Regolamento NCC Oristano

Regolamento noleggio con conducente Oristano
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Comune di Oristano
Regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti
(approvato con delibera c.c. n° 135 del 03/12/2013)
I N D I C E del Regolamento NCC Oristano
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Fonti Normative
Art. 2 Definizione del Servizio
CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 Titolo per l’esercizio del servizio
Art. 4 Cumulo dei titoli
Art. 5 Condizioni e forme giuridiche di esercizio
Art. 6 Numero di titolarità del servizio di noleggio con conducente
CAPO III: RILASCIO DELLE TITOLARITÀ
Art. 7 Requisiti per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
Art. 8 Concorso per l’assegnazione della titolarità del servizio di noleggio
Art. 9 Contenuti del bando di concorso
Art. 10 Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria
Art. 11 Assegnazione delle titolarità
Art. 12 Validità delle titolarità
Art. 13 Inizio del servizio e pubblicità
CAPO IV: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE TITOLARITÀ
Art. 14 Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 15 Trasferibilità per causa di morte del titolare
CAPO V: COLLABORAZIONE FAMILIARE
Art. 16 Collaborazione familiare
CAPO VI: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Art. 17 Obblighi dei conducenti
Art. 18 Diritti dei conducenti
Art. 19 Divieti per i conducenti
Art. 20 Responsabilità del titolare
CAPO VII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 21 Caratteristiche dei veicoli
Art. 22 Contachilometri
Art. 23 Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio
Art. 24 Sostituzione dei veicoli
Art. 25 Localizzazione temporanea ed eccezionale di autovetture
Art. 26 Controllo dei veicoli
Art. 27 Trasporto dei soggetti portatori di handicap
Art. 28 Tariffe
Art. 29 Reclami ed esposti
CAPO VIII: VIGILANZA E SANZIONI
Art. 30 Vigilanza
Art. 31 Sanzioni
Art. 32 Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 33 Sanzione accessoria della sospensione della titolarità del servizio di noleggio
Art. 34 Sanzione accessoria della revoca della titolarità del servizio di noleggio
Art. 35 Decadenza della titolarità del servizio di noleggio
Art. 36 Abrogazione disposizioni precedenti
Art. 37 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I del Regolamento NCC Oristano
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Fonti Normative
1. Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 (nove) posti, nel Comune di Oristano e frazioni, è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme in appresso:
a. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
b. D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Strada);
c. D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
d. Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
e. Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
f. Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell’11/04/2008 “Circolare applicativa dell’art.
1. commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
g. Allegato alla Delib. G.R. n. 25/38 del 01.07.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n.21, articolo 39. servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
h. Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l’attuazione della medesima delibera.
i. Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/30 del 20/03/2012 “Legge regionale 7 dicembre 2005 n.21 art.39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.”
j. Allegato alla Delib. G.R. n.12/30 del 20.3.2012 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
Art. 2 – Definizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
4. E’ obbligatoria la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa che deve essere situata all’interno del territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Parimenti obbligatorio è lo stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse.
5. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
CAPO II del Regolamento NCC Oristano
CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Art. 3 – Titolo per l’esercizio del servizio
1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all’assegnazione della titolarità, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.
2. La titolarità è personale ed è cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
3. Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.
Art. 4 – Cumulo di titoli
1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l’esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi. E. ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titolarità per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di n. 2 (due) titolarità messe a disposizione dal Comune, qualora il concorso per l’assegnazione della titolarità non consenta l’assegnazione stessa per mancanza di un numero sufficiente di domande.
2. Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l’immatricolazione di un solo veicolo.
Art. 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio
1. Possono esercitare l’attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 7 della legge 15/01/1992 n. 21:
a. le persone fisiche iscritte all’albo delle imprese artigiane;
b. le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
c. i consorzi tra imprese artigiane;
d. gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b), comma 2, dell’art.1.
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all’art. 6, della Legge 15/01/1992 n. 21.
3. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all’art. 7, comma 1, della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all’ufficio comunale competente: l’elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
Ai sensi del comma 3, dell’art. 7, della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica dell’attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa presentazione all’ufficio competente, dei seguenti documenti:
a. copia dell’atto costitutivo dell’organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
b. copia dell’atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;
c. copia dell’iscrizione a ruolo di cui all’art. 6, della Legge 15/01/1992 n. 21, da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. L’ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3, dell’art. 7, della Legge 15/01/1992 n. 21.
7. La costituzione dell’organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all’ufficio competente dal rappresentante legale dell’organismo collettivo interessato, allegando copia dell’atto costitutivo o dell’atto di variazione di tale organismo collettivo.
Art. 6 – Numero di titolarità del servizio di noleggio con conducente
1. L’organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti è fissato in n. 15 (quindici) titolarità.
2. Ai sensi e per gli effetti del decreto n. 6 del 12 maggio 2010, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.3.2010, il numero delle autorizzazioni per le autovetture adibite al servizio di Noleggio Con Conducente è fissato nel numero stabilito al comma 1, nelle more di una diversa definizione delle problematiche in cui versa la normativa di settore.
3. Il Consiglio Comunale può modificare l’organico di cui al comma precedente, sentito il parere delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore dell’autonoleggio.
CAPO III del Regolamento NCC Oristano
ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITÀ
Art. 7 – Requisiti per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
1. Per ottenere la titolarità all’esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b. possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
c. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6, della Legge 15/01/1992 n. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
d. avere a disposizione una rimessa nel Comune di Oristano, idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
e. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
f. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
g. non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
h. non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
i. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
j. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
k. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
l. non aver riportato condanne per:
– guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
– guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
– non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
2. Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.
Art. 8 – Concorso per l’assegnazione della titolarità del servizio di noleggio
1. L’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal Comune viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli e colloquio (per l’eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera) a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.
2. I soggetti interessati potranno concorrere all’assegnazione di una sola titolarità. Qualora, dopo un successivo bando a distanza di almeno sei mesi, non siano assegnate tutte le titolarità, le restanti potranno essere assegnate ai soggetti già titolari sino ad un numero massimo di due licenze. In caso contrario ciascun partecipante potrà concorrere all’assegnazione di non più di una titolarità.
3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all’indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
Art. 9 – Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di concorso per l’assegnazione della titolarità deve prevedere:
a. il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;
b. i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
c. l’indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno nonché l’indicazione del punteggio assegnabile per il colloquio relativo all’accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
d. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
e. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
f. elementi che comportano l’esclusione della domanda;
g. le materie oggetto del colloquio.
2. Il bando viene pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e sul sito internet del Comune di Oristano per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line.
Art. 10 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria
1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Dirigente Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:
a. Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico o privato: punti 1,00 / anno (o frazione di anno, calcolato alla 2^ cifra decimale) fino ad un massimo di punti 10,00 (dieci/00);
b. Conoscenza di una lingua straniera (da accertarsi in sede di colloquio): punti 1,00 per ogni lingua, fino ad un massimo di 3,00 (tre/00);
c. Iscrizione nelle liste di disoccupazione punti 0.50/anno (o frazione di anno, calcolato fino alla 2^ cifra decimale) fino ad un massimo di 5 punti, mentre per chi è percettore di cassa integrazione straordinaria, anche in deroga, ovvero è percettore di mobilità, anche in deroga punti 0.50/anno (o frazione di anno, calcolato fino alla 2^ cifra decimale) fino ad un massimo di punti 3.00 (tre/00).
d. Residenza da almeno due anni nel Comune di Oristano: punti 3,00 (tre/00).
e. Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito comunale per utilità sociale per almeno 200 Km. l’anno.
f. Veicoli a bassa emissione, almeno Euro 5 (2 punti).
2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:
a. presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap a carico del richiedente;
b. numero familiari a carico;
c. titolo di studio (nell’ordine laurea, diploma di scuola media superiore, licenza media inferiore);
d. anzianità minore (età anagrafica del richiedente).
3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.
