Regolamento noleggio bus Bologna

Regolamento noleggio bus Bologna con autista
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ODG/PRG: 287
PG: 131702/96
Data Seduta: 21/10/1996
Data inizio vigore: 19/11/1996
Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:
Odg/prg n.68 N.PG. 22449/2003. Data seduta 03/03/2003. Testo totalmente consolidato.
Nuovo regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente mediante autobus.

Art.1 del Regolamento noleggio bus Bologna
Normativa di riferimento
1. Le norme del presente regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
a. decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448 (relativo all’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
c. L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
d. L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
e. legge 17 maggio 1983, n. 217 ( Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’ offerta turistica);
f. decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);
g. d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
h. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
i. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
l. decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus, modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985);
m. decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 ( Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
n. decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
o. legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
p. d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 2 del Regolamento noleggio bus Bologna
Definizioni
1.-Esercita l’attività di trasportatore su strada di persone il soggetto che, esegue mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo).
2.- Abrogato
3.- Abrogato
4.- Abrogato
5.- Abrogato
6.- Ai fini del presente regolamento il servizio di NCC è servizio privato di interesse pubblico, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione:
– MINIBUS abilitati al trasporto di massimo di 17 persone compreso il conducente;
– AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone.
7.- Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.
8.- Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse o presso gli uffici del vettore e, qualora si tratti di trasporto turistico, conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla L.R. 26 luglio 1997, n. 23.
Art.3 del Regolamento noleggio bus Bologna
Titolo per l’esercizio del servizio
1. – L’ esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente o persona dallo stesso delegata.
2. – Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli art. 4, 6, 7 e 15, sulla base delle disposizioni normative di cui all’art. 1.
3. – Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di NCC.
La stessa contiene:
a. i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;
b. l’indicazione della classificazione dell’autobus di cui all’art. 2, comma 6.
Art.4 del Regolamento noleggio bus Bologna
Cumulo dei titoli
1. – Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC è ammesso fino ad un massimo di n. 10 autorizzazioni.
Art. 5 del Regolamento noleggio bus Bologna
Ambiti operativi e territoriali
1. – L’autorizzazione abilita all’effettuazione di servizi aventi origine di rimessa.
2. – I titolari di autorizzazione NCC possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l’attestato conseguito ai sensi dell’art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.
3. – I titolari di autorizzazione di NCC possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonchè dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall’art.87, comma 1, del Codice della strada.
4. – E’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.
Art.6 del Regolamento noleggio bus Bologna
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1. – Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio NCC è necessario:
a. essere in possesso dei requisiti morali, professionali e finanziari 18) previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
b. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
c. avere la sede dell’impresa nel Comune di Bologna;
d. essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 7;
e. essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
f. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell’autobus per il quale è richiesta l’autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l’usufrutto non può essere inferiore ad anni due;
g. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge.
2. – La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idoneo allo stazionamento del veicolo. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata secondo le modalità previste nel d.p.r. 19 dicembre 2001, n. 480 nonché all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant’altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.
3. – Se l’impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all’ufficio comunale competente, la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3, lettere a) e b).
4. – In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d’ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7.
5. – Nei casi consentiti gli interessati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del d.p.r. 445/2000.
6. – La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.
Art.7 del Regolamento noleggio bus Bologna
Impedimenti soggettivi
1. – Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell’autorizzazione:
a. l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b. l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi;
1. Abrogato;
2. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
3. 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
4. 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
c. Abrogato;
d. l’essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell’ autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
e. l’essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
f. svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata all’Amministrazione comunale.
5. Il responsabile del procedimento verifica d’ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall’interessato l’autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.
Art. 8 del Regolamento noleggio bus Bologna
Conducenti
1. – I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus sono dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l’attività di NCC.
2. – La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, è dimostrata da apposita documentazione oppure attraverso dichiarazione rilasciata dall’interessato, secondo quanto previsto dal d.p.r. 445/2000.
Art. 9 del Regolamento noleggio bus Bologna
Requisiti per l’accesso alla professione
1. – I soggetti che intendono avviare l’attività di NCC mediante autobus, dimostrano la propria idoneità morale, finanziaria e professionale, attraverso la produzione della documentazione richiesta dal D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative .
2. – Abrogato.
3. – Detti soggetti, inoltre, nel termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data d’inizio dell’attività, presentano al preposto ufficio comunale i seguenti documenti:
a. certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicurativi della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell’assistenza infortunio sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto certificato può essere presentato, in originale o in copia autentica, qualunque altro documento rilasciato dagli enti assicurativi, dal quale risulti l’avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente (ad esempio copia integrale, debitamente autenticata, del libro matricola e del libro paga, recante la vidimazione degli istituti previdenziali o d’assicurazione obbligatoria).
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del l’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati e operai, e che l’impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi. Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la suddetta documentazione decadono dalla autorizzazione.
4. – I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono sottoposti a verifica d’ufficio alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell’esame di idoneità professionale.
5. – Il mancato permanere anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la revoca dell’autorizzazione.
6. – L’autorizzazione NCC è revocata in qualsiasi momento, senza bisogno di attendere la verifica quinquennale, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale.
7. – All’impresa che risulti priva di un gestore munito dell’idoneità professionale, a seguito di decesso o della sopravvenuta incapacità fisica o legale del titolare o del legale rappresentante, è consentito l’esercizio provvisorio dell’attività rispettivamente da parte degli eredi o del legale rappresentante del primo per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, non imputabili ai soggetti che provvedono all’esercizio provvisorio dell’impresa. Non è ammessa deroga al requisito dell’idoneità morale, nella gestione dell’esercizio provvisorio.
Art. 10 del Regolamento noleggio bus Bologna
Idoneità morale
1. – Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto:
a. quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art.230-bis codice civile) dal collaboratore familiare;
b. quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal codice civile;
c. quando all’esercizio di una impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest’ultimo.
2. – Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita .
3. – L’interessato, all’atto della prima richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione di NCC, allega i seguenti documenti:
a. certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri l’intervenuta riabilitazione;
b. certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi.
c. attestazione da cui risulti che l’interessato non sia stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.
4. In sostituzione dei documenti di cui al comma 3, l’interessato può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000
Art. 11 del Regolamento noleggio bus Bologna
Idoneità finanziaria
1. – L’interessato fornisce tutte le notizie che consentano all’Amministrazione comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione di essa.
2 – L’ interessato, all’atto della prima richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione, allega una relazione illustrativa di tutti gli elementi di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 448/91, corredata di documentazione nonché copia dell’ultimo bilancio approvato, qualora sia tenuta a tale adempimento.
3. – In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l’interessato può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 5, comma 3, del D.M. 448/91, presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, una idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da istituti di credito o società finanziarie. Tale attestato è prodotto su carta intestata dell’azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. 448/91. Tale importo è aumentato, nella misura prevista dal D.M. 448/91, per ogni veicolo facente parte del parco rotabile dell’azienda ed adibito ai vari servizi di cui quest’ultima risulti essere titolare. Tale aumento deve risultare da una attestazione integrativa o globalmente sostitutiva della prima, da prodursi prima della data prevista per l’esercizio del servizio per il quale l’autobus risulti essere stato immatricolato. Nella domanda volta ad ottenere la autorizzazione NCC nonché in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l’interessato dichiara espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall’art.5, comma 3, del D.M. 448/91.
4. – Per le aziende pubbliche e per le società a capitale interamente pubblico, anziché la certificazione relativa all’idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti, o dei Sindaci o dell’Ente proprietario, dalla quale risulti che l’attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici.
5. In sostituzione dei documenti di cui ai commi precedenti, l’interessato può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.
Art. 12 del Regolamento noleggio bus Bologna
Idoneità professionale
1. – Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
a. quando trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell’impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
b. In tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone che dirigono l’attività in maniera permanente ed effettiva.
Art. 13 del Regolamento noleggio bus Bologna
Commissione tecnica consultiva
1. – Per l’esame di problemi di carattere generale e specificamente per la formazione e variazione degli organici dei servizi e delle norme regolamentari è istituita una Commissione tecnica consultiva. Tale Commissione può formulare proposte in ordine alle suddette materie e deve essere sentita ogniqualvolta intervenga una modificazione delle stesse.
