne la disponibilità e di avere contratto l’assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i danni alle persone, animali e cose trasportate, nonché la documentazione relativa alle rimesse specificandone la titolarità. Anche successivamente, il titolare é tenuto a presentare, a semplice richiesta dell’Ufficio, la documentazione prevista nel comma precedente.
ART. 12 – Visite di controllo.
Gli autoveicoli sono sottoposti, all’inizio del servizio e, successivamente, una volta all’anno, a visita di controllo presso l’Ufficio Auto pubbliche. Le visite sono effettuate dalla Commissione di cui all’art. 3, anche in composizione ridotta determinata con apposito provvedimento adottato dall’Autorità Comunale competente. Potranno essere disposte altre visite a carattere straordinario. Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare, oltre che la scrupolosa osservanza delle norme del Regolamento, lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal presente Regolamento e l’adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio adottate dagli Organi dell’Amministrazione Comunale. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati all’Ufficio Provinciale M.C.T.C. In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l’adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità della o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio richiesta dall’Ufficio competente.
ART. 13 – Modalità per le visite di controllo.
Le visite di controllo hanno luogo nella località, giorno ed ora comunicati con apposito avviso. Per comprovati e documentati motivi di servizio aziendali o per cause di forza maggiore, l’Ufficio Auto pubbliche è autorizzato a differire la data di presentazione dell’autoveicolo da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive, purché nell’ambito dell’anno solare di riferimento. Alla località di visita possono accedere solo i titolari di autorizzazione, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta ed i conducenti degli autoveicoli. Sulla autorizzazione comunale degli autoveicoli ritenuti idonei dalla Commissione di cui all’articolo precedente, verrà apposto il visto comprovante l’avvenuta visita. Qualora la Commissione accerti l’inidoneità del veicolo, si provvede al ritiro dell’autorizzazione per l’esercizio ed il titolare dovrà rimettere in efficienza o sostituire l’autoveicolo entro un mese dal giorno della visita. Questo termine, nel caso di sostituzione dell’autoveicolo, può essere prorogato su parere della Commissione, fino ad un massimo di sei mesi. Qualora siano riscontrate irregolarità di lieve entità, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio rilasciato, su parere della Commissione, dall’Ufficio competente. Il titolare ha l’obbligo di sottoporre a nuova visita l’autoveicolo entro il termine assegnato. A seguito dell’inutile decorso di tale termine, si provvede ai sensi del comma precedente.
ART. 14 – Caratteristiche degli autoveicoli.
Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di autonoleggio con conducente devono essere omologati per almeno cinque posti, compreso quello del conducente e la carrozzeria deve avere almeno quattro portiere laterali di accesso ovvero due portiere per gli autoveicoli con più di cinque posti. In deroga alla previsione di cui al comma precedente, può essere autorizzato l’utilizzo per il servizio di autoveicoli già immatricolati per il servizio di autonoleggio con conducente ed abbinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano con quattro posti e due portiere laterali di accesso. Le situazioni difformi alle previsioni sopra indicate, dovranno essere regolarizzate entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
ART. 15 – Autoveicoli in circolazione.
Ogni autoveicolo destinato al servizio deve essere contraddistinto da appositi contrassegni del tipo determinato dalla Autorità Comunale competente, posizionati nel modo seguente:
• sul parabrezza in modo interamente visibile, quello anteriore;
• sulla destra della targa di immatricolazione dell’autoveicolo ed affrancato alla stessa da apposito sigillo apposto dall’Ufficio Comunale competente, la targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile e lo stemma comunale;
• sul lunotto posteriore, in modo interamente visibile, quello con la scritta “NOLEGGIO”. Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti della autorizzazione per l’esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell’attestazione dell’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli per il servizio di autonoleggio. Il servizio dei conducenti é svolto in nome e per conto del titolare dell’autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.
ART. 16 – Stazionamento degli autoveicoli.
E’ fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alle aree nell’ambito degli scali aeroportuali. In caso di necessità, e sempre che il noleggio risulti preventivamente contrattato, consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
ART. 17 – Prezzo del servizio. Tariffe e condizioni di trasporto.
Il prezzo del servizio é quello che risulta convenuto tra l’esercente del servizio e l’utente. Le tariffe devono essere determinate ai sensi del D.M. Trasporti in data 20.4.1993 e successive modificazioni e la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 3, può determinare i limiti delle tariffe stesse e le condizioni di trasporto. Le tariffe e le condizioni di trasporto – se determinate ai sensi del comma precedente – debbono essere tenute, a disposizione degli utenti, nella sede del titolare e nelle autorimesse.
ART. 18 – Interruzione del servizio e diritto al pagamento.
Qualora, per avaria dell’autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, é fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l’utente. Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al primo comma e l’utente non intenda proseguire, lo stesso è tenuto a pagare l’importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto. Qualora gli utenti intendano trattenere l’autoveicolo fermo a loro disposizione allorché debbano scendere per loro particolari esigenze, a richiesta del conducente possono corrispondere l’importo relativo al percorso già effettuato e risultante dal contachilometri ed altresì, a titolo di deposito, una somma da contrattarsi in relazione al tempo per il quale chiedono di essere attesi. Il conducente é tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità concordate, ed in caso di contestazione, la somma in questione verrà trattenuta dal conducente in attesa delle decisioni che verranno adottate da parte dell’Assessore preposto al Settore competente per materia.
CAPO IV del Regolamento NCC Milano
NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI
ART. 19 – Doveri generali dei conducenti.
I conducenti di autoveicoli per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli Organi dell’Amministrazione Comunale.
ART. 20 – Comportamento in servizio.
