Regolamento NCC Nuoro

Regolamento noleggio con conducente Nuoro
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Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza (taxi) del Comune di Nuoro
e
Regolamento comunale di Nuoro per il servizio di noleggio da rimessa con conducente (autobus, minibus, autovetture)
Delibera C.C. n. 191 del 7.11.1995

Art. 1 del Regolamento NCC Nuoro
Disciplina del Servizio
1 La competenza di questo Comune si esercita sul servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli (autobus, minibus, e autovetture) muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione dell’ art. 93 ed in conformità all’uso di cui al punto 5) lettera b) dell’art. 82 e dell’art. 85 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni.
2 Esso è disciplinato da:
a. Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
b. D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495; Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
c. Legge n° 21 del 15 Gennaio 1992; Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
d. Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
e. D.P.R. 19-12-2001 n. 480; Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse;
f. Decreto Ministeriale 18 Aprile 1977, Caratteristiche costruttive degli Autobus;
g. Decreto Ministeriale 14 Gennaio 1983, Caratteristiche costruttive degli Autobus;
h. Decreto Ministeriale 13 Giugno 1985, Caratteristiche costruttive degli Autobus;
i. D.P.R. 19 Giugno 1979, n.348, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 Luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 Luglio 1977. n. 616;
j. Deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dello schema di regolamento tipo (n.117/2396/s del 26 Luglio 1984) e delle successive modificazioni ed integrazioni;
k. D.P.R. 28.12.2005 n. 445 e successive modificazioni;
l. D. Lgs. 22.12.2000 n. 395 e successive modificazioni contenente le norme riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
m. Deliberazione della G. R. Sardegna n. 28/34 del 09.08.2002 “Modifica art. 16 Regolamento tipo di cui al D. A. 117/2396/S del 26.07.1984;
n. Legge 11.08.2003, n. 218 e successive modificazioni, riguardante la disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
o. Deliberazione G.R. Sardegna n. 24/49 del 27.05.2004 e n. 24/48 del 03.06.2004 in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
p. dalle disposizioni del presente regolamento che sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 in data 14 Novembre 1991, conforme allo schema tipo regionale.
Art. 2 del Regolamento NCC Nuoro
Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.
1 Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovetture fino a nove posti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’art. 2 D.M. 18 Aprile 1977 e successive modifiche, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
– l’entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
– la distanza delle frazioni dal Comune e della stazione ferroviaria;
– l’entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato e autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
– le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
– il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all’effettuazione di corse fuori linea in base all’art. 105 del D. Lgs. 112/98;
2 Il numero delle licenze per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è adeguato in funzione delle richieste degli operatori che ne abbiano i requisiti. Il Dirigente pertanto assegnerà le licenze ai singoli (siano esse persone fisiche o giuridiche) che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni. Il servizio delle attività automobilistiche e ferroviarie dell’Assessorato Regionale ai Trasporti, a cui dovranno essere trasmesse le suddette autorizzazioni, ne prenderà atto con esclusione di ogni ipotesi di contingentamento.
Art. 3 del Regolamento NCC Nuoro
Licenza Comunale di esercizio
1. Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, di apposita licenza Comunale che viene rilasciata dal Dirigente competente.
2. Il Dirigente competente, ai sensi dell’art.2 comma 1, non può rilasciare un numero di licenze superiore a quelle necessarie per consentire l’immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio.
3. In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni, le autorizzazioni rilasciate durano sino alla loro normale scadenza.
4. Nell’ambito del Comune di Nuoro è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.
5. L’autorizzazione può essere rilasciata a ditte individuali, imprese o società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.
6. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio oggetto del presente regolamento, al fine del libero esercizio della propria attività, possono assumere una delle figure giuridiche stabilite dall’art. 7 della Legge n. 21/1991 e successive modificazioni.
7. I nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone debbono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle.
Art. 4 del Regolamento NCC Nuoro
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
a. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea, o altri Stati purché legalmente residenti in Italia;
b. il possesso del requisito dell’idoneità morale;
c. il possesso del requisito dell’idoneità professionale;
d. l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Nuoro;
e. l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio competente;
f. essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
g. non avere trasferito l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
h. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti per legge;
i. disporre di una rimessa sita nel territorio comunale;
j. per l’esercizio del servizio mediante autobus, essere altresì in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20.12.1991 n. 448 come modificato dal D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 e dalla Legge 11.08.2003 n. 218 e successive modificazioni.
Art. 5 del Regolamento NCC Nuoro
Domanda per esercitare il Servizio
1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo al protocollo generale del Comune diretta al Dirigente Competente. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve indicare generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel comune.
2. Alla domanda deve essere allegata:
a. fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
b. dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modificazioni, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’esercizio dell’attività.
