Regolamento NCC Trieste

Regolamento noleggio con conducente Trieste
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Regolamento autoservizi pubblici non di linea in Trieste (taxi ed NCC)
(gli articoli che riguardano esclusivamente il servizio TAXI sono omessi, ma visibili cliccando qui)

CAPO I del Regolamento NCC Trieste
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Finalità)
1.Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del servizio di TAXI e di noleggio con conducente di seguito denominati rispettivamente TAXI e NCC , intesi quali autoservizi pubblici non di linea esercìti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
2.Il presente Regolamento stabilisce in particolare :
a) il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) gli elementi valutativi per la fissazione delle tariffe per il servizio di TAXI;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di TAXI e dell’ autorizzazione per lo esercizio del servizio di noleggio con conducente;
3.Il Comune si limita a disciplinare il servizio di TAXI e NCC ai sensi di legge, tramite il presente Regolamento, senza perciò assumere responsabilità alcuna in ordine all’espletamento e alla esecuzione dei servizi stessi;
ART. 2
(Commissione Consultiva)
1. E’ istituita la Commissione consultiva comunale per lo esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all’articolo 1, comma 2.
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta da:
a) il Sindaco o l’ Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
b) n° 6 rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio TAXI;
c) n° 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
d) n° 1 rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto dei trasporti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) n° 1 rappresentante della Azienda concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale urbano;
f) n° 1 rappresentante della C.C.I.A.A.;
g) n° 1 rappresentante delle Associazioni degli Utenti;
4. La Commissione ha durata triennale.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
ART. 3
(Modalità di Funzionamento)
1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato cinque giorni prima e contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all’ordine del giorno d’ufficio e su richiesta dei componenti. La Commissione può essere convocata anche su richiesta di quattro componenti. Gli inviti di convocazione devono prevedere la prima e la seconda convocazione. La seconda convocazione avrà luogo trenta minuti dopo la prima.
2. Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, quelle in seconda convocazione con almeno cinque componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
4. E’ causa di decadenza dalla qualità di componente della Commissione l’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.
5. I verbali delle sedute sono approvati di norma nel corso della seduta successiva.
6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità fino alla scadenza della Commissione.
ART. 4
(Numero dei veicoli e dei natanti)
1. Nel territorio comunale di Trieste
a) le autovetture da adibire al servizio di TAXI sono in numero di 250 (duecentocinquanta).
b) le autovetture da adibire al servizio di TAXI, attrezzate esclusivamente al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, sono in numero di 10 (dieci);
c) le motocarrozzette da adibire al servizio di TAXI sono in numero di 10 (dieci);
d) i natanti da adibire al servizio di TAXI sono in numero di 10 (dieci);
e) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio di TAXI sono in numero di 10 (dieci);
f) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 40 (quaranta).
g) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità , sono in numero di 5 (cinque);
h) le motocarrozzette da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 10 (dieci)
i) i natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 10 (dieci);
l) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 10 (dieci).
2. Il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere della Commissione di cui all’articolo 2.
ART. 5
(Tipo e dotazione dei veicoli e natanti da adibire al servizio di TAXI)…
ART. 6
(Tipo e dotazioni dei veicoli e natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente)
1. L’autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile, escluso le autovetture d’epoca ed esporre all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta NOLEGGIO nonchè, sul lato posteriore, una targhetta a forma di scudetto, in metallo, approvata dal competente ufficio comunale piombata con le seguenti caratteristiche:
a) dimensioni : cm. 8x 10;
b)fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI TRIESTE e noleggio con conducente e con le cifre di colore rosso per il numero assegnato dal Comune.
c) stemma comunale.
2. I natanti ed i veicoli a trazione animale devono essere muniti dei contrassegni di cui al comma 1.
ART. 7
(Controllo dei veicoli)
Fatta salva la verifica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio di TAXI ed al servizio di NCC sono sottoposte, prima dell’inizio del servizio o, secondo necessità e comunque entro 5 giorni (non festivi) dalla richiesta, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della Polizia Municipale per l’esercizio del controllo.
