Regolamento NCC Sassari

Regolamento noleggio con conducente Sassari
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Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente
(Regolamento NCC Sassari con autobus, minibus ed autovetture)
Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 116, in data 19 settembre 1994.
Esecutivo ai sensi di legge dal 17 novembre 1994.

Articolo 1 del Regolamento NCC Sassari: Disciplina del servizio
Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del 6° comma, art. 58, ed in conformità all’uso di cui al punto 1 lett.C), art. 57 del T.U. 15 giugno 1959, n°393, sul quale si esercita la competenza di questo comune è disciplinato:
a) dall’art. 113 del T.U. 8.12.1933, n° 740, tenuto in vigore dall’art. 145, 2° comma, T.U. 15.6.1959, n°393;
b) dal T.U. 15.6.1959, n° 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30.6.1959, n° 420;
c) dai regolamenti CEE 543-69, 1463-70, 514/515-72, 1787-73, 2827/2828-77;
d) dalle leggi 14.2.1974, n° 62 e 14.8.1974, n° 394;
e) dal D.M. 18.4.1977;
f) dagli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica sicurezza del 18.6.1931, n° 773, nonché dall’art. 158 del regolamento di esecuzione 6.5.1940, n° 635;
g) dal D.P.R. 19.6.1979, n° 348;
h) dalla deliberazione della Giunta regionale, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di tipo regionale;
i) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 128 del 9 marzo 1988, rettificata con deliberazione della Giunta municipale n° 1353 del 25 luglio 1988.
Articolo 2 del Regolamento NCC Sassari: Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio conducente, nel rispetto di cui alla caratteristiche di cui all’art. 2 del D.M.18.4.1977, viene fissato, a norma dell’art. 113 del T.U. 8.12.1933, n° 1740, con deliberazione del Consiglio comunale sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore di autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
– l’entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
– la distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal comune centro;
– l’entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse o in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
– le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
Articolo 3 del Regolamento NCC Sassari: Licenza comunale di esercizio
Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltre che della prescritta licenza dell’autorità di Pubblica sicurezza, di apposita licenza comunale, che viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale.
Il comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l’immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art. 2.
In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate, le autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza. Nei comuni costituiti da frazioni o più centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio comunale tra le frazioni e i centri anzidetti.
Nell’ambito del comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.
La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come scopo sociale il trasporto di persone;
Articolo 3 bis del Regolamento NCC Sassari: Requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone devono dimostrare la propria idoneità finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministero dei Trasporti 120.12.1991, n° 448.
Articolo 4 del Regolamento NCC Sassari: Domanda per esercitare il servizio
Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della rimessa o di altro recapito nel comune.
La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione che attesti la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25.7.1956, n°860;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di residenza nel comune;
e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento;
h) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che s’intendono adibire alla guida del o dei veicoli;
i) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio.
Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del tribunale competente.
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
1) statuto o atto costitutivo;
2) certificato di iscrizione all’Albo prefettizio;
3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
4) B.U.S.C. (Bollettino ufficiale delle società cooperative);
5) elenco dei soci;
6) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
7) certificazione di disciplina finanziaria;
8) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio delle attività.
Articolo 5 del Regolamento NCC Sassari: Titoli preferenziali
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle licenze di esercizio:
1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b) la continuità, le regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
c) l’organizzazione aziendale.
2) l’essere residente nel comune.
In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.
Art.5 bis del Regolamento NCC Sassari
Il Sindaco dovrà sottoporre all’esame della Giunta municipale le domande di richiesta di licenza, nel caso in cui se ne verifichi la disponibilità, entro 3 mesi da quando tale disponibilità si è realizzata.
Articolo 6 del Regolamento NCC Sassari: Cause di impedimento al rilascio della licenza
Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:
a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel comune;
b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
c) l’essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
d) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.
Articolo 7 del Regolamento NCC Sassari: Assegnazione della licenza comunale di esercizio
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dalla Giunta municipale sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 5, sentito il parere delle organizzazioni provinciali di categoria del settore di autonoleggio.
La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la deliberazione della Giunta di cui al 1° comma sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M.18.4.1977) dell’autoveicolo da immatricolare per il servizio.
Prima del rilascio il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all’autorità comunale ad esibire ad essa, se già in suo possesso, la licenza di Polizia amministrativa di cui all’art. 86 del T.U. della legge di Pubblica sicurezza 18.6.1931 n.773.