3. La documentazione relativa a stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai densi del D.P.R. n.- 445/2000 sopra citato, deve essere presentata dall’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione.
a. La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:
a. certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, rilasciata da un’Istituto di credito;
b. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di trasporto persone ed eventuale certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25 Luglio 1956, n.860;
c. certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio competente;
d. certificato di cittadinanza italiana o di uno stato della Unione Europea;
e. certificato di residenza;
f. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’Art. 6 del presente regolamento;
h. patente di guida e certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida dei veicoli;
i. certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio.
4. Se il richiedente è una società o una cooperativa, è altresì necessario presentare:
a. Certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio competente;
b. Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio competente dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
c. patente di guida e C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio delle attività;
d. certificazione di disciplina finanziaria;
e. ogni documentazione prevista dalla normativa vigente alla costituzione delle persone giuridiche;
5. Le imprese “persone fisiche o giuridiche” che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti dal D.M. trasporti, 20.12.91 n. 448 come modificato dal D. Lgs. 22.12.2000 n. 395.
Art. 6 del Regolamento NCC Nuoro
Concorso per l’assegnazione delle licenze
Le licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura fino a nove posti, vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli.
Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Art. 7 del Regolamento NCC Nuoro
Contenuti del bando
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze di cui all’art. 6 sono i seguenti:
a. numero delle licenze da assegnare;
b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell’apposita Commissione di cui all’art. 18;
f. schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.
Art. 8 del Regolamento NCC Nuoro
Titoli oggetto di valutazione
1. Il fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio di noleggio di cui all’art. 6, la Commissione di cui all’art. 18 procede alla valutazione dei seguenti titoli:
a. punteggio riportato nell’esame di abilitazione professionale conseguito ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio competente;
b. titolo di studio e relativo punteggio;
c. periodi di servizio prestati in qualità di sostituto o collaboratore familiare ai sensi della vigente normativa.
2. Ai fini della compilazione della graduatoria per l’assegnazione delle licenze, la Commissione di cui all’art. 18 attribuisce il valore 100 al punteggio massimo conseguibile nelle valutazioni di cui ai punti a) e b). Analogo punteggio è attribuito ad una anzianità di servizio di sei anni in qualità di sostituto o collaboratore familiare. Per la formazione della graduatoria di assegnazione della licenza, la valutazione dei punteggi inferiori al massimo viene determinata con criterio proporzionale.
3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata a colui che è residente nel comune di Nuoro. Quando anche la residenza non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. La Giunta Comunale approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all’art. 18, provvede alla trasmissione degli atti al Dirigente competente il quale, con proprio atto provvede al rilascio della licenza.
Art. 9 del Regolamento NCC Nuoro
Cause di impedimento al rilascio della licenza
Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio da noleggio con conducente di autoveicoli:
a. non avere al disponibilità di adeguata rimessa nel comune di Nuoro;
b. l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con conducente senza presupposti e condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
c. essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
d. l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune di Nuoro, sia da parte di altri comuni;
e. l’essere già titolare di numero tre licenze per autovetture e numero tre licenze per veicoli atti a trasportare più di nove persone, rilasciate dal Comune di Nuoro.
Art. 10 del Regolamento NCC Nuoro
Assegnazione della Licenza Comunale di esercizio
La Licenza Comunale di esercizio è rilasciata dal Dirigente Competente, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo da immatricolare per il servizio. Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a comunicare al predetto Dirigente Competente o ad esibire ad esso se già in suo possesso, la dichiarazione di cui al D.P.R. 19.12.2001 n. 480, “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”;
Art. 11 del Regolamento NCC Nuoro
Durata Licenza
La Licenza Comunale di esercizio ha la durata normale di dieci anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 15, 16 e 17.
Art. 12 del Regolamento NCC Nuoro
Gestione del Servizio – Trasferimento della Licenza
1 Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.
2 I titolari di licenza comunale di esercizio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti presso la C.C.I.A.A. nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile.
3 La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il nulla osta del Dirigente competente, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall’assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell’attività. Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza agli eredi, i quali potranno comunque disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
4 Qualora la licenza sia intestata a una società, in caso di sostituzione del rappresentante legale della società titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata dal Dirigente competente al rilascio, con diritto di precedenza agli altri soci, i quali potranno comunque disporne nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
5 Per la gestione ed il trasferimento delle licenze del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 della L. 21/92 e successive modificazioni.
Art. 13 del Regolamento NCC Nuoro
Inizio del Servizio
1 L’assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.
2 Nel caso di autobus nuovo l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell’autoveicolo, con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio della proroga.
Art. 14 del Regolamento NCC Nuoro
Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti
1. Salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modifiche, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.
2. Per infrazione al presente divieto, il Dirigente Competente dispone la revoca della licenza comunale di esercizio.
Art. 15 del Regolamento NCC Nuoro
Sospensione della Licenza
1. La licenza comunale di esercizio è sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di violazione di norma di Legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente Competente con propria determinazione, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio e secondo le disposizioni della Legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni.
2. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della Carta di Circolazione.
Art. 16 del Regolamento NCC Nuoro
Revoca della Licenza
1. La licenza comunale di esercizio viene revocata con determinazione del Dirigente competente, sentite le Organizzazioni di categoria Provinciali e/o Regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
a. quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b. quando l’attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o da esso coadiuvante;
c. quando il titolare della Licenza si sia procurato con continuità servizi nell’ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
d. quando l’autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
e. quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio;
f. quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie o sanitarie;
g. quando si è intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
h. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni al presente regolamento;
i. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
j. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca della licenza, oltre che dagli adempimenti di cui alla L. 241/90 suddetta, deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a trenta giorni l’una dall’altra. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Dirigente Competente è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.
3. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della Carta di Circolazione.
Art. 17 del Regolamento NCC Nuoro
Decadenza della Licenza
1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Dirigente competente di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e nei seguenti casi:
a. per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di comunicazione dell’assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall’art. 13;
b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c. per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a documentata causa di forza maggiore;
d. per fallimento del soggetto titolare della licenza;
e. per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
f. per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 12.
2. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della Carta di Circolazione.
Art. 18 del Regolamento NCC Nuoro
Verifica e revisione degli autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio alla verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, composta da un Ingegnere Dirigente del Comune che la presiede, da due Istruttori Direttivi del Settore comunale di competenza e da due rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali e/o Regionali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche di cui ai Decreti Ministeriali di Settore, contenute nella domanda di assegnazione della licenza. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.
2. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non corrisponde più ai requisiti per i quali ottenne la Carta di Circolazione dovrà renderne informato il Dirigente Competente per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 75 – 78 e 80 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna. Ove invece l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell’art. 16.
3. La Commissione di cui al comma 1 è altresì competente degli adempimenti previsti dagli art. 7, 8 e 21 del presente Regolamento.
Art. 19 del Regolamento NCC Nuoro
Sostituzione dell’autoveicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente Competente alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio, purché in migliore stato d’uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all’art. 18.
2. In tale ipotesi, sulla Licenza di esercizio deve essere apposta la annotazione relativa alla modifica intervenuta.
Art. 20 del Regolamento NCC Nuoro
Contachilometri e cronotachigrafo
1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con gradazione progressiva, sul quale la Commissione può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dal Titolo VI del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni .
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta < noleggio > e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura < NCC > inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo.
Art. 21 del Regolamento NCC Nuoro
Tariffe
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente, per gli autobus dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall’Amministrazione Regionale. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio nell’attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l’Assessorato Regionale ai trasporti, entro il mese di Maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio Regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell’autobus, sia in base al chilometraggio, sia in base alla natura del servizio.
2. A tal fine le organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio.
La Commissione di cui all’art. 18 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell’autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall’Assessorato Regionale ai trasporti, provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Dirigente Competente l’adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi dell’art. 16. In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.
3. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e negli autoveicoli le tabelle tariffarie.
4. Per quanto non in contrasto con quanto sopra riportato, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 13 della L. 21/92 e successive modificazioni.
Art. 22 del Regolamento NCC Nuoro
Responsabilità nell’esercizio
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e dall’esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.
Art. 23 del Regolamento NCC Nuoro
Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche
E’ fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio con conducente sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
Art. 24 del Regolamento NCC Nuoro
Divieti per i conducenti degli autoveicoli
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a. far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che l’hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b. portare animali propri sull’autoveicolo;
c. deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d. chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;
e. fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 25 del Regolamento NCC Nuoro
Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un comportamento decoroso. In particolare essi hanno l’obbligo di conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ad esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;
a. curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
b. compiere i servizi che siano richieste dagli agenti della Forza Pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini;
c. attenersi alle disposizioni contenute nell’art. 11 della Legge 15.01.1992 n. 21 e successive modificazioni.
2. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all’art. 15 e, se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro senza escludere le responsabilità del titolare della licenza.
Art. 26 del Regolamento NCC Nuoro
Contravvenzioni
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi dell’art. 7/bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 , come introdotto dalla Legge 16.01.2003 n° 3 art. 16 e successive modifiche, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Art. 27 del Regolamento NCC Nuoro
Sindacato Regionale sulle Deliberazioni Comunali
Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente Regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all’art. 1.
Art. 28 del Regolamento NCC Nuoro
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalle norme contenute in questo provvedimento, si fa richiamo oltre che alle disposizioni espressamente individuate dall’art. 1, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento, nonché alla vigente normativa nazionale in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Qui trovi anche l’elenco dei posteggi taxi di Nuoro, con numero di telefono e indirizzo di ogni posteggio.

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