I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:
1. indossare in servizio abiti decorosi;
2. essere muniti, durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dall’art. 15 ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza;
3. tenere con gli utenti un contegno corretto;
4. compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall’utente;
5. controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
6. verificare al termine di ogni servizio che all’interno dell’autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell’utente. Qualora non fosse possibile l’immediata restituzione, debbono depositare quanto ritrovato, nel più breve tempo possibile, all’Ufficio oggetti rinvenuti od al più vicino Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Milano;
7. compiere i servizi di pubblica utilità richiesti dagli incaricati della sorveglianza o da organi di Polizia ovvero da chiunque per il trasporto di persone ferite o colte da malore. In caso di mancato pagamento provvederà l’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di rivalsa.
Ai conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio da rimessa è fatto divieto:
1. di interrompere di propria iniziativa il servizio, eccettuati i casi previsti dall’art. 21 ed ogni altro caso in cui l’utente commetta atti costituenti reato;
2. di consumare vivande o bevande nell’autoveicolo durante il servizio, senza l’espresso consenso degli utenti;
3. fumare nell’autoveicolo;
4. di tenere nell’autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio.
CAPO V del Regolamento NCC Milano
NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO
ART. 21 – Atti vietati agli utenti del servizio.
E’ vietato agli utenti del servizio:
1. insudiciare o guastare l’autoveicolo e le sue apparecchiature;
2. distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
3. fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
4. fumare nell’autoveicolo.
CAPO VI del Regolamento NCC Milano
NORME PER IL RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
ART. 22 – Ritiro della autorizzazione di esercizio a cura degli incaricati della sorveglianza.
Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all’immediato ritiro della autorizzazione di esercizio o del permesso provvisorio rilasciato ai sensi dell’art. 13 nei seguenti casi:
1. sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione o scadenza del permesso provvisorio;
2. inottemperanza all’obbligo di sottoporre l’autovettura alla visita di controllo ordinaria e straordinaria;
3. autoveicolo sprovvisto dei contrassegni identificativi oppure quando gli stessi risultino non conformi a quelli stabiliti dalle vigenti norme in materia;
4. sospensione della patente di guida per violazioni a norme del Codice della Strada, qualora la persona del conducente coincida con il titolare dell’autorizzazione comunale.
SANZIONI
ART. 23 – Sospensione della autorizzazione di esercizio.
In caso di non osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all’art. 3, potrà disporre la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle violazioni commesse, che comunque non potrà superare n. 90 giorni. Le violazioni alle prescrizioni contenute agli artt. 1, 10 e 16 del presente Regolamento comportano la sospensione temporanea della o delle autorizzazioni di esercizio per un periodo da uno a novanta giorni.
ART. 24 – Decadenza della autorizzazione di esercizio.
Il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all’art. 3, pronuncia la decadenza della autorizzazione, oltreché nei casi previsti dall’art. 8 e dall’art. 11, 1° comma, nei seguenti casi:
a. in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio della autorizzazione stessa è stato subordinato;
ART. 25 – Revoca della autorizzazione di esercizio.
Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all’art. 3, può revocare la autorizzazione di esercizio nei seguenti casi:
1. in caso di avvenuta irrogazione, nel corso dell’ultimo quinquennio, di tre provvedimenti di sospensione della autorizzazione per l’esercizio del servizio, per le cause previste al secondo comma dell’art. 23 del presente Regolamento;
2. uso per il servizio di autoveicoli non immatricolati o non autorizzati per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
3. inosservanza ripetuta delle prescrizioni di cui agli articoli 9, 11 e 14;
4. svolgimento del servizio da parte di conducente che non abbia conseguito la patente di guida e/o il certificato di abilitazione professionale prescritti ovvero con gli stessi revocati;
5. svolgimento del servizio durante il periodo di sospensione della autorizzazione di esercizio.
La autorizzazione di esercizio può inoltre essere revocata quando al titolare che commette una infrazione siano già state comminate, nel corso dell’ultimo quinquennio, una sospensione della autorizzazione per un periodo superiore a novanta giorni, o, se per un periodo inferiore, più di tre sospensioni.
ART. 26 – Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca della autorizzazione di esercizio di autonoleggio.
I provvedimenti di decadenza o di revoca delle autorizzazioni di esercizio di autonoleggio devono essere preceduti da una diffida notificata all’interessato a regolarizzare la propria posizione, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.
ART. 27 – Sanzioni pecuniarie.
Indipendentemente dalle sanzioni previste dagli artt. 23, 24 e 25, le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni a norme dei Regolamenti Comunali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
CAPO VII del Regolamento NCC Milano
TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE
ART. 28- Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.
Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente. In deroga ai casi previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Dirigente provvede a rilasciare l’autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:
a. il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;
b. possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: “trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche”;
c. i soggetti richiedenti l’autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell’art. 9 del presente Regolamento, ad eccezione delle previsioni contenute ai punti 1, 6, 8 e 9 della lettera A);
d. il rilascio delle autorizzazioni é subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
e. in deroga ai casi previsti agli artt. 7 e 8, l’autorizzazione non é trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto; gli assegnatari dell’autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.
CAPO VIII del Regolamento NCC Milano
NORME TRANSITORIE
ART. 29 – Provincia di Lodi.
I titolari di autorizzazione/i per l’esercizio che, alla data della definitiva istituzione della Provincia di Lodi coincidente con l’elezione del primo Consiglio Provinciale avvenuta in data 23.4.1995, avevano la sede della ditta in uno dei Comuni facenti parte della nuova Provincia, conservano la titolarità della/e autorizzazione/i in deroga alla previsione di cui all’art. 9 lett. A)6 e B)1 del presente Regolamento. In caso di trasferimento della sede della ditta ad altra località, gli stessi titolari perderanno la prerogativa sopra indicata e dovranno rientrare in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 9.
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