Articolo 8 del Regolamento NCC Sassari: Durata della licenza
La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata; fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi articoli 12, 13 e 14.
Articolo 9 del Regolamento NCC Sassari: Gestione del servizio – Trasferimento della licenza
Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.
La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l’assenso della Giunta municipale, la quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.
la licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi 5 anni dall’assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell’attività.
Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno, nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
Articolo 10 del Regolamento NCC Sassari: Inizio del servizio
L’assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio, con autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni, ove l’assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.
Nel caso di autobus nuovo l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all’ordinazione dell’autoveicolo, con l’indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.
Articolo 11 del Regolamento NCC Sassari: Divieto di esercitare i servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti
Salvo quanto disposto dall’art. 57, 2° comma, del T.U. 15.6.1959, n° 393, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
Per infrazione al presente divieto, l’Autorità comunale può disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.
Articolo 12 del Regolamento NCC Sassari: Sospensione della licenza
La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta municipale sentite le organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.
Articolo 13 del Regolamento NCC Sassari: Revoca della licenza
La licenza comunale di esercizio viene revocata con deliberazione della Giunta municipale, sentite le organizzazioni di categoria provinciali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b) quando l’attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell’ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
d) quando l’autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo di partito;
e) quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio;
f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie al presente regolamento;
i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l’una dall’altra. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida l’Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
Articolo 14 del Regolamento NCC Sassari: Decadenza della licenza
La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di comunicazione dell’assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall’art. 10;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 9.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
Articolo 14 bis del Regolamento NCC Sassari
I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
Articolo 15 del Regolamento NCC Sassari: Verifica e revisione degli autoveicoli
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio, alla verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio comunale, composta dal Sindaco o suo delegato, da due rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza, e da due rappresentanti delle organizzazioni provinciali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18.4.1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.
Tali verifiche non possono,implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. 8.12.1933, n° 1740, art. 145, 2° comma, T.U. 15.6.1959, n° 393 e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19.6.1979, n° 348).
Ogniqualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R 15.6.1959, n° 393, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.
Ove, invece, l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell’art. 13.
Articolo 16 del Regolamento NCC Sassari: Sostituzione dell’autoveicolo
Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio, purché in migliore stato d’uso da verificarsi da parte della commissione di cui all’art. 15, fatto salvo quanto disposto con l’art. 10.
In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.
Articolo 17 del Regolamento NCC Sassari: Contachilometri e cronotachigrafo
Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchi contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l’Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978.
Articolo 18 del Regolamento NCC Sassari: Tariffe
Con deliberazione della Giunta municipale, sentite le organizzazioni provinciali di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall’Amministrazione regionale.Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell’attività da noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l’Assessorato regionale dei Trasporti entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni provinciali di categoria, delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche di tipo dell’autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.
A tal fine le organizzazioni provinciali di categoria del settore noleggio, ufficialmente costituite e rappresentante a livello nazionale, devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ciascun anno le tariffe massime e minime sulla base dei costi economici del servizio.
La commissione di cui all’art. 15 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell’autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima e massima fissata dall’Assessorato regionale dei Trasporti, provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto può proporre alla Giunta municipale l’adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto a dell’art. 13.
In tal caso la revoca della licenza non deve essere preceduta da nessuna diffida.
I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
Articolo 19 del Regolamento NCC Sassari: Responsabilità nell’esercizio
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza e in connessione al rilascio e all’esercizio della licenza è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Articolo 20 del Regolamento NCC Sassari: Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche
E’ fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio con conducente sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per i quali sono stati noleggiati.
Articolo 21 del Regolamento NCC Sassari: Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l’obbligo di
a) conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio e ed esibirla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all’art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Articolo 22 del Regolamento NCC Sassari: Divieti per i conducenti degli autoveicoli
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
b) portare animali propri sull’autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;
e) fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Articolo 23 del Regolamento NCC Sassari: Contravvenzioni
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15.6.1959, n.°393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.
Articolo 24 del Regolamento NCC Sassari: Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
Le deliberazione della Giunta municipale relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e le loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all’art. 1.
Articolo 25 del Regolamento NCC Sassari: Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo, oltre che alle disposizioni espressamente richiamate all’art. 1, alla legge sulle autonomie locali e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano, direttamente o indirettamente, avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
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