CAPO II del Regolamento NCC Trieste
MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 8
(Posteggio di stazionamento TAXI)…
ART. 9
(Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente)
Lo stazionamento delle autovetture di NCC avviene esclusivamente all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.
ART. 10
(Richieste del servizio TAXI)…
ART. 11
(Turni ed orari del servizio TAXI)…
ART. 12
(Trasporto soggetti portatori di handicap)
1. I servizi di TAXI e NCC sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di licenza TAXI e di NCC attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1 lettera b) dell’art. 4 sono obbligati all’uso di veicoli idonei anche al trasporto di persone portatrici di handicap su poltrone a rotelle.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d’accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
ART. 13
(Obblighi dei conducenti)
1. I conducenti delle autovetture di servizio TAXI e NCC hanno l’obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
d) entrare su richiesta dell’utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l’accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della Strada e non costituiscano potenziale pericolo per l’autoveicolo o fonte di danneggiamento;
e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l’autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
h) avere un abbigliamento confacente al servizio ed essere sempre curati nella persona;
i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente Ufficio Comunale;
l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
m) comunicare, all’ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 10 giorni dalla data di richiesta al Comune;
n) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 48 ore successive alla notifica;
o) osservare le norme di servizio emanate dall’Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Vigilanza Urbana, nonchè tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia;
p) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, da effettuarsi in ambito comunale, purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l’autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
q) prelevare l’utente ovvero iniziare il servizio all’interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;
r) avere il segnale TAXI illuminato nelle ore notturne, quando l’autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
s) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
t) richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune dando dei medesimi comunicazione all’utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
u) rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
v) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il TAXI capofila;
z) comunicare agli uffici comunali competenti la sospensione, entro 24 ore, del servizio per ferie, malattia e qualsiasi altro motivo che comporti il fermo macchina superiore a tre giorni;
x) non fumare durante il servizio.
ART. 14
(Obbligo specifico per l’esercente servizio di TAXI)…
ART. 15
(Obblighi specifici per l’esercente il servizio noleggio con conducente)
1. Oltre gli obblighi di cui all’art. 13 dalla lettera a) alla lettera o), l’esercente il servizio NCC ha l’obbligo di:
a) effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse;
b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
c) comunicare entro 15 (quindici) giorni all’Ufficio Comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa;
d) riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.
ART. 16
(Diritti dei conducenti di autovetture adibite al servizio di TAXI e noleggio con conducente)
1. I conducenti TAXI ed NCC, prima dell’espletamento del servizio, hanno il diritto di richiedere all’utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito.
2. In particolare il conducente di TAXI ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all’utente che si presenti in stato non conforme alla decenza, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c) ottenere in caso di attesa, richiesta dall’utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento;
d) rifiutare di trasportare oggetti che possano insudiciare o danneggiare il veicolo o merci che comportino un uso promiscuo dell’autovettura.
ART. 17
(Divieti per i conducenti di TAXI e di noleggio con conducente)
1. E’ fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di TAXI e NCC di:
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
b) fumare o mangiare durante la corsa;
c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
e) ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;
g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
h) consentire la conduzione del veicolo a persone non iscritte al ruolo dei conducenti anche se munite di patente idonea;
i) trasportare animali di loro proprietà o quant’altro risulti di intralcio al passeggero;
l) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
m) accompagnarsi a persone estranee al cliente.
ART. 18
(Divieti specifici per l’esercente il servizio di TAXI…
ART. 19
(Divieti specifici per l’esercente il servizio di noleggio con conducente)
E’ vietata la sosta delle autovetture adibite a noleggio con conducente nei posteggi di stazionamento previsti per il servizio di TAXI.
ART. 20
(Avaria del veicolo)
1. Qualora, per cause di forza maggiore o per avaria del veicolo,non dovuta ad evidente omissione, imperizia o negligenza da parte del conducente, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, l’utente ha diritto di corrispondere solo l’importo all’autovettura che lo porterà a destinazione.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per garantire il servizio ed evitare all’utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.