Art. 11 – Assegnazione delle titolarità
1. Il Dirigente, entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria provvede all’assegnazione delle titolarità. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della DUAAP, di seguito denominata (dichiarazione unica autocertificativa) di cui all’art. 1, comma 21, e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 “Finanziaria 2008”, comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, del suddetto regolamento, necessaria ai fini dell’avvio del servizio.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.
3. Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all’assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
Art. 12 – Validità delle titolarità
1. Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento, ed in ogni caso ogni tre anni, le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.
Art. 13 – Inizio del servizio e pubblicità
1. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o ” mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, entro i successivi 90 (novanta) giorni, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.
2. Il competente ufficio comunale garantisce, nelle forme che riterrà opportune, (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: l’elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell’effettuazione del servizio.
CAPO IV del Regolamento NCC Oristano
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE TITOLARITÀ
Art. 14 – Trasferibilità per atto tra i vivi
1. E’ consentito Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente, previa presentazione all’ufficio competente della dichiarazione autocertificativa, di cui all’art. 13, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda.
2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:
a. sia titolare del servizio da almeno cinque anni;
b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L’inabilita’ o l’idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall’accertamento dell’impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.
5. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l’esercizio dell’attività fino all’avvio del servizio da parte della persona designata.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
7. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, anche se concessa da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa. Il subentro nella titolarità per l’esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all’art. 8, nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 21 e 22, del presente regolamento e al rilascio, da parte dell’Amministrazione Comunale, del nulla osta all’immatricolazione.
Art. 15 – Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall’art. 8, della Legge 15/01/1992 n. 21.
2. Per nucleo familiare si intende il “nucleo familiare originario o d’origine”, che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all’ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento.
4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
a. l’eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell’attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
b. la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità ai sensi del precedente art. 14, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio;
c. la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell’esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell’erede minore, del diciottesimo mese successivo all’età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
d. la comunicazione, all’ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la titolarità del servizio ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all’ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la dichiarazione autocertificativa di cui al precedente art. 12.
6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.
7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
CAPO V del Regolamento NCC Oristano
COLLABORAZIONE FAMILIARE
Art. 16 – Collaborazione familiare
1. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l’impresa familiare sia costituita ai sensi dell’art.230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell’impresa familiare, nonché l’effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all’ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all’art. 10, comma
4. della Legge 15.1.1992 n. 21;
b. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, del presente regolamento;
c. atto registrato comprovante la costituzione dell’impresa familiare o la sua modifica;
d. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell’iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell’art. 6, della legge 15.11.1992 n. 21;
e. certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L’ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull’apposito registro.
5. La non conformità dell’attività svolta alle forme previste dall’art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l’immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell’impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.
CAPO VI del Regolamento NCC Oristano
Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non in linea
Art. 17 – Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l’obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b. mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
c. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
d. tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all’art. 13;
e. sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell’idoneità tecnica del veicolo;
f. essere ordinato e curato nella persona;
g. depositare all’Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
h. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
i. caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
j. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
k. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
l. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell’Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
m. comunicare, all’Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
n. assicurare l’osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
o. tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l’estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
p. compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all’autorizzazione, come previsto dall’art. 180, comma 3, del Codice della Strada. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio;
q. trasportare piccoli animali domestici al seguito nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada e comunque all’interno di apposito trasportino, a meno che il veicolo non sia già dotato di apposito dispositivo di separazione per ospitare gli animali.
Art. 18 – Diritti dei conducenti
1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l’espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
a. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
b. rifiutare di attendere il cliente quando l’attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
c. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
d. richiedere all’utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
e. rifiutare il servizio quando l’utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare.
Art. 19 – Divieti per i conducenti
1. E’ fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:
a. fumare o consumare cibo durante la corsa;
b. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
c. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
d. trasportare i propri animali;
e. consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
f. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
Art. 20 – Responsabilità del titolare
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all’esercizio dell’attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
CAPO VII del Regolamento NCC Oristano
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 21 – Caratteristiche dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
a. avere prima immatricolazione non superiore a tre anni;
b. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione;
c. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
d. avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
e. essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
f. essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
g. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
Art. 22 – Contachilometri
1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all’ufficio comunale competente e, prima dell’acquisizione della corsa, all’utente.