2. – La Commissione è costituita con delibera della Giunta comunale ed è composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali che abbiano almeno 10 aderenti, dal Direttore del Settore Traffico e Trasporti, in qualità di presidente e dal responsabile dell’ufficio comunale competente in materia. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI.
3. – La Commissione resta in carica per 4 anni a far tempo dalla sua costituzione. I membri della Commissione possono essere sostituiti in qualunque momento per dimissioni, ad iniziativa del Sindaco o della Associazione che li ha designati.
Art. 14 del Regolamento noleggio bus Bologna
Determinazione degli organici
1. – L’ organico del servizio di NCC è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.
2. – Il Consiglio Comunale provvede a modificare l’organico del servizio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
a. adeguamento ai limiti dell’offerta teorica definita dalla Provincia di Bologna;
b. adeguamento all’offerta teorica rideterminata a seguito di variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull’offerta;
c. adeguamento correlato ad ogni altra dimostrata diretta esigenza di adeguamento dell’organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell’utenza servita).
Art. 15 del Regolamento noleggio bus Bologna
Concorso per l’assegnazioni delle autorizzazioni
1. – Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami, fino a copertura degli organici del servizio, determinati ai sensi dell’ art.14 del presente regolamento.
2. – Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria.
3. – L’indizione del concorso, di competenza dirigenziale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è variato il contingente numerico esistente.
4. – L’approvazione del bando è di competenza del dirigente o suo delegato e pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna e affisso all’Albo Pretorio del Comune.
Art. 16 del Regolamento noleggio bus Bologna
Contenuti del bando di concorso
1. – Il bando di pubblico concorso prevede:
a. il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b. i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso;
c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l’inoltro della stessa, ed i documenti eventuali da produrre;
d. l’indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell’art.19;
e. le materie di esame;
f. valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
g. il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria;
h. la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
Art.17 del Regolamento noleggio bus Bologna
Presentazione delle domande
1. – Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione NCC sono presentate al Comune di Bologna, in carta semplice, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000. Nella domanda sono indicate tutte le generalità del richiedente con la precisazione del tipo impresa rappresentata;
2. – Il richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, si sensi del d.p.r. 445/2000 .
3. – Abrogato.
Art. 18 del Regolamento noleggio bus Bologna
Commissione di concorso
1. – Per l’espletamento del concorso di cui all’art. 15 il dirigente o suo delegato nomina un’apposita Commissione di concorso.
2. – La Commissione è composta dal Direttore del Settore Traffico e Trasporti, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all’Amministrazione, designati dal Direttore medesimo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.
3. – Valutata la regolarità delle domande di ammissione, la Commissione redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi e la sottopone all’approvazione del dirigente o suo delegato.
4. – La data dell’esame fissata dalla Commissione è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della suddetta data.
5. – Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.
6. – Alla prova d’esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. – La Commissione, una volta svolte le prove d’esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza, e la trasmette al dirigente per l’approvazione.
Art. 19 del Regolamento noleggio bus Bologna
Titoli di preferenza
1. – A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine:
a. l’esercizio dell’impresa da parte di enti pubblici o aziende a prevalente capitale pubblico, nonchè di cooperative e di consorzi che esercitano da almeno due anni il servizio di NCC nel Comune di Bologna;
b. di coloro che vantano, da almeno due anni, un regolare rapporto di dipendenza da imprese del settore che operano nel territorio del Comune di Bologna;
c. il fatturato dell’impresa.
2.- A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. dalla anzianità dell’impresa.
Art. 20 del Regolamento noleggio bus Bologna
Materie d’esame
1.- L’esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta nelle materie sottoelencate:
a. D. M. 20 dicembre 1991, n. 448;
b. regolamento comunale relativo all’esercizio del servizio;
c. conoscenza delle principali vie di comunicazione e luoghi di attrazione turistica o sedi di importanti insediamenti produttivi, commerciali, culturali;
Art. 21 del Regolamento noleggio bus Bologna
Validità della graduatoria
1. – La graduatoria ha validità di 3 ( tre) anni dalla data di approvazione.
2. – I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria sono coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Art. 22 del Regolamento noleggio bus Bologna
Rilascio delle autorizzazioni
1. – Il dirigente, entro venti (20) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, provvede alla assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta (90) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art.6, comma 1 ovvero per la presentazione dell’autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, lettera a), c), d) ed e). Il medesimo responsabile provvede d’ufficio agli accertamenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) .
2. – Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.
Art. 23 del Regolamento noleggio bus Bologna
Validità delle autorizzazioni
1. – Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, ogni quinquennio dalla data del rilascio, a verifica da parte dell’amministrazione comunale al fine di accertare il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento .
2. – Abrogato.
3. – Abrogato.
4. – Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di verifica, nei casi e con le forme previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Tuttavia nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) ed h) ,qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore, è concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.
Art. 24 del Regolamento noleggio bus Bologna
Inizio del servizio
1. – Nel caso di assegnazione ex-novo della autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. – Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in caso di impossibilità ad iniziare il servizio, debitamente documentato.
Art. 25 del Regolamento noleggio bus Bologna
Trasferibilità per atto tra vivi
1. – In caso trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa , debitamente documentato, sussistendone i requisiti, l’autorizzazione può essere rilasciata al subentrante. La richiesta, sottoscritta dal titolare, è presentata al Comune di Bologna unitamente a:
a. copia autentica dell’atto di cessione dell’azienda;
b. dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch’essa sottoscritta;
c. documentazione comprovante il possesso, da parte del subentrante designato, dei requisiti indicati all’articolo 22, ovvero dichiarazione sostitutiva.
2. -Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno un anno.
a. abrogata;
b. abrogata;
c. abrogata.
3. – Abrogato.
4. – Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati.
5. – Abrogato.
Art. 26 del Regolamento noleggio bus Bologna
Trasferibilità per causa di morte del titolare
2. – Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei (6) mesi dal verificarsi dell’evento. La comunicazione deve altresì indicare in alternativa:
a. la volontà di uno degli eredi in possesso dei requisisti prescritti per l’esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell’attività;
b. la volontà degli eredi di designare una persona, fisica o giuridica, previa approvazione espressa da parte della stessa, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell’autorizzazione.
3. – Il subentro di cui al precedente comma 2, deve avvenire entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato di ulteriori sei (6) mesi in presenza di circostanze particolari.
4. – Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell’autorizzazione, con conseguente decadenza.
5. – Il subentrante deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.
6. – Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 27 del Regolamento noleggio bus Bologna
Collaborazione familiare
1. – I titolari di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile. L’esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta, di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall’art.230-bis del codice civile;
b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del d.p.r.445/2000, attestante l’insussistenza degli impedimenti di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), d), e) ed f) .
2. – L’ufficio comunale competente effettuate le verifiche d’ufficio in relazione all’articolo 7, comma 1, lettera b), rilascia nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e ne riporta nota nella autorizzazione.
3. – La sussistenza dell’impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della autorizzazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo .
4. – La non conformità della attività svolta alle forme previste dall’art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l’immediata revoca del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione comunale.
Art. 28 del Regolamento noleggio bus Bologna
Obblighi dei titolari e/o conducenti
1.- I conducenti degli autobus di servizio NCC hanno l’obbligo di:
a. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
b. applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
c. tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l’autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
d. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;
e. depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo causa di forza maggiore, al competente ufficio comunale ( ufficio oggetti rinvenuti );
f. comunicare all’ufficio competente l’intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 giorni.
g. comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.
h. comunicare entro 15 giorni, all’ufficio comunale competente, l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa.
Art. 29 del Regolamento noleggio bus Bologna
Divieti per i conducenti
1. – E’ fatto divieto ai conducenti di autobus :
a. fumare o consumare cibo durante l’ espletamento del servizio;
b. togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
c. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
d. consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
e. trasportare passeggeri in piedi.
Art.30 del Regolamento noleggio bus Bologna
Caratteristiche dei veicoli
1. – Gli autobus di servizio di cui al presente regolamento devono:
a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b. essere muniti di cronotachigrafo;
c. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;
d. essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
e. avere un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia per passeggero;
f. essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
g. portare all’interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta ” NOLEGGIO” nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura NCC, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
h. avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l’autobus appartiene;
i. avere ben visibile i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.
Art. 31 del Regolamento noleggio bus Bologna
Controllo dei veicoli
1. – Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di NCC sono sottoposti, prima dell’inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l’esistenza delle caratteristiche previste dall’art.30 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l’esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
2. – Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall’ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizione necessarie per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, è dichiarata la decadenza ai sensi dell’art. 40.