ART. 21
(Veicolo di scorta)
1. Nell’ambito organizzativo dei servizi di TAXI e NCC, il Comune definisce con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all’organico, il numero delle licenze o autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d’idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
4. Le vetture sono di proprietà di organismi economici o di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messe a disposizione degli organismi economici suddetti o dei titolari di licenza che ne facciano richiesta.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a licenze o autorizzazioni non cedibili a terzi e rilasciate ad organismi economici o di categoria legalmente riconosciuti cui aderiscono operatori titolari di licenze/autorizzazioni ed operanti nel territorio del Comune di Trieste.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, può, previa autorizzazione del Comune, sostituire il veicolo fermo per riparazione e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di un altro titolare di servizio analogo.
ART. 22
(Spese telefoniche)
Le spese, sia ricorrenti che straordinarie, relative agli apparecchi telefonici installati nei posteggi TAXI, vengono anticipate dal Comune e poste a carico, in parti uguali, dei titolari di licenza. Le spese straordinarie saranno discusse dalla Commissione di cui all’articolo 2 del presente Regolamento.
CAPO III del Regolamento NCC Trieste
TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 23
(Tariffe)
1. Il servizio di TAXI si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe del servizio di TAXI sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta comunale previo parere della Commissione.
3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall’autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno dell’autovettura in lingua italiana, inglese e, facoltativamente, in altre lingue.
ART. 24
(Componenti della tariffa TAXI)…
ART. 25
(Tassametro per il servizio di TAXI)…
CAPO IV del Regolamento NCC Trieste
Requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di TAXI e della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
ART. 26
(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)
1. Per ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di TAXI e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 7 della L.R. 5 agosto 1996 n. 27;
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 27 del presente regolamento;
d) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di esercizio;
e) non avere trasferito, rispettivamente, altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell’ambito dello stesso Comune;
f) non essere titolari di licenza TAXI o di NCC rilasciata da altro Comune.
2. Per l’esercizio del servizio di NCC è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.
3. In ogni caso l’Amministrazione comunale può procedere ad accertamenti d’ufficio, nonchè chiedere il rilascio di dichiarazioni ed ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della insussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione di cui all’art. 27 del presente Regolamento.
4. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 27
(Impedimenti Soggettivi)
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamenti per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
c) l’aver violato più di due volte gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti);
d) l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
e) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all’amministrazione comunale.
ART. 28
(Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni)
1. Le licenze per l’esercizio del servizio di TAXI e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC vengono rilasciate dal Comune di Trieste, in seguito a pubblico concorso e fino a copertura dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, determinati ai sensi dell’art. 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una diminuzione del numero dei veicoli e natanti di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria, di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell’ultimo concorso.
3. Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.
4. Non è riconosciuta la validità di licenze rilasciate da altri Comuni.
5. La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante.
6. L’autorizzazione NCC è soggetta al pagamento della tassa di concessione comunale di cui al n. 20 della tariffa allegata al D.M. 29.11.1978.
ART. 29
(Contenuti del bando di concorso)
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l’inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
d) l’indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
e) i criteri per la valutazione dei titoli.
ART. 30
(Presentazione delle domande)
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza di TAXI o dell’autorizzazione per NCC devono essere presentate al Sindaco, su carta legale.
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione di iscrizione al ruolo di cui all’art.7 della L.R. 5 agosto 1996 n. 27;
b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
d) certificazione medica rilasciata dalla Azienda per i Servizi Sanitari attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
g) dichiarazione di impegno ad acquisire in proprietà o in leasing il mezzo per l’espletamento del servizio per il quale si richiede la licenza o l’autorizzazione;
h) dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione di NCC.
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 1 lettera f) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 27 del presente Regolamento.
5. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene presentata dall’interessato ovvero acquisita d’ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
ART. 31
(Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)
1. Il competente ufficio comunale o apposita commissione procede all’istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l’assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni disponibili.