Art. 23 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio
1. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 21 e 22, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno:
“COMUNE DI ORISTANO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE”
Detto contrassegno deve essere posizionato all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:
COMUNE DI ORISTANO
N.C.C.
TITOLARITÀ N. _______
Art. 24 – Sostituzione dei veicoli
1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate agli artt. 21 e 22, necessarie per lo svolgimento dell’attività.
2. Successivamente all’immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull’apposito registro la variazione intervenuta.
3. Al fine di mantenere un’adeguata qualità dell’offerta, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.
Art. 25 – Localizzazione temporanea ed eccezionale di autovetture
1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l’interruzione del servizio, il Responsabile dell’ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l’utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l’autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.
2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest’ultimo per gli eventuali controlli.
Art. 26 – Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell’Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell’inizio del servizio, o secondo necessità’, a controllo da parte del Responsabile del Servizio Attività Produttive, con l’ausilio degli organi della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l’esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 21 e 22, del presente regolamento.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Dirigente Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 34.
Art. 27 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap
1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità’.
3. I conducenti dei veicoli hanno l’obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.
Art. 28 – Tariffe
1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all’ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1, praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all’interno dell’autoveicolo.
3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell’art. 6, del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
Art. 29 – Reclami ed esposti
1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), attraverso comunicazioni a mezzo posta ordinaria, PEC ovvero consegna a mano al protocollo del Comune, ai seguenti indirizzi:
– Piazza Eleonora D’Arborea n. 25 – Palazzo Campus Colonna – O9170 Oristano;
– Posta elettronica certificata: istituzionale@pec.comune.oristano.it.
CAPO VIII del Regolamento NCC Oristano
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 30 – Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull’esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato alla Polizia Municipale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia.
2. Il Dirigente Responsabile del Servizio competente può emettere ordinanze per l’esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.
Art. 31 – Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
a. sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 bis, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale);
b. sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L’organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all’ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l’ufficio comunale competente, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento relativo.
5. Relativamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 4, l’interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvio del procedimento, all’ufficio comunale competente.
6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.
Art. 32 – Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00 per i seguenti casi specifici:
a. non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio (art.18, comma 1, lett. d);
b. non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell’idoneità tecnica (art. 18, comma 1, lett. e);
c. non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 18, comma 1, lett. f);
d. non assicurare l’osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 18, comma 1, lett. n);
e. non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 18, comma 1, lett. j);
f. non compiere servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 18, comma 1, lett. l);
g. non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l’accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 28);
h. chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 28, comma 4);
i. consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art.20, comma 1, lett. e);
j. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 20, comma 1, lett. f).
Art. 33 – Sanzione accessoria della sospensione della titolarità del servizio di noleggio
1. La titolarità dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:
a. fino ad un massimo di dodici mesi , fatto salvo quanto previsto dall’art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall’art. 25, del presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
b. fino ad un massimo di un mese , quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
c. fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
d. fino alla regolarizzazione della forma giuridica , qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall’art. 7, della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
e. fino ad un massimo di un mese , nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell’arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 33, del presente regolamento;
f. fino ad un massimo di 180 giorni, nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell’autorizzazione.
2. Il Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive, dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell’eventuale recidiva.
Art. 34 – Sanzione accessoria della revoca della titolarità del servizio di noleggio
1. E’ disposta la revoca della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:
a. quando il titolare eserciti l’attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
b. nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, del precedente art. 34, in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 35 – Decadenza della titolarità del servizio di noleggio
1. E’ dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:
a. sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7, del presente regolamento;
b. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 13, del presente regolamento;
c. estinzione dell’impresa collettiva o comunque modificazione dell’oggetto sociale tale da escludere l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
d. mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti per il subingresso o per la cessione dell’attività, come prescritto nell’art. 15, del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
e. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
f. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite il Servizio di Polizia Municipale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
g. sopravvenuta irreperibilità’ del titolare.
2. La decadenza è comunicata all’Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 36 – Abrogazione disposizioni precedenti
1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.
Art. 37 – Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio On-Line del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
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