3. – I titolari di autorizzazione NCC hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell’ufficio comunale competente.
4. – L’ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.
Art. 32 del Regolamento noleggio bus Bologna
Stazionamento per lo svolgimento del servizio NCC
1. – Lo stazionamento degli autobus avviene all’interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.
Art. 33 del Regolamento noleggio bus Bologna
Trasporto soggetti disabili
1. – I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503.
Art. 34 del Regolamento noleggio bus Bologna
Vigilanza
1. – La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull’esercizio del servizio NCC compete al Comune. Gli uffici comunali, per l’attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.
Art. 35 del Regolamento noleggio bus Bologna
Sanzioni
1. – Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2. – Nel caso in cui l’accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento non possa avvenire in via diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:
a. si contestano all’interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell’inizio del procedimento per l’accertamento dell’eventuale infrazione, con indicazione dell’ufficio e del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso, dell’oggetto del procedimento, dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti ;
b. l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte o altri documenti relativi alla contestazione dei fatti addebitati;
c. l’ufficio comunale competente all’accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo al dirigente o l’applicazione delle relative sanzioni o l’archiviazione del procedimento.
d. il dirigente competente o suo delegato emette il provvedimento sanzionatorio o di archiviazione, dandone comunicazione all’interessato.
Art.36 del Regolamento noleggio bus Bologna
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. – Per le violazioni al presente regolamento, esclusi i casi di cui all’art. 38, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bis d.lgs 267/2000 .
2. -Il trasgressore è ammesso a pagare, all’atto della contestazione della violazione, nelle mani dell’agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento, una somma da determinarsi nella misura e in conformità della legge 689/81.
3. – Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire all’amministrazione comunale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.
4. – Il dirigente competente o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all’autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza di archiviazione, comunicandola all’interessato.
Art. 37 del Regolamento noleggio bus Bologna
Diffida
1. – Il titolare dell’autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell’arco dell’anno, in una sanzione prevista dal presente regolamento è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell’Amministrazione comunale consistente in un formale richiamo dell’Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.
Art. 38 del Regolamento noleggio bus Bologna
Sospensione dell’ autorizzazione
1. – L’autorizzazione è sospesa dal dirigente competente o da suo delegato per un periodo di mesi uno (1), quando il titolare o i collaboratori, dipendenti o sostituti siano incorsi nel secondo provvedimento di diffida di cui all’art. 37 nell’arco di due anni.
2. – Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all’ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all’inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all’ufficio provinciale della MCTC.
Art. 39 del Regolamento noleggio bus Bologna
Sospensione cautelare dal servizio
1. – Qualora il titolare della autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l’Amministrazione comunale può procedere alla sospensione dei medesimi 104) dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza definitiva di non colpevolezza.
Art. 40 del Regolamento noleggio bus Bologna
Decadenza dell’autorizzazione
1. – E’ disposta la decadenza dell’autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
a. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo cause di forza maggiore;
b. per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
c. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell’art. 38;
d. quando via sia violazione alle disposizioni contenute all’art. 24;
e. quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all’art. 31, comma 2;
f. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. – Salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 1, per il quale l’applicazione della sanzione è automatica, previa comunicazione dell’avvio del procedimento, il procedimento si conforma a quanto disposto dall’art. 35.
3. – La decadenza viene comunicata all’ufficio provinciale della M.C.T.C. per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 41 del Regolamento noleggio bus Bologna
Abrogazione di precedenti disposizioni
1. – Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a. il regolamento NCC, per la parte relativa al servizio con autobus, approvato con o.d.g. n. 457 del 19 dicembre 1983.
b. tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
Art. 42 del Regolamento noleggio bus Bologna
Norma di rinvio
1. – Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.
Art. 43 del Regolamento noleggio bus Bologna
Norma transitoria
Dalla data in cui entra in vigore il presente regolamento si consente, fino a nuova immatricolazione, l’esercizio dell’attività di NCC con veicolo abilitato al trasporto di nove persone compreso il conducente, ai titolari che già dispongono di tale veicolo autorizzato ai sensi del precedente regolamento.
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