2. L’Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di 60 giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessario per il rilascio della licenza o autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
ART. 32
(Inizio del servizio)
1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, a pena di decadenza della licenza o dell’autorizzazione.
2. Detto termine può essere prorogato di altri tre mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità ad iniziare il servizio. L’Amministrazione comunale, previo parere della Commissione, autorizza la proroga della data di inizio del servizio.
ART. 33
(Figure Giuridiche)
1.E’ consentito conferire la licenza o l’autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall’art. 11 della L.R. 5 agosto 1996 n. 27, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell’attività autorizzata. Fermo restando che in capo all’organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo (licenza) cumulativo. In relazione a quanto previsto dalla L. 21/92 e in applicazione alla normativa regionale, nei casi di cooperative produzione lavoro, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, le autovetture devono essere di proprietà del suddetto organismo.
2. Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:
a) informazione scritta all’Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
b) copia autenticata dell’atto con il quale viene conferita la licenza o l’autorizzazione;
c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla L.R. 5 agosto 1996 n. 27.
3. L’ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.
4. Al titolare di licenza o autorizzazione che abbia conferito il proprio titolo agli organismi di cui al comma 1 è consentito di uscire dagli stessi e di rientrare subito in possesso della propria licenza o autorizzazione conferita, in caso di decadenza o esclusione dagli organismi stessi. In caso invece di recesso, inteso come volontà di abbandonare l’organismo cui era stata conferita la licenza o l’autorizzazione, le stesse non potranno essere ritrasferite e, quindi, utilizzate individualmente dal socio conferente prima che sia trascorso un anno dalla data della richiesta di recesso, che andrà comunicata all’organismo sociale di appartenenza ed al Comune, fermo restando il diritto del conferente recedente a continuare ad utilizzare, nell’ambito dell’organismo sociale e fino alla scadenza dell’anno, la licenza o autorizzazione oggetto a suo tempo di conferimento.
5. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l’indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l’eventuale richiesta di recesso.
ART. 34
(Trasferibilità della licenza per atto tra vivi)
1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 7 della L.R. 5.8.1996 n. 27 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L’attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 1, deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
ART. 35
(Trasferibilità della licenza per causa di morte del titolare) art.13 L.R. 5 agosto 1996 n. 27
1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell’evento. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell’attività;
b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l’autorizzazione;
c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all’art.14 comma 2 della Legge Regionale 5 agosto 1996 n. 27.
2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), mediante designazione nominativa, deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1 lettera c), gli eredi minori o che non abbiano raggiunto l’età minima richiesta per l’esercizio del servizio di TAXI possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 26.
3. La mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
4. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del comma 2, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 gg. dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 26
ART. 36
(Sostituzione alla guida dei titolari licenza taxi)…
ART. 37
(Collaborazione familiare) art. 14 comma 4 L.R. 5.8.1996 n. 27
1. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare, prevista per una sola persona, è la seguente:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell’art. 14, comma 4, della Legge Regionale 5 agosto 1996 n. 27;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968 attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 1, lettere a) e b) e l’insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 27.
2. L’ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito e ne riporta nota nella licenza/autorizzazione.
3. Il collaboratore familiare, per il servizio di taxi, ha l’obbligo di rispettare turni ed orari assegnati al titolare.
4. La sussistenza dell’impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della Legge n. 15/1968, rilasciata dal titolare della licenza o della autorizzazione.
5. La non conformità della attività della collaborazione familiare all’art. 230 bis del C.C. nonchè la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l’immediata revoca del nullaosta rilasciato dall’Amministrazione comunale.
ART. 38
(Ferie)
Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente ha diritto, annualmente, a 50 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
CAPO V del Regolamento NCC Trieste
Illeciti e sanzioni
ART. 39
(Sanzioni)
1. In caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 19 della L.R. 5.8.1996 n°27.-
2. Ai sensi dell’art.107 del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore, o, entro il termine 60 giorni dalla contestazione, di una somma pari al minimo della sanzione prevista per la violazione commessa. In caso di rifiuto all’oblazione si applicherà la procedura prevista dalla L.R. 17.1.1984 n°1.
ART. 40
(Diffida)
E’ soggetto alla diffida da parte dell’Amministrazione comunale il titolare di licenza di TAXI o dell’autorizzazione NCC che sia incorso per la seconda volta nell’arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:
a) non detenere nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività;
b) non esercitare con regolarità il servizio;
c) non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
d) non tenere un abbigliamento confacente al servizio e non essere curato nella persona;
e) procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni;
f) fermare l’autoveicolo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
g) mutare l’indirizzo della rimessa nell’ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.
ART. 41
(Sospensione della licenza o della autorizzazione)
1. La licenza o l’autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva:
a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
b) prestazioni del servizio con tassametro manomesso;
c) violazione dell’art.17, lettera c) del presente Regolamento;
d) violazione dell’art.17, lettera g) del presente Regolamento;
e) violazioni dell’art.18, lettera g) del presente Regolamento;
f) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
g) fornire testimonianza falsa nell’ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
h) violazione dell’art. 37, comma 4, del presente Regolamento.
2. La licenza o l’autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di mesi 1(uno), quando il titolare sia incorso nel terzo provvedimento di diffida di cui all’art. 40 del presente Regolamento, nell’arco di due anni.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all’ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo.
ART. 42
(Decadenza della licenza e dell’autorizzazione)
1. Il Sindaco dichiara la decadenza della licenza di TAXI o dell’autorizzazione NCC nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 32;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
c) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all’art. 35 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal predetto art. 35 del presente Regolamento;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 gg. salvo i casi di forza maggiore;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
f) quando in capo al titolare della licenza o dell’autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla L.R. 5.8.1996 n. 27 e dal presente Regolamento;
g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell’art. 41 del presente Regolamento;
h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all’art. 27 lettera h) del presente Regolamento;
i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
ART. 43
(Revoca della licenza o della autorizzazione)
1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza di TAXI o dell’autorizzazione NCC nei seguenti casi:
a) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all’art. 27 del presente Regolamento;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 41 del presente Regolamento;
c) quando la stessa sia stata trasferita in violazione delle norme contenute negli artt. 34 e 35 del presente Regolamento.
CAPO VI del Regolamento NCC Trieste
Norme Transitorie e Finali
ART. 44
(Taxi ad uso collettivo)…
ART. 45
(Abrogazione di precedenti disposizioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati in particolare :
a) Il regolamento TAXI del Comune di Trieste approvato con delib. cons. n. 293/1976 e modificato e integrato con delib. cons. n. 364/1988;
b) Il regolamento NCC del Comune di Trieste per il servizio svolto con autovetture, approvato con delib. cons. n. 712/1969;
2. Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
ART. 46
Il Comune si impegna :
1) a completare l’azione di adeguamento delle licenze per il servizio TAXI, entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale;
2) a non fissare termini perentori per l’ operazione di cui al punto 1) se non nella immediata scadenza del termine previsto dalla legge regionale;
3) nelle more dell’ adempimento di cui all’art. 20 della L.R. 27/96 i soggetti citati nelle licenze aziendali, quali titolari di quota possono avvalersi, uti singuli, del regime di sostituzione alla guida previsto dall’art. 14 della suddetta legge.
ART. 47
Le licenze speciali TAXI riservate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, verranno assegnate solo dopo la stipula di apposita convenzione con il gestore del settore trasporti pubblici di Trieste volta a definire forme di integrazione tra il trasporto pubblico di linea e il servizio TAXI per garantire una migliore mobilità e condizioni tariffarie agevolate ai portatori di handicap. L’Amministrazione comunale provvederà entro 180 giorni alla predisposizione della sopracitata convenzione.
Qui trovi anche l’elenco dei posteggi taxi di Trieste, con numero di telefono e indirizzo di ogni posteggio.

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